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| Gazzetta n. 5 del 8 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 20 dicembre 2004 |  | Scioglimento  della  societa'  cooperativa  «Cooperativa  agricola di servizi collettivi S. Maria del Bagno a r.l.», in Cervinara. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Avellino
 Visto  il  decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 che riforma la disciplina delle societa' di capitali e cooperative;
 Visto  in  particolare  l'art.  223-septiesdecies  delle  norme  di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6;
 Considerato  che,  ai  sensi  del predetto articolo, l'Autorita' di Vigilanza  provvede  allo scioglimento, senza nomina del liquidatore, delle  societa'  cooperative  che  non  hanno depositato i bilanci di esercizio  da  oltre  cinque  anni qualora non risulti l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
 Visto  l'art.  1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  n.  1577  del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro   e   della   previdenza   sociale   la   suddetta   Autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che ha attribuito  al  Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza della cooperazione;
 Vista    la    convenzione   datata   30 novembre   2001   per   la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici  del  Ministero  delle attivita' produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione;
 Visto  il  decreto  del  6 marzo  1996  del  Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003 recante i limiti disposizioni in materia di procedure di scioglimento per atto dell'Autorita' amministrativa;
 Visto  il  decreto  del  Ministero  delle  attivita' produttive del 17 luglio  2003  recante  i  limiti  entro  i quali poter disporre lo scioglimento di societa' cooperative senza nomina di liquidatori;
 Vista   la   dichiarazione   del   presidente   del   Consiglio  di amministrazione  iscritta  al  prot.  dell'ufficio  al  n.  28737 del 16 dicembre   2004   dalla  quale  risulta  l'inesistenza  di  valori immobiliari nonche' la inesistenza di pendenze giudiziarie;
 Vista la visura della Camera di commercio, industria artigianato di Avellino - Ufficio registro delle imprese;
 Vista la legge 17 luglio 1975 n. 400;
 Visto il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;
 Decreta:
 La societa' cooperativa «Cooperativa Agricola di Servizi Collettivi S.  Maria  del  Bagno  a  r.l.»  con  sede  nel  comune  di Cervinara (Avellino)  - posizione B.U.S.C. n. 598, costituita in data 26 luglio 1971,  codice  fiscale  00177640646,  e' sciolta per atto d'autorita' senza  nomina  di  liquidatore  ai  sensi dell'art. 223-septiesdecies delle  norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del suddetto decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 6.
 Entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  dalla  data  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  presente  decreto,  i creditori  o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda  alla  Direzione provinciale del lavoro di Avellino intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Avellino, 20 dicembre 2004
 Il direttore provinciale: D'Argenio
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