Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2005 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
DECRETO RETTORALE 21 dicembre 2004
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE
Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;
Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui e' stato emanato lo Statuto di questa Universita', pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1996, n. 165;
Visto l'art. 83 comma 1 dello Statuto di questa Universita';
Viste le delibere del Senato Accademico delle sedute in data 20 ottobre 2004 e 7 dicembre 2004 con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli 28, comma 4; 38, comma 1; 53, comma 4; 54, comma 5; 68, commi 4 e 5; 70, comma 5; l'inserimento dell'art. 82-bis dello Statuto;
Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 4020/ld del 21 dicembre 2004 con cui e' stato comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;
Decreta di emanare, ai sensi dell'art. 6 comma 9 della legge n. 168/1989 le modifiche, evidenziate in corsivo, agli articoli 28 comma 4; 38, comma 1; 53, comma 4; 54, comma 5; 68, commi 4 e 5; 70, comma 5; e l'inserimento dell'art. 82-bis dello Statuto:
«Art. 28.
Composizione dei Consigli di corso di studio
(Omissis).
4. Il Consiglio di corso di laurea elegge un presidente fra i professori di ruolo di I fascia che dura in carica quattro anni accademici; per tutti gli altri corsi di studio il relativo Consiglio elegge il presidente tra i professori di ruolo della facolta'.».
(Omissis).
«Art. 38.
Direttore
1. Il Direttore e' eletto dal consiglio fra i professori ordinari e straordinari, in regime di tempo pieno, secondo le modalita' stabilite nel regolamento interno, e dura in carica quattro anni.».
(Omissis).
«Art. 53.
Il Consiglio di amministrazione - Composizione
(Omissis).
4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica quattro anni.».
«Art. 54.
Giunta di Ateneo
(Omissis).
5. La Giunta di Ateneo dura in carica quattro anni. In caso di cessazione anticipata del Rettore rimane in carica fino alla nomina del nuovo Rettore.».
(Omissis).
«Art. 68.
Collegio dei Sindaci
(Omissis).
4. I sindaci sono nominati dal Rettore, durano in carica quattro anni e non sono rinnovabili.
5. I sindaci possono partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.».
«Art. 70.
Nucleo di valutazione
(Omissis).
5. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore su designazione del Senato Accademico, durano in carica quattro anni e non possono ricoprire l'incarico per piu' di due volte consecutive.».
«Art. 82-bis
Norma transitoria
1. E' prorogato di un anno il mandato del rettore, dei presidi e dei membri elettivi del senato accademico in carica alla data del 31 ottobre 2004, ad eccezione dei presidi delle facolta' nelle quali siano state indette, alla data del 10 giugno 2004, le elezioni del preside.
2. I mandati conseguenti all'elezione che si terranno successivamente alla data di cui al comma precedente avranno durata quadriennale.
3. E' prorogato di un anno il mandato dei presidenti dei consigli di corso di laurea e di tutti gli altri corsi di studio, dei direttori di dipartimento, dei membri del consiglio di amministrazione, dei componenti la giunta di ateneo, dei membri del collegio dei sindaci, dei componenti il nucleo di valutazione in carica al 1° novembre 2004, ad eccezione dei Direttori di Dipartimento nei quali siano state indette alla data del 30 novembre 2004 le elezioni del Direttore.».
Perugia, 21 dicembre 2004
Il rettore: Bistoni
 
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