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| Gazzetta n. 3 del 5 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 dicembre 2004 |  | Differimento  del  termine  di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato «Consorzio di ricerca per la filiera   lattiero-casearia»   ad   effettuare   i   controlli  sulla denominazione di origine protetta «Pecorino Siciliano». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i  decreti 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004 con i quali la validita'  dell'autorizzazione  triennale rilasciata all'organismo di controllo   denominato   «Consorzio   di   ricerca   per  la  filiera lattiero-casearia»,  con  decreto  13 giugno  2001 e' stata prorogata fino al 22 gennaio 2005;
 Considerato che la Federazione nazionale delle cooperative agricole ed  agroalimentari, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a  segnalare  l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente   la   denominazione   di   origine   protetta  «Pecorino Siciliano»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 13 giugno 2001;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo di controllo «Consorzio di  ricerca  per  la  filiera  lattiero-casearia, con sede in Ragusa, viale  Europa  n.  245,  con  decreto 13 giugno 2001, ad effettuare i controlli   sulla   denominazione   di   origine  protetta  «Pecorino Siciliano»  registrata  con  il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, gia' prorogata con decreti 31 maggio 2004 e  28 settembre 2004, e' ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 22 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 13 giugno 2001.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 13 dicembre 2004
 Il direttore generale: Abate
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