| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge  30 aprile  1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle amministrazioni pubbliche;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo  2003,  n. 65, corretto e integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Vista   la  domanda  presentata  il  22 maggio  2000  e  successive integrazioni  di  cui  l'ultima  in  data 8 aprile 2004, dall'impresa Aventis   CropScience   Italia   S.p.a.,   con  sede  legale  in  via Winckelmann,  2  -  Milano,  diretta  ad  ottenere  la  registrazione provvisoria  del  prodotto fitosanitario denominato EQUIP, contenente la sostanza attiva foramsulfuron;
 Visti  gli  atti  da  cui  risulta  che  l'impresa  sopraccitata ha modificato  la  propria  denominazione  sociale  in Bayer CropScience S.r.l. con sede legale in Milano, viale Certosa, 130;
 Visto  il  decreto  del 20 giugno 2003 di inclusione delle sostanze attive    imazamox,    oxasulfuron,   etoxysulfuron,   foramsulfuron, oxadiargyl  e  ciazofamid,  nell'Allegato  I  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2003/23/CE della Commissione del 25 marzo 2003;
 Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004 dalla Commissione  consultiva  di  cui  all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194, relativo all'autorizzazione del prodotto di cui trattasi fino al 30 giugno 2013 (data di scadenza dell'iscrizione in allegato I per la sostanza attiva foramsulfuron);
 Vista  la  nota  dell'Ufficio del 18 ottobre 2004 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi;
 Vista la nota pervenuta in data 19 ottobre 2004, da cui risulta che la suddetta impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio;
 Visto  il  versamento  effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999;
 Decreta:
 A  decorrere  dalla  data  del presente decreto e fino al 30 giugno 2013,  l'impresa Bayer CropScience S.r.l., con sede legale in Milano, viale  Certosa,  130,  e'  autorizzata  ad  immettere in commercio il prodotto fitosanitario denominato EQUIP contenente la sostanza attiva foramsulftiron,  con  la  composizione  e  alle  condizioni  indicate nell'etichetta allegata al presente decreto.
 Per  la  sostanza  attiva  foramsulfuron  sono approvati i seguenti limiti  massimi di residui, che saranno inseriti nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 =====================================================================
 Prodotti destinati        |    Limiti massimi di residui
 all'alimentazione         |            (*)(mgkg) ===================================================================== Mais                              |0,01
 
 (*) residuo espresso come foramsulfuron
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 1-5-10-20.
 Il  prodotto  in  questione  e'  preparato negli stabilimenti delle imprese  Irca  Service  S.p.a.,  in  Fornovo  San Giovanni (Bergamo), autorizzato  con decreti del 9 maggio 1997/20 settembre 2001, e Bayer CropScience  S.r.l.  in Filago (Bergamo), autorizzato con decreti del 6 dicembre  1983/20 dicembre 2002, importato in confezioni pronte per l'impiego  dallo  stabilimento  dell'impresa estera Bayer CropScience GmbH  in  Francoforte  s/Meno  -  Germania,  nonche'  formulato negli stabilimenti   sopraccitati   e   confezionato   nello   stabilimento dell'impresa   Torre   S.r.l.   in   Montalcino-Torrenieri   (Siena), autorizzato con decreti del 31 luglio 1975/23 settembre 2003.
 Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12452.
 E'   approvata   quale   parte   integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il   presente   decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 dicembre 2004
 p. Il direttore generale: Ferri
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