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| Gazzetta n. 6 del 10 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |  | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 dicembre 2004, n. 318 |  | Regolamento concernente le modalita' di riconoscimento del credito di imposta, di cui all'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004). |  | 
 |  |  |  | IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante ordinamento  delle  strutture  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, e successive modificazioni;
 Vista  la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante «disposizioni per la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale (legge finanziaria 2004)»,  ed in particolare l'articolo 4, commi da 181 a 186 e 189 che riconosce  alle  imprese  editrici  di quotidiani e periodici ed alle imprese  editrici di libri un credito di imposta per l'acquisto della carta  utilizzata  per  la  stampa  delle  testate  edite e dei libri sostenuta nell'anno 2004;
 Visto  in  particolare  il  citato  articolo 4,  comma  181,  della medesima  legge  n.  350  del 2003 che stabilisce che con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabilite  le  modalita'  di riconoscimento  del  credito  di  imposta  predetto  anche al fine di garantire  il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno 2005 in 95 milioni di euro;
 Visto  in particolare l'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988;
 Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri 14 febbraio  2002  che  ha  delegato al Sottosegretario di Stato alla Presidenza  del  Consiglio On.le Paolo Bonaiuti le funzioni spettanti al  Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di informazione, comunicazione e editoria;
 Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 novembre 2004;
 Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
 
 A d o t t a
 
 il presente regolamento:
 
 Art. 1.
 Presentazione delle domande
 
 1.  Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per l'acquisto della carta di cui all'articolo 4, comma 181, della legge 24 dicembre 2003,  n. 350, le imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al registro degli operatori di comunicazione e le imprese editrici di libri presentano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento, apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante, contenente:
 a) gli  elementi  identificativi  dell'impresa,  ivi  compreso il codice fiscale;
 b) gli  estremi  di  iscrizione  al  registro  degli operatori di comunicazione;
 c) l'importo  del  credito  d'imposta  spettante  ai  sensi della lettera d);
 d) l'impegno  a  presentare  il bilancio certificato entro trenta giorni   dall'approvazione,   dal   quale   deve  risultare  in  modo evidenziato, la spesa sostenuta per l'acquisto della carta detraibile ai  sensi  dell'articolo  4, commi da 181 a 183 della citata legge n. 350 del 2003.
 2.  Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di  atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
 a) l'inerenza  delle  spese  sostenute per l'acquisto della carta nell'anno   2004,   alle   tipologie   di   prodotti  editoriali  non espressamente  escluse  dal  beneficio,  ai  sensi  del comma 183 del predetto articolo 4 della legge n. 350 del 2003;
 b) l'importo complessivo della spesa agevolabile risultante dalle fatture indicate in apposito elenco allegato alla domanda;
 c) limitatamente  alle  imprese  editrici di libri, di non essere soggetti   tenuti  all'iscrizione  al  registro  degli  operatori  di comunicazione;
 d) che  la  spesa  per  la  carta si riferisce a pubblicazioni in lingua  italiana  di minoranze linguistiche a questa equiparate dalla normativa vigente;
 e) che  la spesa sostenuta per l'acquisto della carta e' riferita a  quella utilizzata nell'anno 2004 per la stampa delle testate e dei libri editi;
 f) che  l'impresa  non  ha  ricevuto alcun aiuto attraverso altri regimi  locali,  regionali,  nazionali  o  comunitari per coprire gli stessi costi ammissibili.
 3.  Le  domande  sono  inoltrate  esclusivamente  mediante  lettera raccomandata  con  avviso  di ricevimento indirizzata alla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  per  l'informazione e l'editoria,   Ufficio   studi  e  per  lo  sviluppo  e  l'innovazione dell'editoria  e  dei  prodotti  editoriali,  via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma.
 
 
 
 Avvertenza:
 
 Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
 dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
 dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
 sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
 decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
 pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
 approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
 fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
 alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
 valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
 Note alle premesse:
 
 - Il   testo   della   legge  23 agosto  1988,  n.  400
 (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
 Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' stato pubblicato
 nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988.
 - Il  testo  del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
 303   (Ordinamento   della  Presidenza  del  Consiglio  dei
 Ministri,  a  norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
 n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205
 del 1° settembre 1999.
 - Il testo dell'art. 4, commi da 181 a 186 e comma 189,
 della  legge  24 dicembre 2003, n. 350 «Disposizioni per la
 formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
 (legge finanziaria 2004)», e' il seguente:
 «Art. 4 (Finanziamento agli investimenti). - (Omissis).
 181. Alle imprese editrici di quotidiani e di periodici
 e alle imprese editrici di libri iscritte al registro degli
 operatori  di  comunicazione  e'  riconosciuto  un  credito
 d'imposta  pari  al 10 per cento della spesa per l'acquisto
 della  carta utilizzata per la stampa delle testate edite e
 dei   libri  sostenuta  nell'anno  2004.  Con  decreto  del
 Presidente  del  Consiglio dei Ministri, di concerto con il
 Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono stabilite le
 modalita' di riconoscimento del credito di imposta anche al
 fine  di garantire il rispetto del limite di spesa fissato,
 per l'anno 2005, in 95 milioni di euro.
 182. La spesa per l'acquisto della carta deve risultare
 dal  bilancio  certificato delle imprese editrici. Nel caso
 in   cui  la  carta  sia  acquistata  da  soggetti  diversi
 dall'editore, essa deve comunque essere ceduta agli editori
 con  fatturazione distinta da quella relativa ad ogni altra
 vendita o prestazione di servizio.
 183. Sono escluse dal beneficio le spese per l'acquisto
 di  carta  utilizzata  per  la stampa dei seguenti prodotti
 editoriali:
 a) i   quotidiani   ed  i  periodici  che  contengono
 inserzioni  pubblicitarie  per  un'area superiore al 50 per
 cento dell'intero stampato, su base annua;
 b) i  quotidiani ed i periodici non posti in vendita,
 cioe'  non  distribuiti con un prezzo effettivo per copia o
 per  abbonamento,  ad eccezione di quelli informativi delle
 fondazioni e delle associazioni senza fini di lucro;
 c) i quotidiani o periodici che siano ceduti a titolo
 gratuito  per  una  percentuale  superiore  al 50 per cento
 della loro diffusione;
 d) i  quotidiani ed i periodici di pubblicita', cioe'
 quelli   diretti   a   pubblicizzare   prodotti  o  servizi
 contraddistinti con il nome o con altro elemento distintivo
 e diretti prevalentemente ad incentivarne l'acquisto;
 e) i   quotidiani  ed  i  periodici  di  vendita  per
 corrispondenza;
 f) i  quotidiani  ed  i periodici di promozione delle
 vendite di beni o di servizi;
 g) i   cataloghi,   cioe'   pubblicazioni  contenenti
 elencazioni  di prodotti o di servizi anche se corredati da
 indicazioni sulle caratteristiche dei medesimi;
 h) le  pubblicazioni  aventi  carattere postulatorio,
 cioe'   finalizzate   all'acquisizione  di  contributi,  di
 offerte,  ovvero  di  elargizioni  di  somme  di denaro, ad
 eccezione  di  quelle utilizzate dalle organizzazioni senza
 fini  di  lucro e dalle fondazioni religiose esclusivamente
 per le proprie finalita' di autofinanziamento;
 i) i   quotidiani  ed  i  periodici  delle  pubbliche
 amministrazioni  e  degli  enti  pubblici, nonche' di altri
 organismi,  ivi  comprese  le  societa'  riconducibili allo
 Stato  ovvero ad altri enti territoriali o che svolgano una
 pubblica funzione;
 l) i  quotidiani  ed  i periodici contenenti supporti
 integrativi   o  altri  beni  diversi  da  quelli  definiti
 nell'art.  74,  primo  comma,  lettera  c), del decreto del
 Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
 successive modificazioni, ai fini dell'ammissione al regime
 speciale  previsto  dallo stesso art. 74 del citato decreto
 del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
 m) i prodotti editoriali pornografici.
 184.  Il credito d'imposta non concorre alla formazione
 del  reddito imponibile e puo' essere fatto valere anche in
 compensazione  ai  sensi  del  decreto legislativo 9 luglio
 1997,  n. 241. Il credito d'imposta non e' rimborsabile, ma
 non   limita   il  diritto  al  rimborso  ad  altro  titolo
 spettante;  l'eventuale eccedenza e' riportabile al periodo
 di imposta successivo.
 185. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto
 della  carta  e  l'importo  del credito d'imposta di cui al
 comma  181  sono  indicati  nella dichiarazione dei redditi
 relativa  al periodo d'imposta durante il quale la spesa e'
 stata effettuata.
 186. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto
 o in parte non spettante si rendono applicabili le norme in
 materia  di accertamento, riscossione e contenzioso nonche'
 le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
 (Omissis).
 189.  L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da
 181   a   188   e'   subordinata  all'autorizzazione  delle
 competenti autorita' europee».
 - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 e' il seguente:
 «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
 3.  Con  decreto  ministeriale  possono essere adottati
 regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
 autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
 espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
 materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
 adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
 necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
 I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
 dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
 dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
 del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».
 Note all'art. 1:
 - Per  l'art.  4,  commi  da  181  a  183,  della legge
 24 dicembre  2003,  n.  350 «Disposizioni per la formazione
 del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
 finanziaria 2004)», vedi le note alle premesse.
 -  Il  testo  dell'art.  47  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico
 delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
 di documentazione amministrativa), e' il seguente:
 «Art.  47  (R). (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
 notorieta).  1.  L'atto  di  notorieta'  concernente stati,
 qualita'  personali  o fatti che siano a diretta conoscenza
 dell'interessato  e'  sostituito  da  dichiarazione  resa e
 sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
 di cui all'art. 38. (R).
 2.  La  dichiarazione  resa  nell'interesse proprio del
 dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
 e  fatti  relativi  ad  altri  soggetti  di  cui egli abbia
 diretta conoscenza. (R).
 3.  Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
 legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
 concessionari  di  pubblici  servizi,  tutti  gli stati, le
 qualita'  personali  e  i  fatti non espressamente indicati
 nell'art.  46  sono comprovati dall'interessato mediante la
 dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. (R).
 4.  Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
 che  la  denuncia  all'Autorita'  di polizia giudiziaria e'
 presupposto   necessario   per   attivare  il  procedimento
 amministrativo  di  rilascio  del duplicato di documenti di
 riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
 personali  dell'interessato,  lo  smarrimento dei documenti
 medesimi  e'  comprovato  da  chi  ne richiede il duplicato
 mediante dichiarazione sostitutiva. (R)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 2. Riconoscimento e misura del credito d'imposta
 
 1.   Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  provvede all'istruttoria  delle domande presentate nei termini di cui al comma 1,  dell'articolo  1 e, qualora sussistano i requisiti previsti dalla legge,  le  ammette  al  beneficio dandone comunicazione entro trenta giorni  dalla  scadenza del termine di presentazione delle domande di cui  all'articolo 1, comma 1, alle imprese richiedenti, anche in caso di  non  accoglimento della domanda, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
 2.  Alle  imprese  ammesse  al beneficio e' riconosciuto un credito d'imposta,  pari  al  10  per  cento della spesa per l'acquisto della carta  utilizzata  per  la  stampa  delle  testate edite e dei libri, sostenuta  dal  1° gennaio  al  31 dicembre  2004. Qualora le risorse finanziarie   non  siano  sufficienti  a  soddisfare  interamente  le richieste presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 1,  al  fine di garantire il rispetto del limite di spesa fissato per l'anno  2005 in 95 milioni di euro, il credito d'imposta riconosciuto a  ciascun  impresa e' proporzionalmente ridotto tra tutte le imprese aventi diritto.
 |  |  |  | Art. 3. Modalita' di fruizione del credito d'imposta
 
 1. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in sede di versamenti   effettuati   ai   sensi  dell'articolo  17  del  decreto legislativo  9 luglio  1997,  n.  241,  a  decorrere  dalla  data del riconoscimento  dell'agevolazione  di cui all'articolo 2, comma 1. Il credito  di  imposta  non  utilizzato in compensazione nel periodo di imposta  in  corso  alla  data  di  riconoscimento del beneficio puo' essere   utilizzato   esclusivamente  entro  il  periodo  di  imposta successivo.
 2. L'ammontare della spesa complessiva per l'acquisto della carta e l'importo   del  credito  d'imposta  spettante  sono  indicati  nella dichiarazione  dei  redditi presentata nel periodo d'imposta in corso alla   data   di   riconoscimento   dell'agevolazione,  ovvero  nella dichiarazione  relativa  al  periodo  di  imposta successivo nel caso previsto dal comma 1, secondo periodo.
 3. Nei casi di opzione per la tassazione di gruppo e' consentita la cessione del credito d'imposta al consolidante ai sensi dell'articolo 7,  comma  1,  lettera  b),  del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno 2004.
 
 
 
 Note all'art. 3:
 -   Il  testo  dell'art.  17  del  decreto  legislativo
 9 luglio  1997,  n.  241  (Norme  di  semplificazione degli
 adempimenti  dei  contribuenti in sede di dichiarazione dei
 redditi  e  dell'imposta  sul  valore  aggiunto, nonche' di
 modernizzazione    del    sistema    di    gestione   delle
 dichiarazioni), e' il seguente:
 «Art.  17  (Oggetto).  -  1.  I  contribuenti  eseguono
 versamenti  unitari  delle  imposte,  dei contributi dovuti
 all'I.N.P.S.  e  delle  altre  somme  a favore dello Stato,
 delle  regioni  e  degli  enti previdenziali, con eventuale
 compensazione   dei  crediti,  dello  stesso  periodo,  nei
 confronti   dei   medesimi   soggetti,   risultanti   dalle
 dichiarazioni   e   dalle   denunce  periodiche  presentate
 successivamente alla data di entrata in vigore del presente
 decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
 data di presentazione della dichiarazione successiva.
 2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
 i crediti e i debiti relativi:
 a) alle    imposte   sui   redditi,   alle   relative
 addizionali  e  alle  ritenute alla fonte riscosse mediante
 versamento  diretto  ai  sensi  dell'art. 3 del decreto del
 Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; per
 le ritenute di cui al secondo comma del citato art. 3 resta
 ferma  la  facolta'  di  eseguire  il  versamento presso la
 competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato; in
 tal caso non e' ammessa la compensazione;
 b) all'imposta  sul  valore  aggiunto dovuta ai sensi
 degli  articoli 27  e  33  del decreto del Presidente della
 Repubblica  26 ottobre  1972,  n.  633, e quella dovuta dai
 soggetti di cui all'art. 74;
 c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi
 e dell'imposta sul valore aggiunto;
 d) all'imposta   prevista  dall'art.  3,  comma  143,
 lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 d-bis) (Omissis);
 e) ai  contributi previdenziali dovuti da titolari di
 posizione  assicurativa  in una delle gestioni amministrate
 da enti previdenziali, comprese le quote associative;
 f) ai   contributi   previdenziali  ed  assistenziali
 dovuti   dai   datori   di  lavoro  e  dai  committenti  di
 prestazioni  di collaborazione coordinata e continuativa di
 cui all'art. 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
 imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
 della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
 g) ai  premi per l'assicurazione contro gli infortuni
 sul  lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
 testo  unico  approvato  con  decreto  del Presidente della
 Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
 h) agli  interessi  previsti  in  caso  di  pagamento
 rateale ai sensi dell'art. 20;
 h-bis)   al   saldo  per  il  1997  dell'imposta  sul
 patrimonio netto delle imprese, istituita con decreto-legge
 30 settembre  1992,  n. 394, convertito, con modificazioni,
 dalla  legge  26 novembre 1992, n. 461, e del contributo al
 Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
 28 febbraio   1986,   n.  41,  come  da  ultimo  modificato
 dall'art.  4  del  decreto-legge  23 febbraio  1995, n. 41,
 convertito,  con  modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995,
 n. 85;
 h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
 Ministro  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro del
 tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, e
 con i Ministri competenti per settore;
 h-quater)   al   credito   d'imposta  spettante  agli
 esercenti sale cinematografiche».
 - Il  testo  dell'art.  7,  comma  1,  lettera  b), del
 decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 giugno
 2004 (Disposizioni applicative del regime di tassazione del
 consolidato  nazionale,  di  cui agli articoli da 117 a 128
 del testo unico delle imposte sui redditi), e' il seguente:
 «Art.  7  (Dichiarazione  dei redditi propri di ciascun
 soggetto  partecipante alla tassazione di gruppo). - 1. Per
 effetto dell'opzione:
 a) (Omissis);
 b) ciascun   soggetto  puo'  cedere,  ai  fini  della
 compensazione  con  l'imposta  sul  reddito  delle societa'
 dovuta   dalla  consolidante,  i  crediti  utilizzabili  in
 compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
 9 luglio  1997, n. 241, nel limite previsto dall'art. 25 di
 tale  decreto  per  l'importo  non  utilizzato dal medesimo
 soggetto, nonche' le eccedenze di imposta ricevute ai sensi
 dell'art.   43-ter   del   decreto   del  Presidente  della
 Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
 c) (Omissis)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 4. Controlli e revoche dell'agevolazione
 
 1.  Il  Dipartimento  per  l'informazione  e  l'editoria  trasmette all'Agenzia  delle  entrate, mediante procedure telematiche, l'elenco delle  imprese  ammesse  a  fruire  del credito d'imposta, i relativi importi  a ciascuna spettanti, nonche' i dati relativi agli eventuali provvedimenti adottati di revoca del beneficio.
 2. Qualora, all'esito dei controlli effettuati dal Dipartimento per l'informazione  e l'editoria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 71  del  decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, risulti un credito d'imposta non spettante o spettante in misura inferiore,  il Dipartimento lo comunica all'Agenzia delle entrate che provvede al recupero del credito di imposta.
 3.   L'Agenzia   delle   entrate   comunica   al  Dipartimento  per l'informazione  e l'editoria l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale,  del credito di imposta accertata nell'ambito dei controlli istituzionali degli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.
 4.  In  caso di utilizzo del credito di imposta in tutto o in parte non  spettante,  si  rendono  applicabili  le  norme  in  materia  di liquidazione,  accertamento,  riscossione,  e  contenzioso nonche' le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
 
 
 
 Nota all'art. 4:
 -  Il  testo  dell'art.  71  del decreto del Presidente
 della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445 (Testo unico
 delle  disposizioni  legislative e regolamentari in materia
 di documentazione amministrativa), e' il seguente:
 «Art.  71  (R).  (Modalita'  dei  controlli).  -  1. Le
 amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei
 controlli,  anche  a  campione,  e  in  tutti i casi in cui
 sorgono    fondati    dubbi,    sulla   veridicita'   delle
 dichiarazioni  sostitutive  di  cui  agli articoli 46 e 47.
 (R).
 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di
 certificazione    sono    effettuati   dall'amministrazione
 procedente  con le modalita' di cui all'art. 43 consultando
 direttamente  gli archivi dell'amministrazione certificante
 ovvero   richiedendo   alla   medesima,   anche  attraverso
 strumenti  informatici o telematici, conferma scritta della
 corrispondenza  di  quanto dichiarato con le risultanze dei
 registri da questa custoditi. (R).
 3.  Qualora  le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e
 47   presentino   delle  irregolarita'  o  delle  omissioni
 rilevabili   d'ufficio,   non   costituenti   falsita',  il
 funzionario  competente  a  ricevere  la documentazione da'
 notizia  all'interessato  di  tale irregolarita'. Questi e'
 tenuto  alla  regolarizzazione  o  al  completamento  della
 dichiarazione;  in mancanza il procedimento non ha seguito.
 (R).
 4.   Qualora   il   controllo   riguardi  dichiarazioni
 sostitutive  presentate ai privati che vi consentono di cui
 all'art.  2,  l'amministrazione  competente per il rilascio
 della   relativa   certificazione,  previa  definizione  di
 appositi  accordi,  e'  tenuta  a fornire, su richiesta del
 soggetto  privato  corredata  dal consenso del dichiarante,
 conferma  scritta,  anche  attraverso  l'uso  di  strumenti
 informatici  o  telematici,  della corrispondenza di quanto
 dichiarato  con  le  risultanze dei dati da essa custoditi.
 (R)».
 
 
 
 
 |  |  |  | Art. 5. Disposizioni finali
 
 1.   Il   credito   di   imposta   e'   concesso   subordinatamente all'autorizzazione   delle   competenti   autorita'   europee.  Della decisione  adottata  dalle  Autorita'  europee  e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo  dello Stato sara' inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 Roma, 21 dicembre 2004
 
 p. Il Presidente
 del Consiglio dei Ministri
 Bonaiuti
 
 Il Ministro dell'economia
 e delle finanze
 Siniscalco
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
 
 Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 41
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