IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Vista la domanda presentata il 22 maggio 2000 e successive integrazioni di cui l'ultima in data 8 aprile 2004, dall'impresa Aventis CropScience Italia S.p.a., con sede legale in via Winckelmann, 2 - Milano, diretta ad ottenere la registrazione provvisoria del prodotto fitosanitario denominato EQUIP, contenente la sostanza attiva foramsulfuron; Visti gli atti da cui risulta che l'impresa sopraccitata ha modificato la propria denominazione sociale in Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130; Visto il decreto del 20 giugno 2003 di inclusione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etoxysulfuron, foramsulfuron, oxadiargyl e ciazofamid, nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003; Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva foramsulfuron); Vista la nota dell'Ufficio del 18 ottobre 2004 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi; Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999; Decreta: A decorrere dalla data del presente decreto e fino al 30 giugno 2013, l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale Certosa, 130, e' autorizzata ad immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EQUIP contenente la sostanza attiva foramsulftiron, con la composizione e alle condizioni indicate nell'etichetta allegata al presente decreto. Per la sostanza attiva foramsulfuron sono approvati i seguenti limiti massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
===================================================================== Prodotti destinati | Limiti massimi di residui all'alimentazione | (*)(mgkg) ===================================================================== Mais |0,01
(*) residuo espresso come foramsulfuron Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20. Il prodotto in questione e' preparato negli stabilimenti delle imprese Irca Service S.p.a., in Fornovo San Giovanni (Bergamo), autorizzato con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001, e Bayer CropScience S.r.l. in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del 6 dicembre 1983/20 dicembre 2002, importato in confezioni pronte per l'impiego dallo stabilimento dell'impresa estera Bayer CropScience GmbH in Francoforte s/Meno - Germania, nonche' formulato negli stabilimenti sopraccitati e confezionato nello stabilimento dell'impresa Torre S.r.l. in Montalcino-Torrenieri (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003. Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12452. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2004 p. Il direttore generale: Ferri |