| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Lucca
 Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione;
 Vista  la  circolare  n.  33  del  7 marzo 1996 del Ministero del lavoro   e  della  previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della cooperazione - Divisione IV/6;
 Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci  di  esercizio  da  oltre  cinque  anni  e  che  nello  stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare;
 Decreta lo  scioglimento  ai  sensi  dell'art.  9  (art.  223-septiesdecies), decreto  legislativo  n.  6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina  di  commissario  liquidatore,  delle  sotto elencate societa' cooperative:
 
 ---->   Vedere tabella a pag. 17 della G.U.  <----
 
 I  creditori  o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore  possono  presentare  formale  e  motivata  domanda  alla Direzione  provinciale del lavoro di Lucca, via Gramsci, 109 - Lucca, entro  il  termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto.
 Lucca, 22 dicembre 2004
 Il direttore provinciale: Sarti
 |