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| Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 16 dicembre 2004 |  | Scioglimento   della  societa'  cooperativa  «Coop.  Fin  cooperativa d'intermediazione finanziaria a r.l.», in Sesto San Giovanni. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Milano
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del  codice  civile nel quale, a seguito  del  decreto  legislativo  n.  6/2003,  sono  confluite, con modificazioni  ed  integrazioni,  le  norme  che  erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto  il  decreto  del  direttore  generale della cooperazione del 6 marzo  1996  di  decentramento  agli  uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di societa' cooperative;
 Visto  il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione   alle   direzioni  provinciali  del  lavoro  servizio politiche  del  lavoro  delle  funzioni  gia'  attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
 Visti  i  due  decreti  del  Sottosegretario di Stato del Ministero delle  attivita' produttive in data 17 luglio 2003 il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio  per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative e il secondo  dei  quali  aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative;
 Vista  la  circolare  del  Ministero  delle  attivita'  produttive, Direzione  generale  per  gli  enti  cooperativi,  Div. IV,  prot. n. 1579551  del  30 settembre  2003  relativa  ai  decreti  ministeriali 17 luglio 2003;
 Visto   l'unanime   parere   della   Commissione  centrale  per  le cooperative     espresso    nella    seduta    dell'8 ottobre    1997 sull'applicabilita'   dell'art.  2544  del  codice  civile  anche  in presenza  delle  fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorche'  preesistenti;  nel  caso  in  specie:  l'impossibilita' di funzionamento  dell'assemblea  della  societa' cooperativa «Coop. Fin cooperativa  d'intermediazione finanziaria a r.l.», con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Cesare da Sesto n. 132;
 Vista  la  nota  prot.  n.  676 dell'1 marzo 1999 del Ministero del lavoro   e   della   previdenza  sociale,  Direzione  generale  della cooperazione,  Divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio  ex art. 2544 del codice civile di societa' cooperative nei cui  confronti  si  e'  verificata  anche  una  delle  cause previste dall'art. 2448 del codice civile;
 Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
 Vista  la  convenzione  per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti  tra  gli  uffici  centrali  e  periferici del Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali e gli uffici del Ministero delle attivita' produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;
 Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del  lavoro  e delle politiche sociali, Dipartimento per le politiche del  lavoro  e  dell'occupazione  e  tutela dei lavoratori, Direzione generale  degli affari generali, risorse umane e attivita' ispettiva, Divisione I,  relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuita' dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;
 Visto  il  verbale  di ispezione ordinaria in data 27 dicembre 2002 relativo   alla   societa'   cooperativa   «Coop.   Fin   cooperativa d'intermediazione finanziaria a r.l.», con sede in Milano, via Cesare da  Sesto  n.  132,  da  cui  risulta  che  la medesima trovasi nelle condizioni  previste  dall'allora  art.  2544  del  codice  civile  e dall'art.  2,  comma 1,  della  legge 17 luglio 1975, n. 400, perche' sussistono  le  seguenti  cause:  non  ha  depositato  bilanci  dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare;
 Visto  il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le   cooperative   nella   seduta   del   15 maggio   2003   relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di  scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della Commissione  (nel  caso  di  specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione avvenuta il 24 luglio 1989);
 Decreta:
 La  societa'  cooperativa  «Coop. Fin cooperativa d'intermediazione finanziaria  a  r.l.»,  sede  legale Sesto San Giovanni (Milano), via Cesare  da  Sesto  n.  132, costituita per rogito notaio dott. Pietro Sormani  di  Milano  in  data  24 luglio  1989,  repertorio n. 69859, raccolta  n.  22008,  B.U.S.C.  n.  13925/249389, tribunale di Monza, registro societa' n. 42637.
 E' sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi  dell'art.  2545-septiesdecies del codice civile e dell'art. 2, comma 1,  della  legge  17 luglio  1975,  n.  400,  in  quanto non ha depositato  bilanci  dalla  costituzione,  non  ha  compiuto  atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.
 Il presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti,   per  la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
 Milano, 16 dicembre 2004
 Il direttore provinciale: Truppi
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