Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario) |
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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 12 novembre 2004, n. 273 |
Testo del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2004, n. 316 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 7), recante: «Disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea». |
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Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. l0, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. Autorizzazione ad emettere gas serra 1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, (( del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003 )), in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto presentano, entro il 5 dicembre 2004, all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 3, comma 1, apposita domanda di autorizzazione. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, i gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, posti in esercizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, presentano apposita domanda di autorizzazione almeno trenta giorni prima della data di entrata in esercizio dell'impianto stesso o, nel caso di impianti termoelettrici ricompresi negli impianti di combustione con potenza calorifica di combustione superiore a 20 MW di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE, almeno trenta giorni prima della data di primo parallelo dell'impianto. 3. La domanda di autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' redatta conformemente a quanto stabilito all'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle domande di autorizzazione, nonche' le specificazioni relative alle informazioni da includere nella stessa, sono definite, entro sei giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, (( con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro )) delle attivita' produttive. 4. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 e' rilasciata mediante provvedimento del Direttore generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Direttore generale per l'energia e le risorse minerarie del Ministero delle attivita' produttive e contiene gli elementi di cui all'articolo 6 della direttiva 2003/87/CE. Riferimenti normativi: - L'allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo scambio di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunita' e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 275 del 25 ottobre 2003, e' il seguente: «Allegato I
Categorie di attivita' di cui all'art. 2, paragrafo 1, agli articoli 3, 4, 14, paragrafo 1, e agli articoli 28 e 30
1. Gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nella presente direttiva. 2. I valori limite riportati in appresso si riferiscono in genere alle capacita' di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore svolga varie attivita' elencate alla medesima voce in uno stesso impianto o in uno stesso sito, si sommano le capacita' di tali attivita'.
ATTIVITA' |GAS SERRA --------------------------------------------------------------------- Attivita' energetiche | --------------------------------------------------------------------- Impianti di combustione con potenza | calorifica di combustione di oltre 20 MW | (esclusi gli impianti per rifiuti pericolosi o | urbani) |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- Raffinerie di petrolio |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- Cokerie |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- Produzione e trasformazione dei metalli ferrosi| --------------------------------------------------------------------- Impianti di arrostimento o sinterizzazione di| materiali metallici compresi i minerali | solforati |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- Impianti di produzione di ghisa o acciaio | (fusione primaria o secondaria), compresa la | relativa colata continua di capacita' superiore| a 2,5 tonnellate all'ora |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- Industria dei prodotti minerali | --------------------------------------------------------------------- Impianti destinati alla produzione di clinker| (cemento) in forni rotativi la cui capacita' di| produzione supera le 500 tonnellate al giorno | oppure di calce viva in forni rotativi la cui | capacita' di produzione supera le 50 tonnellate| al giorno |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- Impianti per la fabbricazione del vetro | compresi quelli destinati alla produzione di | fibre di vetro, con capacita' di fusione di | oltre 20 tonnellate al giorno |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- Impianti per la fabbricazione di prodotti | ceramici mediante cottura, in particolare | tegole, mattoni, mattoni refrattari, | piastrelle, gres, porcellane, con una capacita'| di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno | e/o con una capacita' di forno superiore a 4 m | e con una densita' di colata per forno | superiore a 300 Kg/m |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- Altre attivita' | --------------------------------------------------------------------- Impianti industriali destinati alla | fabbricazione: | --------------------------------------------------------------------- a) di pasta per carta a partire dal legno o| da altre materie fibrose |Biossido di carbonio --------------------------------------------------------------------- b) di carta e cartoni con capacita' di | produzione superiore a 20 tonnellate al giorno |Biossido di carbonio}
- L'art. 5 della citata direttiva 2003/87/CE e' il seguente: «Art. 5. (Domanda di autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - La domanda rivolta all'autorita' competente, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra, contiene la descrizione di quanto segue: a) l'impianto e le sue attivita' compresa la tecnologia utilizzata; b) le materie prime secondarie il cui impiego e' suscettibile di produrre emissioni elencate nell'allegato I; c) le fonti di emissioni di gas dell'impianto elencate nell'allegato I; d) le misure previste per controllare e comunicare le emissioni secondo le linee guida adottate a norma dell'art. 14. La domanda di autorizzazione contiene anche una sintesi non tecnica dei dati di cui al primo comma.». - L'art. 6 della citata direttiva 2003/87/CE e' il seguente: «Art. 6 (Condizioni e contenuto dell'autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra). - 1. L'autorita' competente rilascia un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra da un impianto o da parte di esso, ove abbia accertato che il gestore e' in grado di controllare e comunicare le emissioni. Un'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra puo' valere per uno o piu' impianti localizzati sullo stesso sito gestiti dallo stesso gestore. 2. L'autorizzazione ad emettere gas a effetto serra contiene i seguenti elementi: a) nome e indirizzo del gestore; b) descrizione delle attivita' e delle emissioni dell'impianto; c) disposizioni in tema di monitoraggio, con specificazione della metodologia e della frequenza dello stesso; d) disposizioni in tema di comunicazioni; e) obbligo di restituire quote di emissione pari alle emissioni complessivamente rilasciate dall'impianto durante ciascun anno civile, come verificate a norma dell'art. 15, entro quattro mesi dalla fine di tale anno.». |
| Art. 2. Raccolta delle informazioni per l'assegnazione delle quote di emissioni di cui all'articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE 1. I gestori degli impianti rientranti nelle categorie di attivita' elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano all'autorita' nazionale competente, entro il 30 dicembre 2004, le informazioni necessarie ai fini dell'assegnazione delle quote di emissione per il periodo 2005-2007, con dichiarazione resa ai sensi del (( testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui )) al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Le specifiche relative al formato ed alle modalita' per la trasmissione delle suddette informazioni, nonche' le specificazioni sui dati richiesti, sono definite, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante decreto (( del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro )) delle attivita' produttive. Riferimenti normativi: - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001. |
| Art. 2-bis. Sanzioni (( 1. Il gestore che omette di presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo 1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in assenza di autorizzazione. 2. Il gestore che fornisce informazioni false relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui avrebbe avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera. 3. Il gestore che omette di comunicare all'autorita' nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2 o fornisce informazioni false, salvo che il fatto costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido di carbonio equivalente emessa in difformita' alle prescrizioni del presente decreto. 4. In tutti i casi previsti dal presente articolo e' ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto. 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione. Avverso il provvedimento che dispone le sanzioni amministrative pecuniarie e' esperibile il giudizio di opposizione previsto dalla normativa vigente. 6. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3. 7. Le sanzioni previste dal presente articolo si applicano fino alla data di entrata in vigore della legge di recepimento della direttiva 2003/87/CE )). Riferimenti normativi: - Il testo dell'art. 5 della direttiva 2003/87/CE e' riportata nelle note all'art. 1. |
| Art. 3. Disposizioni transitorie e finali 1. Fino al recepimento della direttiva 2003/87/CE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione per la ricerca ambientale e lo sviluppo svolge le funzioni di autorita' nazionale competente, avvalendosi a tale fine, senza nuovi o maggiori oneri (( per la finanza pubblica )), dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente. 2. Il Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni predisposto, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministero delle attivita' produttive, inviato alla Commissione europea in data 15 luglio 2004, vale quale Piano nazionale di assegnazione per il periodo 2005-2007, (( fatte salve le modifiche e le integrazioni che la Commissione europea dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano stesso, nonche' le eventuali modifiche e integrazioni concordate in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto l997, n. 281. 2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e' in ogni caso aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005, anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. 2-ter. Il Governo inserisce annualmente nel Documento di programmazione economico-finanziaria un aggiornamento, predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano necessarie )). Riferimenti normativi: - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato- regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». |
| Art. 4. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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