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| Gazzetta n. 4 del 7 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE |  | DECRETO 16 dicembre 2004 |  | Riconoscimento, al sig. Kacorri Gjovalin, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di  responsabile  tecnico  in  imprese  che esercitano l'attivita' di installazione,   trasformazione,  ampliamento  e  manutenzione  degli impianti idrosanitari. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per il commercio, le assicurazioni e i servizi
 Vista  la  domanda con la quale il sig. Kacorri Gjovalin, cittadino albanese,   ha  chiesto  il  riconoscimento  del  diploma  di  scuola secondaria superiore, rilasciato dalla Scuola media superiore statale di  istruzione  generale  «Bardhok  Biba» di Rreshen Mirdite, al fine dell'assunzione  in Italia della qualifica di responsabile tecnico in imprese  che esercitano l'attivita' di installazione, trasformazione, ampliamento   e  manutenzione  degli  impianti  idrosanitari  di  cui all'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 5 marzo 1990, n. 46;
 Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla  condizione  dello  straniero», come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394,  «Regolamento  recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla  condizione  dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
 Visto,  in  particolare,  l'art. 49 del predetto decreto n. 394 del 1999,  che  disciplina  le  procedure  di  riconoscimento  dei titoli professionali   abilitanti   per   l'esercizio  di  una  professione, conseguiti  in  un Paese non appartenente all'Unione europea da parte di  cittadini non comunitari, stabilendo che alle stesse si applicano le  disposizioni  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, compatibilmente con la natura,  la  composizione  e la durata della formazione professionale conseguita;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 5 febbraio   2004,  che  aveva  ritenuto  necessario  un  supplemento istruttorio  in  merito alle modalita' di traduzione e autenticazione dei  documenti  da  parte  dei  cittadini  albanesi  e  il successivo carteggio  intercorso  con  il  Ministero  degli  affari  esteri e la rappresentanza diplomatica italiana a Tirana;
 Visto  il parere emesso dalla Conferenza di servizi di cui all'art. 14  del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, nella riunione del 7 ottobre  2004,  che  ha  ritenuto il titolo dell'interessato, per i suoi  contenuti formativi altamente specifici riconducibile ai titoli di   cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  c),  del  citato  decreto legislativo  n. 319/1994, e cioe' ai titoli «specificamente orientati all'esercizio  di  una  professione», e pertanto idoneo all'esercizio dell'attivita' di cui alla lettera d);
 Vista  l'esperienza  professionale  pluriennale dell'interessato in qualita'  di  operaio  specializzato in ditte operanti nel settore di attivita' per il quale si richiede il riconoscimento, che consente di poter  concedere  il  riconoscimento  della  formazione professionale senza necessita' di applicare misure compensative;
 Visto  il  conforme  parere  dell'ispettorato tecnico del Ministero delle attivita' produttive e dell'associazione di categoria CNA-ANIM, associazione nazionale impiantisti manutentori;
 Decreta:
 Art. 1.
 1.  Al  sig.  Kaccori  Gjovalin,  nato  il 24 agosto 1964 a Rreshen (Albania),  e'  riconosciuto  il  titolo di studio di cui in premessa quale  titolo  valido  per  lo  svolgimento in Italia, in qualita' di responsabile     tecnico,     dell'attivita'     di    installazione, trasformazione,    ampliamento    e   manutenzione   degli   impianti idrosanitari  di  cui  all'art.  1,  comma 1, lettera d), della legge 5 marzo  1990, n. 46, recante «Norme per la sicurezza degli impianti» e  non  si ritiene necessario applicare alcuna misura compensativa in virtu'    della   specificita'   e   completezza   della   formazione professionale documentata.
 2.  Lo  svolgimento  delle attivita' in base ai titoli riconosciuti con  il  presente  decreto  e'  consentito esclusivamente nell'ambito delle  quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente  della  Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla  legge 30 luglio 2002, n. 189, e per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 16 dicembre 2004
 Il direttore generale: Spigarelli
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