Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2005 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2004, n. 310
Ripubblicazione del testo del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, recante: «Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia», corredato delle relative note. (Decreto legislativo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 2004).

Avvertenza:
Si procede alla ripubblicazione del testo del decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Restano invariati il valore e l'efficacia dell'atto legislativo qui trascritto.
Art. 1.
Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 5 del 2003», dopo la parola: «ovvero» sono inserite le parole: «dalla scadenza».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse.

- Si riporta il testo dell'art. 76 della Costituzione:
«Art. 76. L'esercizio della funzione legislativa non
puo' essere delegato al Governo se non con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti.».
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dei commi 2 e 5 dell'art. 1 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la
riforma del diritto societario):
«Art. 1 (Delega). - 1. (Omissis).
2. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con la
normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai
criteri direttivi previsti dalla presente legge,
realizzera' il necessario coordinamento con le altre
disposizioni vigenti, ivi comprese quelle in tema di crisi
dell'impresa, novellando, ove possibile, le disposizioni
del codice civile.
3-4. (Omissis).
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di
ciascuno dei decreti legislativi, il Governo puo' emanare
disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei
principi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge
e con la procedura di cui al comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della citata legge
3 ottobre 2001, 366:
«Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
inoltre delegato ad emanare norme che, senza modifiche
della competenza per territorio e per materia, siano
dirette ad assicurare una piu' rapida ed efficace
definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
a) diritto societario, comprese le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed
ai patti parasociali;
b) materie disciplinate dal testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni.
2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
di cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole
processuali, che in particolare possano prevedere:
a) la concentrazione del procedimento e la riduzione
dei termini processuali;
b) l'attribuzione di tutte le controversie nelle
materie di cui al comma 1 al tribunale in composizione
collegiale, salvo ipotesi eccezionali di giudizio
monocratico in considerazione della natura degli interessi
coinvolti;
c) la mera facoltativita' della successiva
instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
provvedimento emesso all'esito di un procedimento sommario
cautelare in relazione alle controversie nelle materie di
cui al comma 1, con la conseguente definitivita' degli
effetti prodotti da detti provvedimenti, ancorche' gli
stessi non acquistino efficacia di giudicato in altri
eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
d) un giudizio sommario non cautelare, improntato a
particolare celerita' ma con il rispetto del principio del
contraddittorio, che conduca alla emanazione di un
provvedimento esecutivo anche se privo di efficacia di
giudicato;
e) la possibilita' per il giudice di operare un
tentativo preliminare di conciliazione, suggerendone
espressamente gli elementi essenziali, assegnando
eventualmente un termine per la modificazione o la
rinnovazione di atti negoziali su cui verte la causa e, in
caso di mancata conciliazione, tenendo successivamente
conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
fini della decisione sulle spese di lite;
f) uno o piu' procedimenti camerali, anche mediante
la modifica degli articoli 737 e seguenti del codice di
procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
previste che, senza compromettere la rapidita' di tali
procedimenti, assicurino il rispetto dei principi del
giusto processo;
g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
dalla Corte di cassazione.
3. Il Governo puo' altresi prevedere la possibilita'
che gli statuti delle societa' commerciali contengano
clausole compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
e 808 del codice di procedura civile, per tutte o alcune
tra le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
che la controversia concerna questioni che non possono
formare oggetto di transazione, la clausola compromissoria
dovra' riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
escluso il giudizio di equita', ed il lodo sara'
impugnabile anche per violazione di legge.
4. Il Governo e' delegato a prevedere forme di
conciliazione delle controversie civili in materia
societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti
privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
siano iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.».
- Il decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993,
reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia.».
- Il decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio1998,
reca: «Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
della legge 6 febbraio 1996, n. 52.».
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei
procedimenti in materia di diritto societario e di
intermediazione finanziaria, nonche' in materia bancaria e
creditizia, in attuazione dell'art. 12 della legge
3 ottobre 2001, n. 366.), come modificato dal decreto
legislativo qui pubblicato:
«Art. 5 (Forme e termini della costituzione del
convenuto). - 1. Il convenuto deve costituirsi a mezzo di
procuratore depositando in cancelleria, entro dieci giorni
dalla notifica della comparsa di risposta, ovvero dalla
scadenza del termine di cui all'art. 3, comma 2, il
fascicolo contenente l'originale ovvero la copia della
comparsa di risposta notificata all'attore, la copia della
citazione notificata, la procura e i documenti che offre in
comunicazione.
2. In assenza di documenti da depositare, di domande
riconvenzionali o di chiamata di terzi, il convenuto che
abbia tempestivamente notificato la comparsa di risposta
puo' costituirsi entro dieci giorni dalla notificazione
dell'istanza di fissazione dell'udienza a cui abbia
provveduto altra parte.».



 
Art. 2.
Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 7 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ove necessario ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non superiore a venti giorni per repliche»;
b) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non puo' essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre dall'ultima delle notificazioni effettuate.».



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 7 (Repliche ulteriori). - 1. Il convenuto, se non
ritiene di notificare istanza di fissazione di udienza,
puo' notificare, nel termine fissatogli a norma
dell'articolo precedente o, in mancanza, nel termine di
trenta giorni, una seconda memoria difensiva, contenente
l'eventuale indicazione di nuovi documenti e di richieste
istruttorie, la fissazione di un termine, non inferiore a
venti giorni dalla notificazione, per una ulteriore
replica, nonche', a pena di decadenza, le eccezioni non
rilevabili d'ufficio che siano conseguenza delle nuove
domande ed eccezioni proposte dall'attore a norma del
secondo comma dell'articolo precedente.
2. L'attore, se non ritiene di notificare istanza di
fissazione di udienza, puo' notificare al convenuto una
ulteriore replica a norma dell'art. 6, comma 2; in tale
caso, il convenuto puo' notificare una memoria di
controreplica nel termine, non inferiore a venti giorni,
assegnatogli o, in mancanza, nel termine di venti giorni
dalla notificazione.
3. L'attore, finche' non ha notificato l'istanza di
fissazione di udienza ed in alternativa alla sua
proposizione, puo' notificare ulteriore memoria alle altre
parti, nel termine perentorio di venti giorni dalla
ricezione della memoria di controreplica del convenuto. Lo
stesso potere spetta alle altre parti nei successivi venti
giorni. Alle medesime condizioni e' ammesso lo scambio di
ulteriori memorie tra le parti, finche' non e' decorso il
termine massimo di ottanta giorni dalla notifica della
memoria di controreplica di cui al comma 2 ove necessario
ai fini dell'attuazione del contraddittorio, il giudice
relatore assegna un termine non inferiore a dieci e non
superiore a venti giorni per repliche.
3-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due
parti, il termine assegnato per le ulteriori repliche non
puo' essere inferiore a venti ne' superiore a quaranta
giorni; ove siano indicati termini diversi, vale il
maggiore fra quelli assegnati. Tale termine decorre
dall'ultima delle notificazioni effettuate.».



 
Art. 3.
Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 8 del decreto legislativo n. 5 del 2003 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «da parte del convenuto» sono soppresse;
b) al comma 1, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
c) al comma 2, lettera b), le parole: «se ha chiamato» sono sostituite dalle seguenti: «se sono stati chiamati»;
d) al comma 2, lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
e) al comma 3, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dalla scadenza del relativo termine»;
f) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
«5-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato, un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto difensivo.».



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 8 (Istanza di fissazione di udienza). - 1.
L'attore puo' notificare alle altre parti istanza di
fissazione di udienza, entro venti giorni:
a) dalla data di notifica della comparsa di risposta
del convenuto cui non intende replicare, ovvero dalla
scadenza del termine per la notifica della comparsa di
risposta;
b) in caso di chiamata di terzo, dalla data di
notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato
ovvero dalla scadenza del termine per la notifica della
comparsa stessa;
c) dalla data della notifica dello scritto difensivo
delle altre parti al quale non intende replicare ovvero
dalla scadenza del relativo termine.
2. Il convenuto puo' notificare alle altre parti
istanza di fissazione di udienza, entro venti giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero
sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di
notifica della memoria di replica dell'attore ovvero dalla
scadenza del relativo termine;
b) se sono stati chiamati in causa terzi, dalla data
di notifica della comparsa di risposta del terzo chiamato
ovvero dalla scadenza del relativo termine;
c) al di fuori dei casi precedenti, dalla data della
propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della
notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale
non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo
termine.
3. Il terzo chiamato, ovvero intervenuto, puo'
notificare alle altre parti istanza di fissazione di
udienza, entro venti giorni:
a) se ha proposto domanda riconvenzionale ovvero ha
sollevato eccezioni non rilevabili d'ufficio, dalla data di
notifica della memoria di replica dell'attore o del
convenuto ovvero dalla scadenza del relativo termine;
b) al di fuori del caso precedente, dalla data della
propria costituzione in giudizio, ovvero dalla data della
notifica dello scritto difensivo delle altre parti al quale
non intende replicare ovvero dalla scadenza del relativo
termine.
4. La mancata notifica dell'istanza di fissazione di
udienza nei venti giorni successivi alla scadenza dei
termini di cui ai commi precedenti o del termine per il
deposito della memoria di controreplica del convenuto di
cui all'art. 7, comma 2, ovvero dalla scadenza del termine
massimo di cui all'art. 7, comma 3, determina l'estinzione
del processo rilevabile anche d'ufficio. Il rilievo
d'ufficio e' precluso se l'udienza si e' comunque svolta
con la partecipazione di almeno una parte; in tal caso
l'estinzione deve comunque essere eccepita, a pena di
decadenza, entro la stessa udienza.
5. L'istanza di fissazione presentata fuori dei casi
stabiliti dal presente articolo e' dichiarata
inammissibile, su richiesta della parte interessata
depositata in cancelleria nel termine perentorio di dieci
giorni dalla notifica dell'istanza, dal presidente che,
sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile;
con lo stesso provvedimento, il presidente assegna il
termine per lo svolgimento delle ulteriori attivita'
eventualmente necessarie.
5-bis. Se nel processo sono costituite piu' di due
parti, l'istanza di fissazione dell'udienza notificata da
una di esse perde efficacia qualora, nel termine assegnato,
un'altra parte notifichi una memoria o uno scritto
difensivo.».



 
Art. 4.
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed in precedenza non specificamente contestati.».



Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 10 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 10 (Effetti della notificazione dell'istanza di
fissazione di udienza). - 1. A seguito della notificazione
dell'istanza di fissazione di udienza, le altre parti
devono, nei dieci giorni successivi, depositare in
cancelleria una nota contenente la definitiva formulazione
delle istanze istruttorie e delle conclusioni di rito e di
merito gia' proposte, esclusa ogni loro modificazione. In
mancanza, si intendono formulate le istanze e le
conclusioni di cui al primo atto difensivo.
2. Salvo quanto disposto dall'art. 12, comma 8, e
dall'art. 13, comma 3, a seguito della notificazione
dell'istanza di fissazione di udienza tutte le parti
decadono dal potere di proporre nuove eccezioni, di
precisare o modificare domande o eccezioni gia' proposte,
nonche' di formulare ulteriori istanze istruttorie e
depositare nuovi documenti. La decadenza puo' essere
dichiarata soltanto su eccezione della parte interessata,
da proporsi nella prima istanza o difesa successiva a norma
dell'art. 157 del codice di procedura civile.
2-bis. La notificazione dell'istanza di fissazione
dell'udienza rende pacifici i fatti allegati dalle parti ed
in precedenza non specificamente contestati.».



 
Art. 5.
Modifiche all'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 5 del 2003, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima notificazione.».



Nota all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 17 (Notificazioni e comunicazioni nel corso del
procedimento). - 1. Tutte le notificazioni e comunicazioni
alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a
norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura
civile:
a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax;
b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica;
c) con scambio diretto tra difensori attestato da
sottoscrizione per ricevuta sull'originale, apposta anche
da parte di collaboratore o addetto allo studio del
difensore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a
tutti i procedimenti previsti dal presente decreto e le
trasmissioni di atti ai sensi del comma 1, lettere a) e b),
devono essere effettuate nel rispetto della normativa,
anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la
trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi.
2-bis. Nel processo con pluralita' di parti, le
comparse e le memorie devono essere notificate a tutte le
parti costituite e l'atto notificato deve essere depositato
in cancelleria entro dieci giorni dall'ultima
notificazione.».



 
Art. 6.
Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 5 del 2003

1. All'articolo 38, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 5 del 2003, il numero: «4» e' sostituito dal seguente: «2».



Nota all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'art. 38 del citato decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 38 (Organismi di conciliazione). - 1. Gli enti
pubblici o privati, che diano garanzie di serieta' ed
efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
di conciliazione delle controversie nelle materie di cui
all'art. 1 del presente decreto. Tali organismi debbono
essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il
Ministero della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con
lo stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
dell'elenco e la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura che hanno
costituito organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 2
della legge 29 dicembre 1993, n. 580, hanno diritto ad
ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
3. L'organismo di conciliazione, unitamente alla
domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio regolamento di
procedura e comunica successivamente le eventuali
variazioni. Al regolamento debbono essere allegate le
tabelle delle indennita' spettanti agli organismi di
conciliazione costituiti da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma dell'art. 39.».



 
Art. 7.
Modifiche all'articolo 2346 del codice civile

1. All'articolo 2346, quarto comma, secondo periodo, del codice civile, le parole:
«L'atto costitutivo» sono sostituite dalle seguenti: «Lo statuto».



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 2346 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2346 (Emissione delle azioni). - La
partecipazione sociale e' rappresentata da azioni; salvo
diversa disposizione di leggi speciali lo statuto puo'
escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere
l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e
circolazione.
Se determinato nello statuto, il valore nominale di
ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale
sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni
a tutte le azioni emesse dalla societa'.
In mancanza di indicazione del valore nominale delle
azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si
applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale
delle azioni emesse.
A ciascun socio e' assegnato un numero di azioni
proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta
e per un valore non superiore a quello del suo
conferimento. Lo statuto puo' prevedere una diversa
assegnazione delle azioni.
In nessun caso il valore dei conferimenti puo' essere
complessivamente inferiore all'ammontare globale del
capitale sociale.
Resta salva la possibilita' che la societa', a seguito
dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o
servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti
patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il
voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso
lo statuto ne disciplina le modalita' e condizioni di
emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso
di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge
di circolazione.».



 
Art. 8.
Modifiche all'articolo 2359 del codice civile

1. All'articolo 2359, terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di
voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».



 
Art. 9.
Modifiche all'articolo 2364 del codice civile

1. All'articolo 2364, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, la parola: «e» e' sostituita dalla seguente: «ovvero».



Nota all'art. 9:
- Si riporta il testo dell'art. 2364 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2364 (Assemblea ordinaria nelle societa' prive di
consiglio di sorveglianza). - Nelle societa' prive di
consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria:
1) approva il bilancio;
2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i
sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando
previsto, il soggetto al quale e' demandato il controllo
contabile;
3) determina il compenso degli amministratori e dei
sindaci, se non e' stabilito dallo statuto;
4) delibera sulla responsabilita' degli
amministratori e dei sindaci;
5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla
legge alla competenza dell'assemblea, nonche' sulle
autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il
compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso
la responsabilita' di questi per gli atti compiuti;
6) approva l'eventuale regolamento dei lavori
assembleari.
L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una
volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e
comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura
dell'esercizio sociale. Lo statuto puo' prevedere un
maggior termine, comunque non superiore a centottanta
giorni, nel caso di societa' tenute alla redazione del
bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono
particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto
della societa'; in questi casi gli amministratori segnalano
nella relazione prevista dall'art. 2428 le ragioni della
dilazione.».



 
Art. 10.
Modifiche all'articolo 2370 del codice civile

1. All'articolo 2370, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «due giorni» sono inserite le seguenti: «non festivi».



Nota all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 2370 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2370 (Diritto d'intervento all'assemblea ed
esercizio del voto). - Possono intervenire all'assemblea
gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
Lo statuto puo' richiedere il preventivo deposito delle
azioni o della relativa certificazione presso la sede
sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione,
fissando il termine entro il quale debbono essere
depositate ed eventualmente prevedendo che non possano
essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
Nelle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio il termine non puo' essere superiore a due giorni
non festivi e, nei casi previsti dai commi sesto e settimo
dell'art. 2354, il deposito e' sostituito da una
comunicazione dell'intermediario che tiene i relativi
conti.
Se le azioni sono nominative, la societa' provvede
all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno
partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il
deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione
dell'intermediario di cui al comma precedente.
Lo statuto puo' consentire l'intervento all'assemblea
mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del
voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per
corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.».



 
Art. 11.
Modifiche all'articolo 2391 del codice civile

1. All'articolo 2391, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.».



Nota all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'art. 2391 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2391 (Interessi degli amministratori). -
L'amministratore deve dare notizia agli altri
amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse
che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata
operazione della societa', precisandone la natura, i
termini, l'origine e la portata; se si tratta di
amministratore delegato, deve altresi' astenersi dal
compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo
collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve
darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione
del consiglio di amministrazione deve adeguatamente
motivare le ragioni e la convenienza per la societa'
dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due
precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di
deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo
adottate con il voto determinante dell'amministratore
interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano
recare danno alla societa', possono essere impugnate dagli
amministratori e dal collegio sindacale entro novanta
giorni dalla loro data; l'impugnazione non puo' essere
proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla
deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di
informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono
salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base
ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla
societa' dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresi' dei danni che siano
derivati alla societa' dalla utilizzazione a vantaggio
proprio o di terzi di dati, notizie o opportunita' di
affari appresi nell'esercizio del suo incarico.».



 
Art. 12.
Introduzione dell'articolo 2391-bis del codice civile

1. Dopo l'articolo 2391 del codice civile e' inserito il seguente:
«Articolo 2391-bis (Operazioni con parti correlate). - Gli organi di amministrazione delle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio adottano, secondo principi generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche dell'operazione.
I principi di cui al primo comma si applicano alle operazioni realizzate direttamente o per il tramite di societa' controllate e disciplinano le operazioni stesse in termini di competenza decisionale, di motivazione e di documentazione. L'organo di controllo vigila sull'osservanza delle regole adottate ai sensi del primo comma e ne riferisce nella relazione all'assemblea.».
 
Art. 13.
Modifiche all'articolo 2409-duodecies del codice civile

1. All'articolo 2409-duodecies, decimo comma, del codice civile la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
«c) coloro che sono legati alla societa' o alle societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza.».



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 2409-duodecies del
codice civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2409-duodecies (Consiglio di sorveglianza). -
Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il
consiglio di sorveglianza si compone di un numero di
componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
Fatta eccezione per i primi componenti che sono
nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto
dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti
il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa
determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo
statuto.
I componenti del consiglio di sorveglianza restano in
carica per tre esercizi e scadono alla data della
successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'art.
2364-bis. La cessazione per scadenza del termine ha effetto
dal momento in cui il consiglio di sorveglianza e' stato
ricostituito.
Almeno un componente effettivo del consiglio di
sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel
registro dei revisori contabili istituito presso il
Ministero della giustizia.
I componenti del consiglio di sorveglianza sono
rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e
sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con
deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal
quarto comma dell'art. 2393, anche se nominati nell'atto
costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se
la revoca avviene senza giusta causa.
Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi
speciali in relazione all'esercizio di particolari
attivita', puo' subordinare l'assunzione della carica al
possesso di particolari requisiti di onorabilita',
professionalita' e indipendenza.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o
piu' componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea
provvede senza indugio alla loro sostituzione.
Il presidente del consiglio di sorveglianza e' eletto
dall'assemblea.
Lo statuto determina i poteri del presidente del
consiglio di sorveglianza.
Non possono essere eletti alla carica di componente del
consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono
dall'ufficio:
a) coloro che si trovano nelle condizioni previste
dall'art. 2382;
b) i componenti del consiglio di gestione;
c) coloro che sono legati alla societa' o alle
societa' da questa controllate o a quelle sottoposte a
comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto
continuativo di consulenza o di prestazione d'opera
retribuita che ne compromettano l'indipendenza.
Lo statuto puo' prevedere altre cause di
ineleggibilita' o decadenza, nonche' cause di
incompatibilita' e limiti e criteri per il cumulo degli
incarichi.».



 
Art. 14.
Modifiche all'articolo 2409-terdecies del codice civile

1. All'articolo 2409-terdecies, primo comma, lettera f-bis), del codice civile le parole: «ai piani strategici» sono sostituite dalle seguenti: «alle operazioni strategiche e ai piani».



Nota all'art. 14:
- Si riporta il testo dell'art. 2409-terdecies del
codice civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2409-terdecies (Competenza del consiglio di
sorveglianza). - Il consiglio di sorveglianza:
a) nomina e revoca i componenti del consiglio di
gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa
competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;
b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto,
il bilancio consolidato;
c) esercita le funzioni di cui all'art. 2403, primo
comma;
d) promuove l'esercizio dell'azione di
responsabilita' nei confronti dei componenti del consiglio
di gestione;
e) presenta la denunzia al tribunale di cui all'art.
2409;
f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno
all'assemblea sull'attivita' di vigilanza svolta, sulle
omissioni e sui fatti censurabili rilevati;
f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine
alle operazioni strategiche e ai piani, industriali e
finanziari della societa' predisposti dal consiglio di
gestione, ferma in ogni caso la responsabilita' di questo
per gli atti compiuti.
Lo statuto puo' prevedere che in caso di mancata
approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un
terzo dei componenti del consiglio di gestione o del
consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione
del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.
I componenti del consiglio di sorveglianza devono
adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla
natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i
componenti del consiglio di gestione per i fatti o le
omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto
se avessero vigilato in conformita' degli obblighi della
loro carica.
I componenti del consiglio di sorveglianza possono
assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono
partecipare alle assemblee.».



 
Art. 15.
Modificazioni all'articolo 2412 del codice civile

1. All'articolo 2412 del codice civile dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle obbligazioni emesse all'estero da societa' italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Commissione nazionale per le societa' e la borsa; in questo caso la negoziazione ad opera di investitori professionali nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullita', avvenire mediante consegna di un prospetto informativo contenente le informazioni stabilite dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, anche quando la vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.».



Nota all'art. 15:
- Si riporta il testo dell'art. 2412 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2412 (Limiti all'emissione). - La societa' puo'
emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma
complessivamente non eccedente il doppio del capitale
sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili
risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I sindaci
attestano il rispetto del suddetto limite.
Il limite di cui al primo comma puo' essere superato se
le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla
sottoscrizione da parte di investitori professionali
soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi
speciali. In caso di successiva circolazione delle
obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza
della societa' nei confronti degli acquirenti che non siano
investitori professionali.
Non e' soggetta al limite di cui al primo comma, e non
rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di
obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su
immobili di proprieta' della societa', sino a due terzi del
valore degli immobili medesimi.
Il primo e il secondo comma non si applicano
all'emissione di obbligazioni effettuata da societa' con
azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle
obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in
altri mercati regolamentati.
Quando ricorrono particolari ragioni che interessano
l'economia nazionale, la societa' puo' essere autorizzata
con provvedimento dell'autorita' governativa, ad emettere
obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel
presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle
modalita' e delle cautele stabilite nel provvedimento
stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali
relative a particolari categorie di societa' e alle riserve
di attivita'.
Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche alle obbligazioni emesse all'estero da societa'
italiane ovvero da loro controllate o controllanti, se
negoziate nello Stato, nei limiti stabiliti con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
della giustizia, da adottare ai sensi dell'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della
Commissione nazionale per le societa' e la borsa; in questo
caso la negoziazione ad opera di investitori professionali
nei confronti di soggetti diversi deve, a pena di nullita',
avvenire mediante consegna di un prospetto informativo
contenente le informazioni stabilite dalla Commissione
nazionale per le societa' e la borsa, anche quando la
vendita avvenga su richiesta dell'acquirente.».



 
Art. 16.
Modifiche all'articolo 2425-bis del codice civile

1. All'articolo 2425-bis del codice civile dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
«Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in funzione della durata del contratto di locazione.».



Nota all'art. 16:
- Si riporta il testo dell'art. 2425-bis del codice
civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2425-bis (Iscrizione dei ricavi, proventi, costi
ed oneri). I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri
devono essere indicati al netto dei resi, degli sconti,
abbuoni e premi, nonche' delle imposte direttamente
connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei
servizi.
I ricavi e i proventi, i costi e gli oneri relativi ad
operazioni in valuta devono essere determinati al cambio
corrente alla data nella quale la relativa operazione e'
compiuta.
I proventi e gli oneri relativi ad operazioni di
compravendita con obbligo di retrocessione a termine, ivi
compresa la differenza tra prezzo a termine e prezzo a
pronti, devono essere iscritti per le quote di competenza
dell'esercizio.
Le plusvalenze derivanti da operazioni di compravendita
con locazione finanziaria al venditore sono ripartite in
funzione della durata del contratto di locazione.».



 
Art. 17.
Modifiche all'articolo 2426 del codice civile

1. All'articolo 2426, primo comma, n. 8-bis), secondo periodo, del codice civile, dopo le parole: «Le immobilizzazioni» sono inserite le parole: «materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da partecipazioni, rilevate al costo».



Nota all'art. 17:
- Si riporta il testo dell'art. 2426 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2426 (Criteri di valutazioni). - Nelle
valutazioni devono essere osservati i seguenti criteri:
1) le immobilizzazioni sono iscritte al costo di
acquisto o di produzione. Nel costo di acquisto si
computano anche i costi accessori. Il costo di produzione
comprende tutti i costi direttamente imputabili al
prodotto. Puo' comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo
di fabbricazione e fino al momento dal quale il bene puo'
essere utilizzato; con gli stessi criteri possono essere
aggiunti gli oneri relativi al finanziamento della
fabbricazione, interna o presso terzi;
2) il costo delle immobilizzazioni, materiali e
immateriali, la cui utilizzazione e' limitata nel tempo
deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio
in relazione con la loro residua possibilita' di
utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di
ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere
motivate nella nota integrativa;
3) l'immobilizzazione che, alla data della chiusura
dell'esercizio, risulti durevolmente di valore inferiore a
quello determinato secondo i numeri 1) e 2) deve essere
iscritta a tale minore valore; questo non puo' essere
mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
Per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate che risultino iscritte
per un valore superiore a quello derivante
dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal
successivo n. 4) o, se non vi sia obbligo di redigere il
bilancio consolidato, al valore corrispondente alla
frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo
bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovra'
essere motivata nella nota integrativa;
4) le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni
in imprese controllate o collegate possono essere valutate,
con riferimento ad una o piu' tra dette imprese, anziche'
secondo il criterio indicato al n. 1), per un importo pari
alla corrispondente frazione del patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio delle imprese medesime,
detratti i dividendi ed operate le rettifiche richieste dai
principi di redazione del bilancio consolidato nonche'
quelle necessarie per il rispetto dei principi indicati
negli articoli 2423 e 2423-bis.
Quando la partecipazione e' iscritta per la prima volta
in base al metodo del patrimonio netto, il costo di
acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio
netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa
controllata o collegata puo' essere iscritto nell'attivo,
purche' ne siano indicate le ragioni nella nota
integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a
beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere
ammortizzata.
Negli esercizi successivi le plusvalenze, derivanti
dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto
al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
sono iscritte in una riserva non distribuibile;
5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicita' aventi utilita'
pluriennale possono essere iscritti nell'attivo con il
consenso, ove esistente, del collegio sindacale e devono
essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque
anni. Fino a che l'ammortamento non e' completato possono
essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve
disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non
ammortizzati;
6) l'avviamento puo' essere iscritto nell'attivo con
il consenso, ove esistente, del collegio sindacale, se
acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo per esso
sostenuto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni.
E' tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore,
purche' esso non superi la durata per l'utilizzazione di
questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota
integrativa;
7) il disaggio su prestiti deve essere iscritto
nell'attivo e ammortizzato in ogni esercizio per il periodo
di durata del prestito;
8) i crediti devono essere iscritti secondo il valore
presumibile di realizzazione;
8-bis) le attivita' e le passivita' in valuta, ad
eccezione delle immobilizzazioni, devono essere iscritte al
tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio ed i relativi utili e perdite su cambi
devono essere imputati al conto economico e l'eventuale
utile netto deve essere accantonato in apposita riserva non
distribuibile fino al realizzo. Le immobilizzazioni
materiali, immateriali e quelle finanziarie, costituite da
partecipazioni, rilevate al costo in valuta devono essere
iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto o
a quello inferiore alla data di chiusura dell'esercizio se
la riduzione debba giudicarsi durevole;
9) le rimanenze, i titoli e le attivita' finanziarie
che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritti al
costo di acquisto o di produzione, calcolato secondo il n.
1), ovvero al valore di realizzazione desumibile
dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo' essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono
venuti meno i motivi. I costi di distribuzione non possono
essere computati nel costo di produzione;
10) il costo dei beni fungibili puo' essere calcolato
col metodo della media ponderata o con quelli: «primo
entrato, primo uscito» o: «ultimo entrato, primo uscito»;
se il valore cosi' ottenuto differisce in misura
apprezzabile dai costi correnti alla chiusura
dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per
categoria di beni, nella nota integrativa;
11) i lavori in corso su ordinazione possono essere
iscritti sulla base dei corrispettivi contrattuali maturati
con ragionevole certezza;
12) le attrezzature industriali e commerciali, le
materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere
iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano
costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa
importanza in rapporto all'attivo di bilancio, sempreche'
non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita',
valore e composizione. ».



 
Art. 18.
Modifiche all'articolo 2427 del codice civile

1. All'articolo 2427, primo comma, n. 3-bis), del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo la parola: «immobilizzazioni» sono inserite le seguenti: «materiali e»;
b) le parole: «di durata indeterminata» sono soppresse;
c) la parola: «determinabile» e' sostituita dalla seguente: «rilevante»;
d) le parole: «e sugli indicatori di redditivita' di cui sia stata data comunicazione» sono soppresse.



Nota all'art. 18:
- Si riporta il testo dell'art. 2427 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La
nota integrativa deve indicare, oltre a quanto stabilito da
altre disposizioni:
1) i criteri applicati nella valutazione delle voci
del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella
conversione dei valori non espressi all'origine in moneta
avente corso legale nello Stato;
2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando
per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni,
ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli
spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti
nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le
svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle
rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti
alla chiusura dell'esercizio;
3) la composizione delle voci: «costi di impianto e
di ampliamento» e: «costi di ricerca, di sviluppo e di
pubblicita', nonche' le ragioni della iscrizione ed i
rispettivi criteri di ammortamento;
3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di
valore applicate alle immobilizzazioni materiali e
immateriali, facendo a tal fine esplicito riferimento al
loro concorso alla futura produzione di risultati
economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto
rilevante, al loro valore di mercato, segnalando altresi'
le differenze rispetto a quelle operate negli esercizi
precedenti ed evidenziando la loro influenza sui risultati
economici dell'esercizio;
4) le variazioni intervenute nella consistenza delle
altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare, per
le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il
trattamento di fine rapporto, la formazione e le
utilizzazioni;
5) l'elenco delle partecipazioni, possedute
direttamente o per tramite di societa' fiduciaria o per
interposta persona, in imprese controllate e collegate,
indicando per ciascuna la denominazione, la sede, il
capitale, l'importo del patrimonio netto, l'utile o la
perdita dell'ultimo esercizio, la quota posseduta e il
valore attribuito in bilancio o il corrispondente credito;
6) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei
crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque
anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni
sociali, con specifica indicazione della natura delle
garanzie e con specifica ripartizione secondo le aree
geografiche;
6-bis) eventuali effetti significativi delle
variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente
alla chiusura dell'esercizio;
6-ter) distintamente per ciascuna voce, l'ammontare
dei crediti e dei debiti relativi ad operazioni che
prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a
termine;
7) la composizione delle voci «ratei e risconti
attivi» e «ratei e risconti passivi» e della voce «altri
fondi» dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare
sia apprezzabile, nonche' la composizione della voce «altre
riserve»;
7-bis) le voci di patrimonio netto devono essere
analiticamente indicate, con specificazione in appositi
prospetti della loro origine, possibilita' di utilizzazione
e distribuibilita', nonche' della loro avvenuta
utilizzazione nei precedenti esercizi;
8) l'ammontare degli oneri finanziari imputati
nell'esercizio ai valori iscritti nell'attivo dello stato
patrimoniale, distintamente per ogni voce;
9) gli impegni non risultanti dallo stato
patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di
tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia
utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria
della societa', specificando quelli relativi a imprese
controllate, collegate, controllanti e a imprese sottoposte
al controllo di queste ultime;
10) se significativa, la ripartizione dei ricavi
delle vendite e delle prestazioni secondo categorie di
attivita' e secondo aree geografiche;
11) l'ammontare dei proventi da partecipazioni,
indicati nell'art. 2425, n. 15), diversi dai dividendi;
12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri
finanziari, indicati nell'art. 2425, n. 17), relativi a
prestiti obbligazionari, a debiti verso banche, e altri;
13) la composizione delle voci: «proventi
straordinari» e: «oneri straordinari» del conto economico,
quando il loro ammontare sia apprezzabile;
14) un apposito prospetto contenente:
a) la descrizione delle differenze temporanee che
hanno comportato la rilevazione di imposte differite e
anticipate, specificando l'aliquota applicata e le
variazioni rispetto all'esercizio precedente, gli importi
accreditati o addebitati a conto economico oppure a
patrimonio netto, le voci escluse dal computo e le relative
motivazioni;
b) l'ammontare delle imposte anticipate
contabilizzato in bilancio attinenti a perdite
dell'esercizio o di esercizi precedenti e le motivazioni
dell'iscrizione, l'ammontare non ancora contabilizzato e le
motivazioni della mancata iscrizione;
15) il numero medio dei dipendenti, ripartito per
categoria;
16) l'ammontare dei compensi spettanti agli
amministratori ed ai sindaci, cumulativamente per ciascuna
categoria;
17) il numero e il valore nominale di ciascuna
categoria di azioni della societa' e il numero e il valore
nominale delle nuove azioni della societa' sottoscritte
durante l'esercizio;
18) le azioni di godimento, le obbligazioni
convertibili in azioni e i titoli o valori simili emessi
dalla societa', specificando il loro numero e i diritti che
essi attribuiscono;
19) il numero e le caratteristiche degli altri
strumenti finanziari emessi dalla societa', con
l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che
conferiscono e delle principali caratteristiche delle
operazioni relative;
19-bis) i finanziamenti effettuati dai soci alla
societa', ripartiti per scadenze e con la separata
indicazione di quelli con clausola di postergazione
rispetto agli altri creditori;
20) i dati richiesti dal terzo comma dell'art.
2447-septies con riferimento ai patrimoni destinati ad uno
specifico affare ai sensi della lettera a) del primo comma
dell'art. 2447-bis;
21) i dati richiesti dall'art. 2447-decies, ottavo
comma;
22) le operazioni di locazione finanziaria che
comportano il trasferimento al locatario della parte
prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che
ne costituiscono oggetto, sulla base di un apposito
prospetto dal quale risulti il valore attuale delle rate di
canone non scadute quale determinato utilizzando tassi di
interesse pari all'onere finanziario effettivo inerenti i
singoli contratti, l'onere finanziario effettivo
attribuibile ad essi e riferibile all'esercizio,
l'ammontare complessivo al quale i beni oggetto di
locazione sarebbero stati iscritti alla data di chiusura
dell'esercizio qualora fossero stati considerati
immobilizzazioni, con separata indicazione di ammortamenti,
rettifiche e riprese di valore che sarebbero stati inerenti
all'esercizio.».



 
Art. 19.
Modifiche all'articolo 2441 del codice civile

1. All'articolo 2441 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo comma, secondo periodo, la parola: «sui» e' sostituita dalla seguente: «in»;
b) al sesto comma, ultimo periodo, le parole: «in borsa» sono sostituite dalle seguenti: «in mercati regolamentati».



Nota all'art. 19:
- Si riporta il testo dell'art. 2441 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2441 (Diritto di opzione). - Le azioni di nuova
emissione e le obbligazioni convertibili in azioni devono
essere offerte in opzione ai soci in proporzione al numero
delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni
convertibili il diritto di opzione spetta anche ai
possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base
del rapporto di cambio.
L'offerta di opzione deve essere depositata presso
l'ufficio del registro delle imprese. Salvo quanto previsto
dalle leggi speciali per le societa' con azioni quotate in
mercati regolamentati, per l'esercizio del diritto di
opzione deve essere concesso un termine non inferiore a
trenta giorni dalla pubblicazione dell'offerta.
Coloro che esercitano il diritto di opzione, purche' ne
facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione
nell'acquisto delle azioni e delle obbligazioni
convertibili in azioni che siano rimaste non optate. Se le
azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di
opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato
regolamentato dagli amministratori, per conto della
societa', per almeno cinque riunioni, entro il mese
successivo alla scadenza del termine stabilito a norma del
secondo comma.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni di nuova
emissione che, secondo la deliberazione di aumento del
capitale, devono essere liberate mediante conferimenti in
natura. Nelle societa' con azioni quotate in mercati
regolamentati lo statuto puo' altresi' escludere il diritto
di opzione nei limiti del dieci per cento del capitale
sociale preesistente, a condizione che il prezzo di
emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e
cio' sia confermato in apposita relazione dalla societa'
incaricata della revisione contabile.
Quando l'interesse della societa' lo esige, il diritto
di opzione puo' essere escluso o limitato con la
deliberazione di aumento di capitale, approvata da tanti
soci che rappresentino oltre la meta' del capitale sociale,
anche se la deliberazione e' presa in assemblea di
convocazione successiva alla prima.
Le proposte di aumento di capitale sociale con
esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi
del primo periodo del quarto comma o del quinto comma del
presente articolo, devono essere illustrate dagli
amministratori con apposita relazione, dalla quale devono
risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione,
ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in
natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri
adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La
relazione deve essere comunicata dagli amministratori al
collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al
soggetto incaricato del controllo contabile almeno trenta
giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro
quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il
proprio parere sulla congruita' del prezzo di emissione
delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la
relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale
nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare
depositati nella sede della societa' durante i quindici
giorni che precedono l'assemblea e finche' questa non abbia
deliberato; i soci possono prenderne visione. La
deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni
in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per
le azioni quotate in mercati regolamentati, anche
dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre.
Non si considera escluso ne' limitato il diritto di
opzione qualora la deliberazione di aumento di capitale
preveda che le azioni di nuova emissione siano sottoscritte
da banche, da enti o societa' finanziarie soggetti al
controllo della Commissione nazionale per le societa' e la
borsa ovvero da altri soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di collocamento di strumenti finanziari, con
obbligo di offrirle agli azionisti della societa', con
operazioni di qualsiasi tipo, in conformita' con i primi
tre commi del presente articolo. Nel periodo di detenzione
delle azioni offerte agli azionisti e comunque fino a
quando non sia stato esercitato il diritto di opzione, i
medesimi soggetti non possono esercitare il diritto di
voto. Le spese dell'operazione sono a carico della societa'
e la deliberazione di aumento del capitale deve indicarne
l'ammontare.
Con deliberazione dell'assemblea presa con la
maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie puo'
essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un
quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono
offerte in sottoscrizione ai dipendenti della societa' o di
societa' che la controllano o che sono da essa controllate.
L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto
deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel
quinto comma.».



 
Art. 20.
Modifiche all'articolo 2447-novies del codice civile

1. All'articolo 2447-novies, secondo comma, del codice civile, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «In tale caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle societa' di cui al capo VIII del presente titolo, in quanto compatibili.».



Nota all'art. 20:
- Si riporta il testo dell'art. 2447-novies del codice
civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2447-novies (Rendiconto finale). - Quando si
realizza ovvero e' divenuto impossibile l'affare cui e'
stato destinato un patrimonio ai sensi della lettera a) del
primo comma dell'art. 2447-bis, gli amministratori redigono
un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei
sindaci e del soggetto incaricato della revisione
contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del
registro delle imprese.
Nel caso in cui non siano state integralmente
soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento
dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i
relativi creditori possono chiederne la liquidazione
mediante lettera raccomandata da inviare alla societa'
entro novanta giorni dal deposito di cui al comma
precedente. In tale caso, si applicano esclusivamente le
disposizioni sulla liquidazione delle societa' di cui al
capo VIII del presente titolo in quanto compatibili.
Sono comunque salvi, con riferimento ai beni e rapporti
compresi nel patrimonio destinato, i diritti dei creditori
previsti dall'art. 2447-quinquies.».
La deliberazione costitutiva del patrimonio destinato
puo' prevedere anche altri casi di cessazione della
destinazione del patrimonio allo specifico affare. In tali
ipotesi ed in quella di fallimento della societa' si
applicano le disposizioni del presente articolo.



 
Art. 21.
Modifiche all'articolo 2468 del codice civile

1. All'articolo 2468, quinto comma, del codice civile, l'ultimo periodo e' soppresso.



Nota all'art. 21:
- Si riporta il testo dell'art. 2468 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2468 (Quote di partecipazione). - Le
partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da
azioni ne' costituire oggetto di sollecitazione
all'investimento.
Salvo quanto disposto dal terzo comma del presente
articolo, i diritti sociali spettano ai soci in misura
proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se
l'atto costitutivo non prevede diversamente, le
partecipazioni dei soci sono determinate in misura
proporzionale al conferimento.
Resta salva la possibilita' che l'atto costitutivo
preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari
diritti riguardanti l'amministrazione della societa' o la
distribuzione degli utili.
Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo e
salvo in ogni caso quanto previsto dal primo comma
dell'art. 2473, i diritti previsti dal precedente comma
possono essere modificati solo con il consenso di tutti i
soci.
Nel caso di comproprieta' di una partecipazione, i
diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un
rappresentante comune nominato secondo le modalita'
previste dagli articoli 1105 e 1106.».



 
Art. 22.
Modifiche all'articolo 2479-ter del codice civile

1. All'articolo 2479-ter, terzo comma, primo periodo, del codice civile, la parola:
«secondo» e' sostituita dalla seguente: «primo».



Nota all'art. 22:
- Si riporta il testo dell'art. 2479-ter del codice
civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2479-ter (Invalidita' delle decisioni dei
soci). - Le decisioni dei soci che non sono prese in
conformita' della legge o dell'atto costitutivo possono
essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da
ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro
novanta giorni dalla loro trascrizione nel libro delle
decisioni dei soci. Il tribunale, qualora ne ravvisi
l'opportunita' e ne sia fatta richiesta dalla societa' o da
chi ha proposto l'impugnativa, puo' assegnare un termine
non superiore a centottanta giorni per l'adozione di una
nuova decisione idonea ad eliminare la causa di
invalidita'.
Qualora possano recare danno alla societa', sono
impugnabili a norma del precedente comma le decisioni
assunte con la partecipazione determinante di soci che
hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in
conflitto con quello della societa'.
Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e
quelle prese in assenza assoluta di informazione possono
essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre
anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del
primo comma. Possono essere impugnate senza limiti di tempo
le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale
prevedendo attivita' impossibili o illecite.
Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377,
primo, quinto, settimo, ottavo e nono comma, 2378,
2379-bis, 2379-ter e 2434-bis.».



 
Art. 23.
Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile

1. All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».



Nota all'art. 23:
- Si riporta il testo dell'art. 2504-bis del codice
civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2504-bis (Effetti della fusione). - La societa'
che risulta dalla fusione o quella incorporante assumono i
diritti e gli obblighi delle societa' partecipanti alla
fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, anche
processuali, anteriori alla fusione.
La fusione ha effetto quando e' stata eseguita l'ultima
delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504. Nella fusione
mediante incorporazione puo' tuttavia essere stabilita una
data successiva.
Per gli effetti ai quali si riferisce il primo comma
dell'art. 2501-ter, numeri 5) e 6), possono essere
stabilite date anche anteriori.
Nel primo bilancio successivo alla fusione le attivita'
e le passivita' sono iscritte ai valori risultanti dalle
scritture contabili alla data di efficacia della fusione
medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve
essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e
del passivo delle societa' partecipanti alla fusione e, per
la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal
n. 6 dell'art. 2426, ad avviamento. Quando si tratta di
societa' che fa ricorso al mercato del capitale di rischio,
devono altresi' essere allegati alla nota integrativa
prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle
attivita' e passivita' delle societa' che hanno partecipato
alla fusione e la relazione di cui all'art. 2501-sexies. Se
dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad
apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia
dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in
una voce dei fondi per rischi ed oneri.
La fusione attuata mediante costituzione di una nuova
societa' di capitali ovvero mediante incorporazione in una
societa' di capitali non libera i soci a responsabilita'
illimitata dalla responsabilita' per le obbligazioni delle
rispettive societa' partecipanti alla fusione anteriori
all'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504, se
non risulta che i creditori hanno dato il loro consenso.».



 
Art. 24.
Modifiche all'articolo 2506-ter del codice civile

1. All'articolo 2506-ter, quinto comma, del codice civile, dopo le parole: «2504-quater,» e' inserita la seguente: «2505,».



Nota all'art. 24:
- Si riporta il testo dell'art. 2506-ter del codice
civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2506-ter (Norme applicabili). - L'organo
amministrativo delle societa' partecipanti alla scissione
redige la situazione patrimoniale e la relazione
illustrativa in conformita' agli articoli 2501-quater e
2501-quinquies
La relazione dell'organo amministrativo deve inoltre
illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote
e deve indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle societa' beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella societa' scissa.
Si applica alla scissione l'art. 2501-sexies; la
relazione ivi prevista non e' richiesta quando la scissione
avviene mediante la costituzione di una o piu' nuove
societa' e non siano previsti criteri di attribuzione delle
azioni o quote diversi da quello proporzionale.
Con il consenso unanime dei soci e dei possessori di
altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle
societa' partecipanti alla scissione l'organo
amministrativo puo' essere esonerato dalla redazione dei
documenti previsti nei precedenti commi.
Sono altresi' applicabili alla scissione gli
articoli 2501-septies, 2502, 2502-bis, 2503, 2503-bis,
2504, 2504-ter, 2504-quater, 2505, 2505-bis e 2505-ter.
Tutti i riferimenti alla fusione contenuti in detti
articoli s'intendono riferiti anche alla scissione.».



 
Art. 25.
Modifiche all'articolo 2513 del codice civile

1. All'articolo 2513, primo comma, lettera b), del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «computate le altre forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico».



Nota all'art. 25:
- Si riporta il testo dell'art. 2513 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2513 (Criteri per la definizione della
prevalenza). - Gli amministratori e i sindaci documentano
la condizione di prevalenza di cui al precedente articolo
nella nota integrativa al bilancio, evidenziando
contabilmente i seguenti parametri:
a) i ricavi dalle vendite dei beni e dalle
prestazioni di servizi verso i soci sono superiori al
cinquanta per cento del totale dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni ai sensi dell'art. 2425, primo comma,
punto A1;
b) il costo del lavoro dei soci e' superiore al
cinquanta per cento del totale del costo del lavoro di cui
all'art. 2425, primo comma, punto B9 computate le altre
forme di lavoro inerenti lo scopo mutualistico;
c) il costo della produzione per servizi ricevuti dai
soci ovvero per beni conferiti dai soci e' rispettivamente
superiore al cinquanta per cento del totale dei costi dei
servizi di cui all'art. 2425, primo comma, punto B7, ovvero
al costo delle merci o materie prime acquistate o
conferite, di cui all'art. 2425, primo comma, punto B6.
Quando si realizzano contestualmente piu' tipi di
scambio mutualistico, la condizione di prevalenza e'
documentata facendo riferimento alla media ponderata delle
percentuali delle lettere precedenti.
Nelle cooperative agricole la condizione di prevalenza
sussiste quando la quantita' o il valore dei prodotti
conferiti dai soci e' superiore al cinquanta per cento
della quantita' o del valore totale dei prodotti.».



 
Art. 26.
Modifiche all'articolo 2522 del codice civile

1. All'articolo 2522, secondo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; nel caso di attivita' agricola possono essere soci anche le societa' semplici».



Nota all'art. 26:
- Si riporta il testo dell'art. 2522 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2522 (Numero dei soci). - Per costituire una
societa' cooperativa e' necessario che i soci siano almeno
nove.
Puo' essere costituita una societa' cooperativa da
almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la
societa' adotta le norme della societa' a responsabilita'
limitata, nel caso di attivita' agricola possono essere
soci anche le societa' semplici.
Se successivamente alla costituzione il numero dei soci
diviene inferiore a quello stabilito nei precedenti commi,
esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno,
trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere
posta in liquidazione.
La legge determina il numero minimo di soci necessario
per la costituzione di particolari categorie di
cooperative».



 
Art. 27.
Modifiche all'articolo 2525 del codice civile

1. All'articolo 2525, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «venticinque euro ne» sono inserite le seguenti: «per le azioni».



Nota all'art. 27:
- Si riporta il testo dell'art. 2525 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 2525 (Quote e azioni). - Il valore nominale di
ciascuna azione o quota non puo' essere inferiore a
venticinque euro ne' per le azioni superiore a cinquecento
euro.
Ove la legge non preveda diversamente, nelle societa'
cooperative nessun socio puo' avere una quota superiore a
centomila euro, ne' tante azioni il cui valore nominale
superi tale somma.
L'atto costitutivo, nelle societa' cooperative con piu'
di cinquecento soci, puo' elevare il limite previsto nel
precedente comma sino al due per cento del capitale
sociale. Le azioni eccedenti tale limite possono essere
riscattate o alienate nell'interesse del socio dagli
amministratori e, comunque, i relativi diritti patrimoniali
sono destinati a riserva indivisibile a norma dell'art.
2545-ter.
I limiti di cui ai commi precedenti non si applicano
nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti,
nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies e
2545-sexies, e con riferimento ai soci diversi dalle
persone fisiche ed ai sottoscrittori degli strumenti
finanziari dotati di diritti di amministrazione.
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le
disposizioni degli articoli 2346, 2347, 2348, 2349, 2354 e
2355. Tuttavia nelle azioni non e' indicato l'ammontare del
capitale ne' quello dei versamenti parziali sulle azioni
non completamente liberate».



 
Art. 28.
Modifiche all'articolo 2527 del codice civile

1. All'articolo 2527 del codice civile il secondo comma e' sostituito dal seguente:
«Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.».



Nota all'art. 28:
- Si riporta il testo dell'art. 2527 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato:
«Art. 2527 (Requisiti dei soci). - L'atto costitutivo
stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la
relativa procedura, secondo criteri non discriminatori
coerenti con lo scopo mutualistico e l'attivita' economica
svolta.
Non possono in ogni caso divenire soci quanti
esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella
della cooperativa.
L'atto costitutivo puo' prevedere, determinandone i
diritti e gli obblighi, l'ammissione del nuovo socio
cooperatore in una categoria speciale in ragione
dell'interesse alla sua formazione ovvero del suo
inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria
speciale non possono in ogni caso superare un terzo del
numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un
periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio
e' ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci
cooperatori».



 
Art. 29.
Modifiche all'articolo 2542 del codice civile

1. All'articolo 2542 del codice civile il terzo comma e' soppresso.



Nota all'art. 29:
- Si riporta il testo dell'art. 2542 del codice civile
come modificato dal decreto legislativo qui' pubblicato:
«Art. 2542 (Consiglio di amministrazione). - La nomina
degli amministratori spetta all'assemblea fatta eccezione
per i primi amministratori che sono nominati nell'atto
costitutivo e salvo quanto disposto nell'ultimo comma del
presente articolo.
La maggioranza degli amministratori e' scelta tra i
soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci
cooperatori persone giuridiche.
L'atto costitutivo puo' prevedere che uno o piu'
amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle
diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse
che ciascuna categoria ha nell'attivita' sociale. In ogni
caso, ai possessori di strumenti finanziari non puo' essere
attribuito il diritto di eleggere piu' di un terzo degli
amministratori.
La nomina di uno o piu' amministratori puo' essere
attribuita dall'atto costitutivo allo Stato o ad enti
pubblici. In ogni caso, la nomina della maggioranza degli
amministratori e' riservata all'assemblea».



 
Art. 30.
Modifiche all'articolo 2545-quinquies del codice civile

1. All'articolo 2545-quinquies del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, secondo periodo, le parole: «Il divieto» sono sostituite dalle seguenti: «La condizione»;
b) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente:
«Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.».



Nota all'art. 30:
- Si riporta il testo dell'art. 2545-quinquies del
codice civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2545-quinquies (Diritto agli utili e alle riserve
dei soci cooperatori). - L'atto costitutivo indica le
modalita' e la percentuale massima di ripartizione dei
dividendi tra i soci cooperatori.
Possono essere distribuiti dividendi, acquistate
proprie quote o azioni ovvero assegnate ai soci le riserve
divisibili se il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della societa' e' superiore ad un
quarto. La condizione non si applica nei confronti dei
possessori di strumenti finanziari.
L'atto costitutivo puo' autorizzare l'assemblea ad
assegnare ai soci le riserve divisibili attraverso:
a) l'emissione degli strumenti finanziari di cui
all'art. 2526;
b) mediante aumento proporzionale delle quote
sottoscritte e versate, o mediante l'emissione di nuove
azioni, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2525,
nella misura massima complessiva del venti per cento del
valore originario.
Le riserve divisibili, spettanti al socio in caso di
scioglimento del rapporto, possono essere assegnate, se lo
statuto non prevede diversamente, attraverso l'emissione di
strumenti finanziari liberamente trasferibili e devono
esserlo ove il rapporto tra il patrimonio netto e il
complessivo indebitamento della societa' sia inferiore ad
un quarto.
Le disposizioni dei commi secondo e terzo non si
applicano alle cooperative con azioni quotate in mercati
regolamentati».



 
Art. 31.
Modifiche all'articolo 2545-octies del codice civile

1. All'articolo 2545-octies, secondo comma, primo periodo, del codice civile, le parole: «il bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «un apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni dalla approvazione al Ministero delle attivita' produttive,».



Nota all'art. 31:
- Si riporta il testo dell'art. 2545-octies del codice
civile come modificato dal decreto legislativo qui'
pubblicato:
«Art. 2545-octies (Perdita della qualifica di
cooperativa a mutualita' prevalente). - La cooperativa
perde la qualifica di cooperativa a mutualita' prevalente
quando, per due esercizi consecutivi, non rispetti la
condizione di prevalenza, di cui all'art. 2513, ovvero
quando modifichi le previsioni statutarie di cui all'art.
2514.
In questo caso, sentito il parere del revisore esterno,
ove presente, gli amministratori devono redigere un
apposito bilancio, da notificarsi entro sessanta giorni
dalla approvazione al Ministero delle attivita' produttive,
al fine di determinare il valore effettivo dell'attivo
patrimoniale da imputare alle riserve indivisibili. Il
bilancio deve essere verificato senza rilievi da una
societa' di revisione».



 
Art. 32.
Modifiche all'articolo 2545-undecies del codice civile

1. All'articolo 2545-undecies del codice civile e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«L'assemblea non puo' procedere alla deliberazione di cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia stata sottoposta a revisione da parte dell'autorita' di vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno novanta giorni.».



Nota all'art. 32:
- Si riporta il testo dell'art. 2545-undecies del
codice civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2545-undecies (Devoluzione del patrimonio e
bilancio di trasformazione). - La deliberazione di
trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio,
dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non
ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a
concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova
societa', esistenti alla data di trasformazione, ai fondi
mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione.
Alla proposta di deliberazione di trasformazione gli
amministratori allegano una relazione giurata di un esperto
designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la
societa' cooperativa, attestante il valore effettivo del
patrimonio dell'impresa.
L'assemblea non puo' procedere alla deliberazione di
cui ai precedenti commi qualora la cooperativa non sia
stata sottoposta a revisione da parte dell'autorita' di
vigilanza nell'anno precedente o, comunque, gli
amministratori non ne abbiano fatto richiesta da almeno
novanta giorni».



 
Art. 33.
Modifiche all'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile

1. All'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, e' sostituita dalle seguenti: «di vigilanza».



Nota all'art. 33:
- Si riporta il testo dell'art. 2545-sexiesdecies del
codice civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2545-sexiesdecies (Gestione commissariale). - In
caso di irregolare funzionamento delle societa'
cooperative, l'autorita' di vigilanza puo' revocare gli
amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della
societa' ad un commissario, determinando i poteri e la
durata. Ove l'importanza della societa' cooperativa lo
richieda, l'autorita' di vigilanza puo' nominare un vice
commissario che collabora con il commissario e lo
sostituisce in caso di impedimento.
Al commissario possono essere conferiti per determinati
atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative
deliberazioni non sono valide senza l'approvazione
dell'autorita' di vigilanza.
Se l'autorita' di vigilanza accerta irregolarita' nelle
procedure di ammissione dei nuovi soci, puo' diffidare la
societa' cooperativa e, qualora non si adegui, assumere i
provvedimenti di cui ai commi precedenti».



 
Art. 34.
Modifiche all'articolo 2545-octiesdecies del codice civile

1. All'articolo 2545-octiesdecies del codice civile, la parola: «governativa», ovunque ricorra, e' sostituita dalle parole: «di vigilanza».



Nota all'art. 34:
- Si riporta il testo dell'art. 2545-octiesdecies del
codice civile come modificato dal decreto legislativo qui
pubblicato:
«Art. 2545-octiesdecies (Sostituzione dei liquidatori).
- In caso di irregolarita' o di eccessivo ritardo nello
svolgimento della liquidazione ordinaria di una societa'
cooperativa, l'autorita' di vigilanza puo' sostituire i
liquidatori o, se questi sono stati nominati dall'autorita'
giudiziaria, puo' chiederne la sostituzione al tribunale.
Fatti salvi i casi di liquidazione per i quali e'
intervenuta la nomina di un liquidatore da parte
dell'autorita' giudiziaria, l'autorita' di vigilanza
dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per la
conseguente cancellazione dal registro delle imprese,
dell'elenco delle societa' cooperative e degli enti
mutualistici in liquidazione ordinaria che non hanno
depositato i bilanci di esercizio relativi agli ultimi
cinque anni.
Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
pubblicazione i creditori e gli altri interessati possono
presentare all'autorita' di vigilanza formale e motivata
domanda intesa a consentire la prosecuzione della
liquidazione. Trascorso il suddetto termine, a seguito di
comunicazione da parte dell'autorita' di vigilanza, il
conservatore del registro delle imprese territorialmente
competente provvede alla cancellazione della societa'
cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro
medesimo».



 
Art. 35.
Introduzione dell'articolo 111-quaterdecies
del regio decreto n. 318 del 1942

1. Dopo l'articolo 111-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, e' aggiunto il seguente:
«111-quaterdecies. La durata del primo incarico di controllo contabile puo' coincidere con quello di revisione affidato alla stessa societa'.».



Nota all'art. 35:
- Il regio decreto n. 318 del 30 marzo 1942 reca:
(Disposizioni per l'attuazione del codice civile e
disposizioni transitorie).



 
Art. 36.
Modifiche all'articolo 223-duodecies
del regio decreto n. 318 del 1942

1. All'articolo 223-duodecies, primo comma, del regio decreto n. 318 del 1942, le parole: «31 dicembre 2004» sono sostituite dalle parole: «31 marzo 2005».



Nota all'art. 36:
- Si riporta il testo dell'art. 223-duodecies del
citato regio decreto n. 318 del 30 marzo 1942, come
modificato dal decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 223-duodecies. - Le societa' di cui al capo I del
titolo VI del libro V del codice civile, iscritte nel
registro delle imprese alla data del 1° gennaio 2004,
devono uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle
nuove disposizioni inderogabili entro il 31 marzo 2005.
Le deliberazioni necessarie per l'adeguamento dell'atto
costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni
inderogabili possono essere adottate, in terza
convocazione, a maggioranza semplice dei presenti.
L'art. 2365, secondo comma, del codice civile, nella
parte relativa all'adeguamento dello statuto a disposizioni
normative, trova applicazione anche per l'adeguamento alle
norme introdotte con i decreti legislativi attuativi della
legge n. 366 del 2001. Le modifiche statutarie necessarie
per l'attribuzione all'organo amministrativo, al consiglio
di sorveglianza o al consiglio di gestione della competenza
all'adeguamento dello statuto alle disposizioni di cui al
presente decreto sono deliberate dall'assemblea
straordinaria con le modalita' e le maggioranze indicate
nei commi precedenti.
Fino alla data indicata al primo comma le previgenti
disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto
conservano la loro efficacia anche se non sono conformi
alle disposizioni inderogabili del presente decreto.
Dalla data del 1° gennaio 2004 non possono essere
iscritte nel registro delle imprese le societa' di cui al
capo I del titolo VI del libro V del codice, anche se
costituite anteriormente a detta data, che siano regolate
da atto costitutivo e statuto non conformi al decreto
medesimo. Si applica in tale caso l'art. 2331, quarto
comma, del codice civile.
Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo
previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle
cooperative a mutualita' prevalente.
Conservano le agevolazioni fiscali le societa'
cooperative e i loro consorzi che, con le modalita' e le
maggioranze previste per le deliberazioni assembleari
dall'art. 2538 del codice, adeguano i propri statuti alle
disposizioni che disciplinano le societa' cooperative a
mutualita' prevalente entro il 31 dicembre 2004».



 
Art. 37.
Modifiche all'articolo 223-terdecies
del regio decreto n. 318 del 1942

1. L'articolo 223-terdecies del regio decreto n. 318 del 1942, e' sostituito da seguente:
«223-terdecies. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo si applica l'articolo 223-duodecies; il termine per l'adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni inderogabili del codice civile e' fissato al 30 giugno 2005. Entro lo stesso termine le banche cooperative provvedono all'iscrizione presso l'Albo delle societa' cooperative.
Ai consorzi agrari continuano ad applicarsi le norme vigenti alla data di entrata in vigore della legge n. 366 del 2001.».



Note all'art. 37:
- Per l'art. 223-duodecies vedi nota all'art. 36.
- Per il titolo della legge 3 ottobre 2001, n. 366,
vedi note alle premesse.



 
Art. 38.
Introduzione dell'articolo 150-bis
del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. Dopo l'articolo 150 del decreto legislativo n. 385 del 1993, e' inserito il seguente:
«150-bis. Disposizioni in tema di banche cooperative.
1. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano le seguenti disposizioni del codice civile: 2346, sesto comma, 2349, secondo comma, 2513, 2514, secondo comma, 2519, secondo comma, 2522, 2525 primo, secondo, terzo e quarto comma, 2526, 2527, secondo e terzo comma, 2528, terzo e quarto comma, 2530 secondo, terzo, quarto e quinto comma, 2538, secondo comma, secondo periodo, terzo e quarto comma, 2540, secondo comma, 2541, 2542 primo e quarto comma, 2543, 2544 secondo comma, primo periodo e terzo comma, 2545-bis, 2545-quater, 2545-quinquies, 2545-octies, 2545-decies, 2545-undecies terzo comma, 2545-terdecies, 2545-quinquiesdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies e 2545-octiesdecies.
2. Alle banche popolari non si applicano gli articoli 2512, 2514 e 2530, primo comma, del codice civile.
3. Alle banche di credito cooperativo continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 7 e 9 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto compatibili.
4. Lo statuto delle banche di credito cooperativo contiene le clausole previste dall'articolo 2514, primo comma, del codice civile.
5. L'articolo 2545-undecies, primo e secondo comma, del codice civile si applica in tutti i casi di fusione previsti dall'articolo 36.
6. L'atto costitutivo delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo puo' prevedere, determinandone i criteri, la ripartizione di ristorni ai soci secondo quanto previsto dall'articolo 2545-sexies del codice civile.
7. Il termine per l'adeguamento degli statuti delle banche di credito cooperativo alle nuove disposizioni del comma 2-bis dell'articolo 52 e' fissato al 30 giugno 2005.».



Note all'art. 38:
- Il decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993,
reca: «Testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia».
- Per il testo dell'art. 2346 del codice civile vedi
nota all'art. 7.
- Si riporta il testo dell'art. 2349 del codice civile:
«Art. 2349 (Azioni e strumenti finanziari a favore dei
prestatori di lavoro). - Se lo statuto lo prevede,
l'assemblea straordinaria puo' deliberare l'assegnazione di
utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle societa' o
di societa' controllate mediante l'emissione, per un
ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali
categorie di azioni da assegnare individualmente ai
prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla
forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti
agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato
in misura corrispondente.
L'assemblea straordinaria puo' altresi' deliberare
l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della
societa' o di societa' controllate di strumenti finanziari,
diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o
anche di diritti amministrativi, escluso il voto
nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso
possono essere previste norme particolari riguardo alle
condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla
possibilita' di trasferimento ed alle eventuali cause di
decadenza o riscatto».
- Per il testo dell'art. 2513 del codice civile vedi
nota all'art. 25.
- Si riporta il testo degli articoli 2514 e 2519 del
codice civile:
«Art. 2514 (Requisiti delle cooperative a mutualita'
prevalente). - Le cooperative a mutualita' prevalente
devono prevedere nei propri statuti:
a) il divieto di distribuire i dividendi in misura
superiore all'interesse massimo dei buoni postali
fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al
capitale effettivamente versato;
b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari
offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura
superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto
per i dividendi;
c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci
cooperatori;
d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento
della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto
soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente
maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione.
Le cooperative deliberano l'introduzione e la
soppressione delle clausole di cui al comma precedente con
le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria».
«Art. 2519 (Norme applicabili). - Alle societa'
cooperative, per quanto non previsto dal presente titolo,
si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla
societa' per azioni.
L'atto costitutivo puo' prevedere che trovino
applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla
societa' a responsabilita' limitata nelle cooperative con
un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con
un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un
milione di euro».
- Per il testo dell'art. 2522 del codice civile vedi
nota all'art. 26.
- Per il testo dell'art. 2525 del codice civile vedi
nota all'art. 27.
- Si riporta il testo dell'art. 2526 del codice civile:
«Art. 2526 (Soci finanziatori e altri sottoscrittori di
titoli di debito). - L'atto costitutivo puo' prevedere
l'emissione di strumenti finanziari, secondo la disciplina
prevista per le societa' per azioni.
L'atto costitutivo stabilisce i diritti patrimoniali o
anche amministrativi attribuiti ai possessori degli
strumenti finanziari e le eventuali condizioni cui e'
sottoposto il loro trasferimento. I privilegi previsti
nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale
non si estendono alle riserve indivisibili a norma
dell'art. 2545-ter. Ai possessori di strumenti finanziari
non puo', in ogni caso, essere attribuito piu' di un terzo
dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero
rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Il recesso dei possessori di strumenti finanziari
forniti del diritto di voto e' disciplinato dagli
articoli 2437 e seguenti.
La cooperativa cui si applicano le norme sulla societa'
a responsabilita' limitata puo' offrire in sottoscrizione
strumenti privi di diritti di amministrazione solo a
investitori qualificati».
- Per il testo dell'art. 2527 del codice civile vedi
nota all'art. 28.
- Si riporta il testo degli articoli 2528, 2530, 2538,
2540 e 2541 del codice civile:
«Art. 2528 (Procedura di ammissione e carattere aperto
della societa). - L'ammissione di un nuovo socio e' fatta
con deliberazione degli amministratori su domanda
dell'interessato. La deliberazione di ammissione deve
essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli
amministratori nel libro dei soci.
Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della
quota o delle azioni, il soprapprezzo eventualmente
determinato dall'assemblea in sede di approvazione del
bilancio su proposta dagli amministratori.
Il consiglio di amministrazione deve entro sessanta
giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda
di ammissione e comunicarla agli interessati.
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli
amministratori, chi l'ha proposta puo' entro sessanta
giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che
sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera
sulle domande non accolte, se non appositamente convocata,
in occasione della sua prossima successiva convocazione.
Gli amministratori nella relazione al bilancio
illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con
riguardo all'ammissione dei nuovi soci».
«Art. 2530 (Trasferibilita' della quota o delle
azioni). - La quota o le azioni dei soci cooperatori non
possono essere cedute con effetto verso la societa', se la
cessione non e' autorizzata dagli amministratori.
Il socio che intende trasferire la propria quota o le
proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori
con lettera raccomandata.
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione
deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire
la propria partecipazione e la societa' deve iscrivere nel
libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti
per divenire socio.
Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione
deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro
sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione puo'
proporre opposizione al tribunale.
Qualora l'atto costitutivo vieti la cessione della
quota o delle azioni il socio puo' recedere dalla societa',
con preavviso di novanta giorni. Il diritto di recesso, in
caso di divieto statutario di trasferimento della
partecipazione, non puo' essere esercitato prima che siano
decorsi due anni dall'ingresso del socio nella societa».
«Art. 2538 (Assemblea). - Nelle assemblee hanno diritto
di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta
giorni nel libro dei soci.
Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il
valore della quota o il numero delle azioni possedute.
L'atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto
degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai
soci cooperatori.
Ai soci cooperatori persone giuridiche l'atto
costitutivo puo' attribuire piu' voti, ma non oltre cinque,
in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei
loro membri.
Nelle cooperative in cui i soci realizzano lo scopo
mutualistico attraverso l'integrazione delle rispettive
imprese o di talune fasi di esse, l'atto costitutivo puo'
prevedere che il diritto di voto sia attribuito in ragione
della partecipazione allo scambio mutualistico. Lo statuto
stabilisce un limite per il voto plurimo per tali categorie
di soci, in modo che nessuno di essi possa esprimere piu'
del decimo dei voti in ciascuna assemblea generale. In ogni
caso, ad essi non puo' essere attribuito piu' di un terzo
dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o
rappresentati in ciascuna assemblea generale.
Le maggioranze richieste per la costituzione delle
assemblee e per la validita' delle deliberazioni sono
determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo
il numero dei voti spettanti ai soci.
L'atto costitutivo puo' prevedere che il voto venga
espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di
telecomunicazione. In tal caso l'avviso di convocazione
deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se
sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate
nell'avviso di convocazione, i voti espressi per
corrispondenza non si computano ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea».
«Art. 2540 (Assemblee separate). - L'atto costitutivo
delle societa' cooperative puo' prevedere lo svolgimento di
assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie
ovvero in presenza di particolari categorie di soci.
Lo svolgimento di assemblee separate deve essere
previsto quando la societa' cooperativa ha piu' di tremila
soci e svolge la propria attivita' in piu' province ovvero
se ha piu' di cinquecento soci e si realizzano piu'
gestioni mutualistiche.
L'atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le
modalita' di convocazione e di partecipazione all'assemblea
generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la
proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle
assemblee separate.
I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale
possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle
assemblee separate.
Le deliberazioni della assemblea generale possono
essere impugnate ai sensi dell'art. 2377 anche dai soci
assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando,
senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate
irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza
richiesta per la validita' della deliberazione.
Le deliberazioni delle assemblee separate non possono
essere autonomamente impugnate.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano
alle societa' cooperative con azioni ammesse alla
quotazione in mercati regolamentati».
«Art. 2541 (Assemblee speciali dei possessori degli
strumenti finanziari). - Se sono stati emessi strumenti
finanziari privi di diritto di voto, l'assemblea speciale
di ciascuna categoria delibera:
1) sull'approvazione delle deliberazioni
dell'assemblea della societa' cooperativa che pregiudicano
i diritti della categoria;
2) sull'esercizio dei diritti ad essa eventualmente
attribuiti ai sensi dell'art. 2526;
3) sulla nomina e sulla revoca dei rappresentanti
comuni di ciascuna categoria e sull'azione di
responsabilita' nei loro confronti;
4) sulla costituzione di un fondo per le spese,
necessario alla tutela dei comuni interessi dei possessori
degli strumenti finanziari e sul rendiconto relativo;
5) sulle controversie con la societa' cooperativa e
sulle relative transazioni e rinunce;
6) sugli altri oggetti di interesse comune a ciascuna
categoria di strumenti finanziari.
La assemblea speciale e' convocata dagli amministratori
della societa' cooperativa o dal rappresentante comune,
quando lo ritengano necessario o quando almeno un terzo dei
possessori degli strumenti finanziari ne faccia richiesta.
Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione
delle deliberazioni dell'assemblea speciale e deve tutelare
gli interessi comuni dei possessori degli strumenti
finanziari nei rapporti con la societa' cooperativa.
Il rappresentante comune ha diritto di esaminare i
libri di cui all'art. 2421, numeri 1) e 3) e di ottenere
estratti; ha altresi' il diritto di assistere all'assemblea
della societa' cooperativa e di impugnarne le
deliberazioni».
- Per il testo dell'art. 2542 del codice civile vedi
nota all'art. 29.
- Si riporta il testo degli articoli 2543 e 2544 del
codice civile:
«Art. 2543 (Organo di controllo). - La nomina del
collegio sindacale e' obbligatoria nei casi previsti dal
secondo e terzo comma dell'art. 2477, nonche' quando la
societa' emette strumenti finanziari non partecipativi.
L'atto costitutivo puo' attribuire il diritto di voto
nell'elezione dell'organo di controllo proporzionalmente
alle quote o alle azioni possedute ovvero in ragione della
partecipazione allo scambio mutualistico.
I possessori degli strumenti finanziari dotati di
diritti di amministrazione possono eleggere, se lo statuto
lo prevede, nel complesso sino ad un terzo dei componenti
dell'organo di controllo».
«Art. 2544 (Sistemi di amministrazione). -
Indipendentemente dal sistema di amministrazione adottato
non possono essere delegati dagli amministratori, oltre le
materie previste dall'art. 2381, i poteri in materia di
ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le
decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i
soci.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di
amministrazione di cui all'art. 2409-octies, i possessori
di strumenti finanziari non possono eleggere piu' di un
terzo dei componenti del consiglio di sorveglianza e piu'
di un terzo dei componenti del consiglio di gestione. I
componenti del consiglio di sorveglianza eletti dai soci
cooperatori devono essere scelti tra i soci cooperatori
ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone
giuridiche.
Se la cooperativa ha adottato il sistema di
amministrazione di cui all'art. 2409-sexiesdecies agli
amministratori eletti dai possessori di strumenti
finanziari, in misura comunque non superiore ad un terzo,
non possono essere attribuite deleghe operative ne' gli
stessi possono fare parte del comitato esecutivo.».
- Si riporta il testo degli articoli 2545-bis e
2545-quater del codice civile:
«Art. 2545-bis (Diritti dei soci). - Nelle societa'
cooperative cui si applica la disciplina della societa' per
azioni, oltre a quanto stabilito dal primo comma dell'art.
2422, i soci, quando almeno un decimo del numero
complessivo lo richieda ovvero almeno un ventesimo quando
la cooperativa ha piu' di tremila soci, hanno diritto di
esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente
assistito da un professionista di sua fiducia, il libro
delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato
esecutivo, se esiste.
I diritti di cui al comma precedente non spettano ai
soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o
inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la
societa'.».
«Art. 2545-quater (Riserve legali, statutarie e
volontarie). - Qualunque sia l'ammontare del fondo di
riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il
trenta per cento degli utili netti annuali.
Una quota degli utili netti annuali deve essere
corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, nella misura e con le
modalita' previste dalla legge.
L'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 2545-quinquies, la destinazione degli utili non
assegnati ai sensi del primo e secondo comma.».
- Per il testo dell'art. 2545-quinquies vedi nota
all'art. 30.
- Per il testo dell'art. 2545-octies vedi nota all'art.
31.
- Si riporta il testo dell'art. 2545-decies del codice
civile:
«Art. 2545-decies (Trasformazione). - Le societa'
cooperative diverse da quelle a mutualita' prevalente
possono deliberare, con il voto favorevole di almeno la
meta' dei soci della cooperativa, la trasformazione in una
societa' del tipo previsto dal titolo V, capi II, III, IV,
V, VI e VII, o in consorzio.
Quando i soci sono meno di cinquanta, la deliberazione
deve essere approvata con il voto favorevole dei due terzi
di essi. Quando i soci sono piu' di diecimila, l'atto
costitutivo puo' prevedere che la trasformazione sia
deliberata con il voto favorevole dei due terzi dei votanti
se all'assemblea sono presenti, personalmente o per delega,
almeno il venti per cento dei soci.
All'esito della trasformazione gli strumenti finanziari
con diritto di voto sono convertiti in partecipazioni
ordinarie, conservando gli eventuali privilegi.».
- Per il testo dell'art. 2545-undecies vedi nota
all'art. 32.
- Si riporta il testo degli articoli 2545-terdecies e
2545-quinquiesdecies del codice civile:
«Art. 2545-terdecies (Insolvenza). - In caso di
insolvenza della societa', l'autorita' governativa alla
quale spetta il controllo sulla societa' dispone la
liquidazione coatta amministrativa. Le cooperative che
svolgono attivita' commerciale sono soggette anche al
fallimento.
La dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione
coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione
coatta amministrativa preclude la dichiarazione di
fallimento.».
«Art. 2545-quinquiesdecies (Controllo giudiziario). - I
fatti previsti dall'art. 2409 possono essere denunciati al
tribunale dai soci che siano titolari del decimo del
capitale sociale ovvero da un decimo del numero complessivo
dei soci, e, nelle societa' cooperative che hanno piu' di
tremila soci, da un ventesimo dei soci.
Il ricorso deve essere notificato a cura dei ricorrenti
anche all'autorita' di vigilanza.
Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli
amministratori, i sindaci e l'autorita' di vigilanza,
dichiara improcedibile il ricorso se per i medesimi fatti
sia stato gia' nominato un ispettore o un commissario
dall'autorita' di vigilanza.
L'autorita' di vigilanza dispone la sospensione del
procedimento dalla medesima iniziato se il tribunale per i
medesimi fatti ha nominato un ispettore o un amministratore
giudiziario.».
- Per il testo dell'art. 2545-sexiesdecies vedi nota
all'art. 33.
- Si riporta il testo dell'art. 2545-septiesdecies del
codice civile:
«Art. 2545-septiesdecies (Scioglimento per atto
dell'autorita). - L'autorita' di vigilanza, con
provvedimento da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale e da
iscriversi nel registro delle imprese, puo' sciogliere le
societa' cooperative e gli enti mutualistici che non
perseguono lo scopo mutualistico o non sono in condizione
di raggiungere gli scopi per cui sono stati costituiti o
che per due anni consecutivi non hanno depositato il
bilancio di esercizio o non hanno compiuto atti di
gestione.
Se vi e' luogo a liquidazione, con lo stesso
provvedimento sono nominati uno o piu' commissari
liquidatori.».
- Per il testo dell'art. 2545-octiesdecies vedi nota
all'art. 34.
- Si riporta il testo dell'art. 2512 del codice civile:
«Art. 2512 (Cooperativa a mutualita' prevalente). -
Sono societa' cooperative a mutualita' prevalente, in
ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che:
1) svolgono la loro attivita' prevalentemente in
favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
2) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', delle prestazioni lavorative dei
soci;
3) si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento
della loro attivita', degli apporti di beni o servizi da
parte dei soci.
Le societa' cooperative a mutualita' prevalente si
iscrivono in un apposito albo, presso il quale depositano
annualmente i propri bilanci.».
- Si riporta il testo degli articoli 7 e 9 della legge
31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di societa'
cooperative):
«Art. 7 (Rivalutazione delle quote o delle azioni). -
1. Le societa' cooperative e i loro consorzi possono
destinare una quota degli utili di esercizio ad aumento
gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato. In
tal caso possono essere superati i limiti massimi di cui
all'art. 3, purche' nei limiti delle variazioni dell'indice
nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo
corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli
utili stessi sono stati prodotti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle azioni e alle quote dei soci sovventori.
3. La quota di utili destinata ad aumento del capitale
sociale, nei limiti di cui al comma 1, non concorre a
formare il reddito imponibile ai fini delle imposte
dirette; il rimborso del capitale e' soggetto a imposta, ai
sensi del settimo comma dell'art. 20 del decreto-legge
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, a
carico dei soli soci nel periodo di imposta in cui il
rimborso viene effettuato fino a concorrenza dell'ammontare
imputato ad aumento delle quote o delle azioni.».
«Art. 9 (Rimborso del sovrapprezzo). - 1. Nelle
societa' cooperative, la quota di liquidazione in favore
del socio uscente per recesso, esclusione o morte
comprende, salvo diversa disposizione dell'atto
costitutivo, anche il rimborso del sovrapprezzo che il
socio abbia versato al momento della sua ammissione nella
societa', se non utilizzato ai sensi dell'art. 7.».
- Si riporta il testo dell'art. 36 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 36 (Fusioni). - 1. La Banca d'Italia autorizza,
nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni
di stabilita', fusioni tra banche di credito cooperativo e
banche di diversa natura da cui risultino banche popolari o
banche costituite in forma di societa' per azioni.
2. Le deliberazioni assembleari sono assunte con le
maggioranze previste dagli statuti per le modificazioni
statutarie; quando, in relazione all'oggetto delle
modificazioni, gli statuti prevedano maggioranze
differenziate, si applica quella meno elevata. E' fatto
salvo il diritto di recesso dei soci.
3. Si applica l'art. 57, commi 2, 3 e 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 2545-sexies del codice
civile:
«Art. 2545-sexies (Ristorni). - L'atto costitutivo
determina i criteri di ripartizione dei ristorni ai soci
proporzionalmente alla quantita' e qualita' degli scambi
mutualistici.
Le cooperative devono riportare separatamente nel
bilancio i dati relativi all'attivita' svolta con i soci,
distinguendo eventualmente le diverse gestioni
mutualistiche.
L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei
ristorni a ciascun socio anche mediante aumento
proporzionale delle rispettive quote o con l'emissione di
nuove azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525,
ovvero mediante l'emissione di strumenti finanziari.».
- Si riporta il testo dell'art. 52 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385:
«Art. 52 (Comunicazioni del collegio sindacale e dei
soggetti incaricati del controllo dei conti). - 1. Il
collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia
di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
una irregolarita' nella gestione delle banche o una
violazione delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria.
A tali fini lo statuto della banca, indipendentemente dal
sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna
all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi
compiti e poteri.
2. Il soggetto incaricato della revisione o del
controllo contabile comunica senza indugio alla Banca
d'Italia gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento
dell'incarico, che possano costituire una grave violazione
delle norme disciplinanti l'attivita' bancaria ovvero che
possano pregiudicare la continuita' dell'impresa o
comportare un giudizio negativo, in giudizio con rilievi o
una dichiarazione di impossibilita' di esprimere un
giudizio sul bilancio. Tale soggetto invia alla Banca
d'Italia ogni altro dato o documento richiesto.
2-bis. Lo statuto delle banche di credito cooperativo
puo' prevedere che il controllo contabile sia affidato al
collegio sindacale.
3. I commi 1, primo periodo, e 2 si applicano anche ai
soggetti che esercitano i compiti ivi previsti presso le
societa' che controllano le banche o che sono da queste
controllate ai sensi dell'art. 23.
4. La Banca d'Italia stabilisce modalita' e termini per
la trasmissione delle informazioni previste dai commi 1 e
2.».



 
Art. 39.
Modifiche all'articolo 19
del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 19 del decreto legislativo n. 385 del 1993, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto.».



Nota all'art. 39:
- Si riporta il testo dell'art. 19 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 19 (Autorizzazioni). - 1. La Banca d'Italia
autorizza preventivamente l'acquisizione a qualsiasi titolo
di partecipazioni rilevanti in una banca e in ogni caso
l'acquisizione di azioni o quote di banche da chiunque
effettuata quando comporta, tenuto conto delle azioni o
quote gia' possedute, una partecipazione superiore al 5 per
cento del capitale della banca rappresentato da azioni o
quote con diritto di voto.
2. La Banca d'Italia autorizza preventivamente le
variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano
il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e,
indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni
comportano il controllo della banca stessa.
3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 e' necessaria
anche per l'acquisizione del controllo di una societa' che
detiene le partecipazioni di cui al medesimo comma.
4. La Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a
richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti
dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti
ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni
stesse.
5. La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione quando
ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e
prudente della banca; l'autorizzazione puo' essere sospesa
o revocata.
6. I soggetti che, anche attraverso societa'
controllate, svolgono in misura rilevante attivita'
d'impresa in settori non bancari ne' finanziari non possono
essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la
quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia
superiore al 15 per cento o quando ne consegua, comunque,
il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia
individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti.
7. La Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in
presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui
derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma
6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o
la revoca della maggioranza degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale
da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca
stessa.
8. Se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3
partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari
che non assicurano condizioni di reciprocita', la Banca
d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il
Presidente del Consiglio dei Ministri puo' vietare
l'autorizzazione.
8-bis. Le autorizzazioni previste dal presente articolo
e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche
all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo
derivante da un contratto con la banca o da una clausola
del suo statuto.
9. La Banca d'Italia, in conformita' delle
deliberazioni del CICR, emana disposizioni attuative del
presente articolo.».



 
Art. 40.
Modifiche all'articolo 23
del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in presenza di contratti o di clausole statutarie che abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attivita' di direzione e coordinamento.».



Nota all'art. 40:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 23 (Nozione di controllo). - 1. Ai fini del
presente capo il controllo sussiste, anche con riferimento
a soggetti diversi dalle societa', nei casi previsti
dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile e
in presenza di contratti o di clausole statutarie che
abbiano per oggetto o per effetto il potere di esercitare
l'attivita' di direzione e coordinamento.
2. Il controllo si considera esistente nella forma
dell'influenza dominante, salvo prova contraria, allorche'
ricorra una delle seguenti situazioni:
1) esistenza di un soggetto che, sulla base di
accordi, ha il diritto di nominare o revocare la
maggioranza degli amministratori o del consiglio di
sorveglianza ovvero dispone da solo della maggioranza dei
voti ai fini delle deliberazioni relative alle materie di
cui agli articoli 2364 e 2364-bis del codice civile;
2) possesso di partecipazioni idonee a consentire la
nomina o la revoca della maggioranza dei membri del
consiglio di amministrazione o del consiglio di
sorveglianza;
3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di
carattere finanziario ed organizzativo idonei a conseguire
uno dei seguenti effetti:
a) la trasmissione degli utili o delle perdite;
b) il coordinamento della gestione dell'impresa con
quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno
scopo comune;
c) l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a
quelli derivanti dalle partecipazioni possedute;
d) l'attribuzione, a soggetti diversi da quelli
legittimati in base alla titolarita' delle partecipazioni,
di poteri nella scelta degli amministratori o dei
componenti del consiglio di sorveglianza o dei dirigenti
delle imprese;
4) assoggettamento a direzione comune, in base alla
composizione degli organi amministrativi o per altri
concordanti elementi.».



 
Art. 41.
Modifiche all'articolo 24
del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 24 del decreto legislativo n. 385 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Sospensione del diritto di voto e degli altri diritti, obbligo di alienazione»;
b) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Non possono essere esercitati i diritti derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i quali le autorizzazioni previste dall'articolo 19 non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».



Note all'art. 41:
- Si riporta il testo dell'art. 24 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 24 (Sospensione del diritto di voto e degli altri
diritti, obbligo di alienazione). - 1. Non possono essere
esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che
consentono di influire sulla societa' inerenti alle
partecipazioni per le quali le autorizzazioni previste
dall'art. 19 non siano state ottenute ovvero siano state
sospese o revocate. I diritti di voto e gli altri diritti,
che consentono di influire sulla societa', non possono
essere altresi' esercitati per le partecipazioni per le
quali siano state omesse le comunicazioni previste
dall'art. 20.
2. In caso di inosservanza del divieto, la
deliberazione o il diverso atto, adottati con il voto o il
contributo determinanti delle partecipazioni previste dal
comma 1, sono impugnabili secondo le previsioni del codice
civile. L'impugnazione puo' essere proposta anche dalla
Banca d'Italia entro centottanta giorni dalla data della
deliberazione ovvero, se questa e' soggetta a iscrizione
nel registro delle imprese, entro centottanta giorni
dall'iscrizione o, se e' soggetta solo a deposito presso
l'ufficio del registro delle imprese, entro centottanta
giorni dalla data di questo. Le partecipazioni per le quali
non puo' essere esercitato il diritto di voto sono
computate ai fini della regolare costituzione della
relativa assemblea.
3. Le partecipazioni per le quali le autorizzazioni
previste dall'art. 19 non sono state ottenute o sono state
revocate, nonche' quelle possedute in violazione dell'art.
19, comma 6, devono essere alienate entro i termini
stabiliti dalla Banca d'Italia. Per le partecipazioni
possedute in violazione dell'art. 19, comma 6, in caso di
inosservanza dell'obbligo di alienazione, il tribunale, su
richiesta della Banca d'Italia, ordina la vendita delle
partecipazioni stesse.
3-bis. Non possono essere esercitati i diritti
derivanti dai contratti o dalle clausole statutarie per i
quali le autorizzazioni previste dall'art. 19 non siano
state ottenute ovvero siano state sospese o revocate.».
- Per l'art. 19 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vedi nota all'art. 39.



 
Art. 42.
Modifiche all'articolo 29
del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 29 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.».



Nota all'art. 42:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 29 (Norme generali). - 1. Le banche popolari sono
costituite in forma di societa' cooperativa per azioni a
responsabilita' limitata.
2. Il valore nominale delle azioni non puo' essere
inferiore a due euro.
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione
e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi
sociali.
4. Alle banche popolari non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n.
1577, e successive modificazioni.».



 
Art. 43.
Modifiche all'articolo 33
del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 33 del decreto legislativo n. 385 del 1993, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi sociali.».



Nota all'art. 43:
- Si riporta il testo dell'art. 33 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 33 (Norme generali). - 1. Le banche di credito
cooperativo sono costituite in forma di societa'
cooperativa per azioni a responsabilita' limitata.
2. La denominazione deve contenere l'espressione
"credito cooperativo".
3. La nomina dei membri degli organi di amministrazione
e controllo spetta esclusivamente ai competenti organi
sociali.
4. Il valore nominale di ciascuna azione non puo'
essere inferiore a lire venticinque euro ne' superiore a
cinquecento euro.».



 
Art. 44.
Modifiche all'articolo 59
del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 59, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 23;».



Nota all'art. 44:
- Si riporta il testo dell'art. 59 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 59 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente capo:
a) il controllo sussiste nei casi previsti dall'art.
23;
b) per "societa' finanziarie" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente:
l'attivita' di assunzione di partecipazioni aventi le
caratteristiche indicate dalla Banca d'Italia in
conformita' delle delibere del CICR; una o piu' delle
attivita' previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), numeri
da 2 a 12; altre attivita' finanziarie previste ai sensi
del numero 15 della medesima lettera;
c) per "societa' strumentali" si intendono le
societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente,
attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita'
delle societa' del gruppo, comprese quelle di gestione di
immobili e di servizi anche informatici.».
- Per l'art. 23 del citato decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, vedi nota all'art. 40.



 
Art. 45.
Modifiche all'articolo 63
del decreto legislativo n. 385 del 1993

1. All'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo n. 385 del 1993 le parole: «In materia di partecipazioni in» sono sostituite dalla seguente: «Alle».



Nota all'art. 45:
- Si riporta il testo dell'art. 63 del citato decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal
decreto legislativo qui pubblicato:
«Art. 63 (Partecipazioni). - 1. Alle societa'
finanziarie capogruppo si applicano le disposizioni del
titolo II, capi III e IV.
2. Nei confronti delle altre societa' appartenenti al
gruppo bancario e dei titolari di partecipazioni nelle
medesime societa' sono attribuiti alla Banca d'Italia i
poteri previsti dall'art. 21.».



 
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