IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto del 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il decreto del 28 settembre 2004, con il quale e' stato registrato al n. 12359 il prodotto fitosanitario denominato RUGBY 200 CS, a nome dell'impresa FMC Chemical sprl, con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Brussels (Belgio), preparato in stabilimenti gia' autorizzati; Vista l'istanza del 20 maggio 2004 con la quale l'impresa medesima ha rinnovato la richiesta in merito all'inserimento del pomodoro fra le colture autorizzate del prodotto di cui trattasi; Visto il parere favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativamente all'inserimento in etichetta della coltura del pomodoro; Vista la nota del 26 ottobre 2004 con la quale l'impresa medesima ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio in data 18 ottobre 2004; Decreta: E' autorizzata l'estensione dei campi d'impiego, relativamente alla coltura del pomodoro, del prodotto fitosanitario denominato RUGBY 200 CS registrato al n. 12359, con decreto del 28 settembre 2004, a nome dell'impresa FMC Chemical sprl, con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Brussels (Belgio). Per la sostanza attiva cadusafos e' approvato il seguente limite massimo di residuo per il pomodoro, che sara' inserito nel provvedimento di aggiornamento del decreto ministeriale 27 agosto 2004:
===================================================================== Prodotti destinati all'alimentazione|Limiti massimi di residui (mgkg) ===================================================================== pomodoro |0,01
Il prodotto in questione e' importato, in confezioni pronte per l'impiego, dallo stabilimento dell'impresa estera FMC Princeton NJ- USA. Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 5-10-20. La validita' del prodotto di cui trattasi resta confermata al 28 settembre 2009. E' approvata quale parte integrante del presente decreto l'etichetta allegata, con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 dicembre 2004 p. Il direttore generale: Ferri |