Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |
PROVVEDIMENTO 16 dicembre 2004 |
Scioglimento della societa' «Cooperativa edilizia papiniano - Societa' per azioni a r.l.», in Torino. |
|
|
IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Torino Visto l'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attivita' produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione; Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attivita' produttive e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro e le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero della attivita' produttive; Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore; Esaminati il verbale ispettivo del 14 settembre 2004 e la documentazione agli atti di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata societa' cooperativa trovasi nelle condizioni previste dall'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile; Dispone lo scioglimento senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 223-septiesdecies delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, della societa' «Cooperativa edilizia papiniano - Societa' per azioni a r.l.», con sede legale in Torino - via Corte d'appello n. 16, costituita per rogito notaio dott. Astore Pietro in data 9 febbraio 1952, iscritta al n. 205/52 del registro delle societa' del Tribunale di Torino, BUSC n. 344. Avverso il presente decreto e' ammesso ricorso all'autorita' di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 16 dicembre 2004 Il direttore provinciale: Pirone |
|
|
|