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| Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA DEL DEMANIO |  | DECRETO 30 dicembre 2004 |  | Individuazione di beni immobili di proprieta' dello Stato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE DELL'AGENZIA Visto   il  decreto-legge  25 settembre  2001,  n.  351,  recante «Disposizioni  urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento  immobiliare»  convertito,  con  modificazioni, in legge 23 novembre 2001, n. 410;
 Visto  l'art. 1, comma 1 del decreto-legge n. 351/2001 convertito in  legge  23 novembre  2001,  n.  410  che  al  fine di procedere al riordino,  gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato,  anche  in  funzione della formulazione del conto generale del patrimonio,  demanda  all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;
 Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni  ed  integrazioni  apportate  dal  decreto  legislativo 3 luglio 2003, n. 173;
 Vista  la  nota  n.  132623  del  22 dicembre  2004 del Ministero dell'economia  e  delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione VII;
 Vista  la documentazione esistente presso gli uffici dell'Agenzia del demanio;
 Visto  l'elenco  predisposto dall'Agenzia del demanio in cui sono individuati ulteriori beni immobili di proprieta' dello Stato;
 Vista  l'urgenza  di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge    25 settembre   2001,   n.   351,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410;
 Decreta:
 Art. 1.
 Sono  di  proprieta'  dello  Stato  i  beni  immobili individuati nell'elenco  di  cui  all'allegato  A  facente  parte  integrante del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 2. Il  presente  decreto  ha  effetto  dichiarativo della proprieta' degli   immobili   in  capo  allo  Stato  e  produce  ai  fini  della trascrizione  gli  effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto.
 |  |  |  | Art. 3. Contro  l'iscrizione  dei  beni  nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge.
 |  |  |  | Art. 4. Gli   uffici   competenti   provvederanno,  se  necessario,  alle attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura.
 |  |  |  | Art. 5. Eventuali   accertate  difformita'  relative  ai  dati  catastali indicati non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili.
 |  |  |  | Art. 6. Resta salva la possibilita' di emanare ulteriori decreti relativi ad altri beni di proprieta' dello Stato.
 Il  presente  decreto  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 30 dicembre 2004
 Il direttore: Spitz
 |  |  |  | Allegato A al decreto n. 42207
 
 ---->  Vedere allegato di pag. 68   <----
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