| IL DIRETTORE GENERALE della sanita' veterinaria e degli alimenti
 
 Visto  l'art.  6  della  legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
 Visto  il  decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in commercio   di   prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del 10 giugno  1995,  n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995)  concernenti  «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
 Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, che detta norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;
 Visto  il  decreto  legislativo  14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato   dal   successivo  decreto  del  28 luglio  2004  n.  260, concernente  l'attuazione  delle  direttive  1999/45/CE  e 2001/60/CE relative  alla  classificazione,  all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
 Visto  il  decreto  del  28 settembre 2004, con il quale e' stato registrato al n. 12359 il prodotto fitosanitario denominato RUGBY 200 CS,  a  nome  dell'impresa  FMC  Chemical  sprl,  con  sede legale in Boulevard  de  la  Plaine  9/3 B-1050 Brussels (Belgio), preparato in stabilimenti gia' autorizzati;
 Vista  l'istanza  del  20 maggio  2004  con  la  quale  l'impresa medesima  ha  rinnovato  la  richiesta  in merito all'inserimento del pomodoro fra le colture autorizzate del prodotto di cui trattasi;
 Visto  il  parere  favorevole espresso in data 16 settembre 2004, dalla   Commissione   consultiva  di  cui  all'art.  20  del  decreto legislativo  17 marzo  1995, n. 194, relativamente all'inserimento in etichetta della coltura del pomodoro;
 Vista la nota del 26 ottobre 2004 con la quale l'impresa medesima ha  ottemperato  a  quanto  richiesto dall'Ufficio in data 18 ottobre 2004;
 Decreta:
 E'  autorizzata  l'estensione  dei campi d'impiego, relativamente alla  coltura  del  pomodoro,  del  prodotto fitosanitario denominato RUGBY  200  CS  registrato  al n. 12359, con decreto del 28 settembre 2004,  a  nome  dell'impresa  FMC  Chemical  sprl, con sede legale in Boulevard de la Plaine 9/3 B-1050 Brussels (Belgio).
 Per  la sostanza attiva cadusafos e' approvato il seguente limite massimo   di   residuo  per  il  pomodoro,  che  sara'  inserito  nel provvedimento  di  aggiornamento  del  decreto ministeriale 27 agosto 2004:
 
 ===================================================================== Prodotti destinati all'alimentazione|Limiti massimi di residui (mgkg) ===================================================================== pomodoro                            |0,01
 
 Il  prodotto  in questione e' importato, in confezioni pronte per l'impiego,  dallo  stabilimento dell'impresa estera FMC Princeton NJ- USA.
 Il prodotto e' confezionato nelle taglie da litri 5-10-20.
 La  validita'  del  prodotto  di cui trattasi resta confermata al 28 settembre 2009.
 E'   approvata   quale  parte  integrante  del  presente  decreto l'etichetta  allegata,  con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
 Il  presente  decreto  sara'  notificato  in  via  amministrativa all'impresa  interessata  e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 14 dicembre 2004
 p. Il direttore generale: Ferri
 |