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| Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 28 dicembre 2004 |  | Riconoscimento, al sig. Niedziela Andrej, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 VIST0 il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n. 2001/19 che modifica le direttive del Consiglio, relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali:
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per  l'esercizio  di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»;
 Vista   l'istanza  del  sig.  Niedziela  Andrej,  nato  a  Gluszyca (Polonia)  il  6 luglio 1961, cittadino polacco, diretta ad ottenere, ai  sensi  dell'art.  12  del  sopra  indicato  decreto  legislativo, modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio   del  titolo  per  l'iscrizione  all'albo  degli  ingegneri, sezione A -  settore  industriale,  e  l'esercizio  in  Italia  della professione;
 Preso  atto  che e' in possesso del titolo accademico professionale «Dyplom  Ukonczenia  Studiow»  conseguito  presso  il  Politecnico di Wroclawska (Polonia) nel settembre 1986;
 Viste  le  determinazioni  della conferenza di servizi nella seduta dell'8 luglio   2004,   che   ha   espresso   parere  favorevole  per l'iscrizione   all'albo   degli   ingegneri   -  sezione  A,  settore industriale con l'applicazione di misure compensative:
 Preso  atto  del  parere  espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;
 Ritenuto  pertanto  che  ricorrano le condizioni di cui all'art. 6, comma  1, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 115/1992 citato, modificato come sopra;
 Ritenuto  che  la  prova  attitudinale integrativa conseguente alla valutazione  di cui sopra debba essere composta da un esame scritto e da  un esame orale e rivestire carattere specificamente professionale in relazione, in special modo, a quelle materie che non hanno formato oggetto  di  studio e/o di approfondimenti nel corso della esperienza maturata;
 Ritenuto di determinare, in alternativa, la durata del tirocinio in un anno;
 Decreta:
 Art. 1.
 Al  sig.  Niedziela  Andrej,  nato a Gluszyca (Polonia) il 6 luglio 1961,  cittadino  polacco,  e'  riconosciuto  il  titolo  di  cui  in prernessa   quale  titolo  valido  per  l'iscrizione  all'albo  degli «ingegneri»,  sezione  A  settore  industriale  e  l'esercizio  della professione.
 |  |  |  | Art. 2. II  riconoscirnento di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  del  richiedente,  al  superamento  di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  12  mesi.  Le modalita' di svolgimento dell'una e dell'altro sono indicate  nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera' su: Impianti elettrici.
 Roma, 28 dicembre 2004
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A a) Prova   attitudinale:   il   candidato  dovra'  presentare  al Consiglio  nazionale  domanda  in  carta  legale,  allegando la copia autenticata  del  presente decreto. Detta prova e' volta ad accertare la  conoscenza  delle  materie  indicate  nel  testo  del decreto, si compone  di  un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana.  L'esame  scritto:  consiste  nella  redazione  di progetti integrati  assistiti  da  relazioni  tecniche  concernenti le materie individuate  nel  precedente  art.  3.  L'esame orale: consiste nella discussione  di  brevi  questioni  tecniche  vertenti  sulla  materia indicata  nel  precedente  art.  3  ed  altresi'  sulle conoscenze di deontologia  professionale  del  candidato. A questo secondo esame il candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia  superato, con successo, quello scritto.
 b) Tirocinio   di   adattamento:   ove   oggetto  di  scelta  del richiedente,  e'  diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionail di cui al precedente art. 3. Il richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale  domanda  in carta legale  allegando  la  copia  autenticata  del presente provvedimento nonche'  la  dichiarazione  di  disponibilita'  dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgera' presso un ingegnere, scelto dall'istante tra  i  professionisti  che  esercitino  nel  luogo  di residenza del richiedente   e   che  abbiano  un'anzianita'  d'iscrizione  all'albo professionale di almeno cinque anni.
 Il  Consiglio  nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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