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| Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 13 dicembre 2004 |  | Sostituzione di un componente supplente della Commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali e plurime di lavoro, presso la direzione provinciale del lavoro di Padova. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Padova
 Visto il proprio decreto n. 21 del 15 novembre 2002 con il quale e' stata  ricostituita  presso  la  direzione  provinciale del lavoro di Padova   la   commissione   provinciale   di   conciliazione  per  le controversie  individuali  e  plurime  di lavoro nel settore privato, come  prevista  dall'art.  410 del codice di procedura civile e dalla legge  n. 533/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, per il quadriennio 2002/2006;
 Richiamato  detto  provvedimento  anche  per  tutte le situazioni e condizioni conferenti con il presente decreto;
 Vista  la nota del 6 dicembre 2004, con la quale la dott.ssa Marina D'Este   ha   rassegnato   le  proprie  dimissioni  dall'incarico  di componente  supplente  della commissione provinciale di conciliazione presso   la   direzione   provinciale   del   lavoro  di  Padova,  in rappresentanza dei datori di lavoro (Unindustria);
 Vista  la  nota  pervenuta  in  data  6 dicembre 2004, con la quale Unindustria   di  Padova  ha  designato  l'avv.  Silvio  Filippi,  in sostituzione della dott.ssa Marina D'Este dimissionaria, cosi';
 Decreta:
 L'avv. Silvio Filippi, nato a Padova il 9 luglio 1934, e' nominato, in  rappresentanza  dei  datori di lavoro, componente supplente della commissione   provinciale   di   conciliazione  per  le  controversie individuali e plurime, in sostituzione della dott.ssa Marina D'Este.
 Il  predetto  avv.  Silvio  Filippi  durera'  in  carica  fino alla naturale scadenza della commissione prevista per il 14 novembre 2006.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ai  sensi  dell'art. 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340.
 Avverso  lo  stesso,  ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990, e' ammesso ricorso amministrativo al Ministero del lavoro e delle  politiche sociali entro trenta giorni, ovvero giurisdizionale, entro  sessanta  giorni,  al  TAR  del  Veneto,  sempre dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.
 Padova, 13 dicembre 2004
 Il direttore provinciale: Drago
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