Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2005 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2004, n. 318 |
Regolamento concernente le modalita' di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento delle strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189 che riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici ed alle imprese editrici di libri un credito di imposta per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004; Visto in particolare il citato articolo 4, comma 181, della medesima legge n. 350 del 2003 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito di imposta predetto anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro; Visto in particolare l'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2002 che ha delegato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio On.le Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione e editoria; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2004; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
A d o t t a
il presente regolamento:
Art. 1. Presentazione delle domande
1. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e le imprese editrici di libri presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente: a) gli elementi identificativi dell'impresa, ivi compreso il codice fiscale; b) gli estremi di iscrizione al registro degli operatori di comunicazione; c) l'importo del credito d'imposta spettante ai sensi della lettera d); d) l'impegno a presentare il bilancio certificato entro trenta giorni dall'approvazione, dal quale deve risultare in modo evidenziato, la spesa sostenuta per l'acquisto della carta detraibile ai sensi dell'articolo 4, commi da 181 a 183 della citata legge n. 350 del 2003. 2. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante: a) l'inerenza delle spese sostenute per l'acquisto della carta nell'anno 2004, alle tipologie di prodotti editoriali non espressamente escluse dal beneficio, ai sensi del comma 183 del predetto articolo 4 della legge n. 350 del 2003; b) l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda; c) limitatamente alle imprese editrici di libri, di non essere soggetti tenuti all'iscrizione al registro degli operatori di comunicazione; d) che la spesa per la carta si riferisce a pubblicazioni in lingua italiana di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente; e) che la spesa sostenuta per l'acquisto della carta e' riferita a quella utilizzata nell'anno 2004 per la stampa delle testate e dei libri editi; f) che l'impresa non ha ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi locali, regionali, nazionali o comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili. 3. Le domande sono inoltrate esclusivamente mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Ufficio studi e per lo sviluppo e l'innovazione dell'editoria e dei prodotti editoriali, via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il testo della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988. - Il testo del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1° settembre 1999. - Il testo dell'art. 4, commi da 181 a 186 e comma 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», e' il seguente: «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis). 181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli operatori di comunicazione e' riconosciuto un credito d'imposta pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di riconoscimento del credito di imposta anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato, per l'anno 2005, in 95 milioni di euro. 182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare dal bilancio certificato delle imprese editrici. Nel caso in cui la carta sia acquistata da soggetti diversi dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori con fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra vendita o prestazione di servizio. 183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto di carta utilizzata per la stampa dei seguenti prodotti editoriali: a) i quotidiani ed i periodici che contengono inserzioni pubblicitarie per un'area superiore al 50 per cento dell'intero stampato, su base annua; b) i quotidiani ed i periodici non posti in vendita, cioe' non distribuiti con un prezzo effettivo per copia o per abbonamento, ad eccezione di quelli informativi delle fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro; c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo gratuito per una percentuale superiore al 50 per cento della loro diffusione; d) i quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe' quelli diretti a pubblicizzare prodotti o servizi contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto; e) i quotidiani ed i periodici di vendita per corrispondenza; f) i quotidiani ed i periodici di promozione delle vendite di beni o di servizi; g) i cataloghi, cioe' pubblicazioni contenenti elencazioni di prodotti o di servizi anche se corredati da indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi; h) le pubblicazioni aventi carattere postulatorio, cioe' finalizzate all'acquisizione di contributi, di offerte, ovvero di elargizioni di somme di denaro, ad eccezione di quelle utilizzate dalle organizzazioni senza fini di lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente per le proprie finalita' di autofinanziamento; i) i quotidiani ed i periodici delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici, nonche' di altri organismi, ivi comprese le societa' riconducibili allo Stato ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una pubblica funzione; l) i quotidiani ed i periodici contenenti supporti integrativi o altri beni diversi da quelli definiti nell'art. 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime speciale previsto dallo stesso art. 74 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972; m) i prodotti editoriali pornografici. 184. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma non limita il diritto al rimborso ad altro titolo spettante; l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo di imposta successivo. 185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta di cui al comma 181 sono indicati nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta durante il quale la spesa e' stata effettuata. 186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi. (Omissis). 189. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 188 e' subordinata all'autorizzazione delle competenti autorita' europee». - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione». Note all'art. 1: - Per l'art. 4, commi da 181 a 183, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», vedi le note alle premesse. - Il testo dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' il seguente: «Art. 47 (R). (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta). 1. L'atto di notorieta' concernente stati, qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 38. (R). 2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R). 3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualita' personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R). 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorita' di polizia giudiziaria e' presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita' personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
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| Art. 2. Riconoscimento e misura del credito d'imposta
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede all'istruttoria delle domande presentate nei termini di cui al comma 1, dell'articolo 1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge, le ammette al beneficio dandone comunicazione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso di non accoglimento della domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 2. Alle imprese ammesse al beneficio e' riconosciuto un credito d'imposta, pari al 10 per cento della spesa per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa delle testate edite e dei libri, sostenuta dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004. Qualora le risorse finanziarie non siano sufficienti a soddisfare interamente le richieste presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1, al fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro, il credito d'imposta riconosciuto a ciascun impresa e' proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese aventi diritto. |
| Art. 3. Modalita' di fruizione del credito d'imposta
1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in sede di versamenti effettuati ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data del riconoscimento dell'agevolazione di cui all'articolo 2, comma 1. Il credito di imposta non utilizzato in compensazione nel periodo di imposta in corso alla data di riconoscimento del beneficio puo' essere utilizzato esclusivamente entro il periodo di imposta successivo. 2. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo del credito d'imposta spettante sono indicati nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla data di riconoscimento dell'agevolazione, ovvero nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo. 3. Nei casi di opzione per la tassazione di gruppo e' consentita la cessione del credito d'imposta al consolidante ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.
Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni), e' il seguente: «Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'I.N.P.S. e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano i crediti e i debiti relativi: a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta ferma la facolta' di eseguire il versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la compensazione; b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quella dovuta dai soggetti di cui all'art. 74; c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; d-bis) (Omissis); e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative; f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale ai sensi dell'art. 20; h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85; h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministri competenti per settore; h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti sale cinematografiche». - Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004 (Disposizioni applicative del regime di tassazione del consolidato nazionale, di cui agli articoli da 117 a 128 del testo unico delle imposte sui redditi), e' il seguente: «Art. 7 (Dichiarazione dei redditi propri di ciascun soggetto partecipante alla tassazione di gruppo). - 1. Per effetto dell'opzione: a) (Omissis); b) ciascun soggetto puo' cedere, ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito delle societa' dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di tale decreto per l'importo non utilizzato dal medesimo soggetto, nonche' le eccedenze di imposta ricevute ai sensi dell'art. 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; c) (Omissis)».
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| Art. 4. Controlli e revoche dell'agevolazione
1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria trasmette all'Agenzia delle entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle imprese ammesse a fruire del credito d'imposta, i relativi importi a ciascuna spettanti, nonche' i dati relativi agli eventuali provvedimenti adottati di revoca del beneficio. 2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore, il Dipartimento lo comunica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del credito di imposta. 3. L'Agenzia delle entrate comunica al Dipartimento per l'informazione e l'editoria l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria. 4. In caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, e contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' il seguente: «Art. 71 (R). (Modalita' dei controlli). - 1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R). 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalita' di cui all'art. 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R). 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarita' o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsita', il funzionario competente a ricevere la documentazione da' notizia all'interessato di tale irregolarita'. Questi e' tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R). 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'art. 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, e' tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)».
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| Art. 5. Disposizioni finali
1. Il credito di imposta e' concesso subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee. Della decisione adottata dalle Autorita' europee e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 2004
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Bonaiuti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 41 |
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