IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Lucca Visto l'art. 9 (art. 223-septiesdecies), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003; Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400; Visto il decreto 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione; Vista la circolare n. 33 del 7 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione - Divisione IV/6; Considerato che le cooperative in calce elencate non depositano i bilanci di esercizio da oltre cinque anni e che nello stato patrimoniale non sono iscritti valori di natura immobiliare; Decreta lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-septiesdecies), decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, delle sotto elencate societa' cooperative:
----> Vedere tabella a pag. 17 della G.U. <----
I creditori o gli altri interessati alla nomina del commissario liquidatore possono presentare formale e motivata domanda alla Direzione provinciale del lavoro di Lucca, via Gramsci, 109 - Lucca, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto. Lucca, 22 dicembre 2004 Il direttore provinciale: Sarti |