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| Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI |  | DECRETO 30 novembre 2004 |  | Rettifica  delle  tariffe  minime di facchinaggio per la provincia di Prato. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Prato
 Premesso che:
 in  data  3 novembre  e'  stato  adottato  dal  Direttore della Direzione   provinciale   del   lavoro   di   Prato   il  decreto  di determinazione  delle  teriffe  minime  di  facchinaggio  con  durata biennale, con decorrenza dall'11 novembre 2004;
 da  una revisione degli atti di ufficio e' emerso che le predette tariffe  non  risultano  essere  quelle  corrispondenti all'effettiva variazione del costo delle vita;
 Visti:
 l'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, e in particolare l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
 il  decreto  del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in materia di lavori di facchinaggio;
 la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali -  Direzione  generale  rapporti  lavoro  del  2 febbraio  1995, prot V/25157/70 - DOC;
 la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 39/97 del 18 marzo 1997;
 l'art.  4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che tra l'altro attribuisce agli uffici provinciali del lavoro,  ora direzioni provinciali del lavoro, le funzioni in materia di determinazione delle tariffe minime di facchinaggio;
 Considerato che:
 le  tariffe riportate nel predetto decreto del 3 novembre 2004, per  un  errore  di elaborazione, risultano essere non corrispondenti all'effettiva  variazione del costo delle vita, come emersa anche dal parere  delle  organizzazioni  sindacali acquisito in data 27 ottobre 2004;
 conseguentemente   si  rende  necessario  procedere  alla  loro rettifica   e  dunque  alla  sostituzione  delle  stesse  con  quelle correttamente elaborate;
 Tenuto  conto  della  nuova  elaborazione  dei  dati eseguita dal competente  Servizio  della  Direzione  provinciale  del lavoro, come risultanti dal prospetto allegato;
 Ritenuto che:
 le  nuove  tariffe sono corrispondenti all'effettiva variazione del  costo  delle  vita,  come  emersa  anche dal citato parere delle organizzazioni sindacali;
 pertanto   si  deve  provvedere  con  decreto  alla  formale indicazione  delle  nuove  tariffe  minime  di facchinaggio in vigore nella  provincia  di  Prato,  in sostituzione di quelle contenute nel citato decreto del 3 novembre 2004;
 Decreta:
 Art. 1.
 Per la provincia di Prato, le tariffe minime di facchinaggio sono rideterminate in relazione sia alle operazioni che alla merce, sia in misura  oraria che in quantita, mediante un aumento delle tariffe del biennio  precedente, nella misura del 2 %, come da prospetto allegato che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
 |  |  |  | Art. 2. Le  tariffe  cosi'  come  rideterminate, avranno decorrenza a far data  dal  1° novembre 2004 ed entreranno in vigore dal momento della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale con durata biennale.
 |  |  |  | Art. 3. Le  tariffe  indicate  nel precedente decreto del 3 novembre 2004 sono annullate.
 |  |  |  | Art. 4. Il  presente  decreto sara' inviato agli organi competenti per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Prato, 30 novembre 2004
 Il direttore provinciale: Berloco
 |  |  |  | Allegato 
 ---->  Vedere allegato da pag. 19 a pag. 29   <----
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