| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Bologna
 Visto  l'art.  2545-septiesdecies  del codice civile che prevede lo scioglimento   d'ufficio   delle  societa'  cooperative  e  dei  loro consorzi,  nel  testo  di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;
 Visto  l'art. 223-septiesdecies dei regio decreto 30 marzo 1942, n. 318,  nel  testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;
 Visto  l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  n.  1577  del  14  dicembre  1947  e  successive  modifiche ed integrazioni;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;
 Visto il decreto legislativo 3 luglio 1999, n. 300;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 175/2000;
 Vista  la  convenzione sottoscritta in data 30 novembre 2001 per la regolamentazione  e  la  disciplina dei rapporti tra il Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  il Ministero delle attivita' produttive;
 Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
 Visto  il  decreto  del direttore generale della cooperazione del 6 marzo  1996  che  decentra  alle  direzioni  provinciali del lavoro - Servizio   politiche  del  lavoro  l'adozione  del  provvedimento  di scioglimento  senza  nomina di commissario liquidatore delle societa' cooperative  di  cui  siano  stati  accertati  i presupposti indicati nell'art.  2544  codice  civile  primo  comma,  ora  novellato dal 1° gennaio 2004 dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile;
 Visto  il  decreto  del Ministero delle attivita' produttive del 17 luglio   2003  per  la  determinazione  del  limite  temporale  dalla presentazione  dell'ultimo  bilancio  per  la  nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio di societa' cooperative;
 Considerato  che  dagli  atti  dell'Ufficio registro delle imprese, presso  la  camera  di commercio industria artigianato agricoltura di Bologna  e  dagli  atti  di questa direzione, relativi alle ispezioni ordinarie  biennali,  si  rileva  che  gli enti cooperativi di cui al presente decreto non hanno depositato i bilanci di esercizio da oltre cinque  anni  e  che  non risulta per gli stessi enti, l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;
 Decreta lo  scioglimento senza far luogo a nomina del commissario liquidatore ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'art. 223-septiesdecies dei regio decreto  30  marzo  1942,  n.  318,  nel  testo di cui all'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 delle societa' cooperative:
 1) cooperativa  Costruzione  strade  a  r.l, con sede in Bologna, costituita  con  rogito  notaio dott. Carlo Malaguti in data 19 marzo 1947,   rep.   n.  13162/5413,  tribunale  di  Bologna,  B.U.S.C.  n. 428/14951;
 2) Quercia  Alta  a  r.l.,  con  sede  in Bologna, costituita con rogito  notaio  dott.  Lanfranco  Gualandi  in  data  30 maggio 1967, tribunale  di  Bologna,  B.U.S.C.  n.  1408/99477,  codice fiscale n. 01153590375, REA BO/184000;
 3) Gutenberg e C. a r.l., con sede in Bologna, costituita in data 30 settembre 1993, tribunale di Bologna, B.U.S.C. 4311/264371, codice fiscale n. 04175480377, REA BO/349655.
 Il  presente decreto verra' trasmesso al Ministero della giustizia, Ufficio   pubblicazioni   leggi   e   decreti   per   la  conseguente pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta Ufficiale i creditori o gli altri interessati possono presentare  formale  e  motivata  domanda  all'autorita' governativa, intesa   ad  ottenere  la  nomina  del  commissario  liquidatore;  in mancanza,  a  cura  dell'autorita'  di vigilanza, verra' informato il conservatore  del  registro delle imprese territorialmente competente di Bologna per definire la cancellazione della societa' cooperativa o dell'ente mutualistico dal registro medesimo.
 Bologna, 13 dicembre 2004
 Il direttore provinciale: Casale
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