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| Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | COMUNICATO |  | Proposta   di   modifica   del   disciplinare   di  produzione  della denominazione d'origine protetta «Prosciutto Toscano» |  | 
 |  |  |  | Il  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali ha ricevuto l'istanza   intesa  ad  ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di produzione   della   denominazione   d'origine  protetta  «Prosciutto Toscano»,  registrata  con  Reg. (CE) n. 1263 del 1° luglio 1996, nel quadro  della  procedura  prevista  dall'art. 17 del Reg. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, presentata dal Consorzio del Prosciutto Toscano con sede in Firenze, via Giovanni dei Marignolli, 21/23. L'istanza di modifica del disciplinare di produzione della D.O.P. «Prosciutto  Toscano»,  comprensiva  delle  mere  correzioni  e delle necessarie   integrazioni,  riguarda  le  sezioni  dello  stesso,  in particolare  gli  elementi  che  favoriscono  la  tracciabilita' e il controllo  della  produzione, nonche' la designazione e presentazione del prodotto all'atto della sua immissione al consumo.
 Considerato    che    le    modifiche    proposte   relativamente all'apposizione  del  sigillo  inamovibile sulla coscia fresca, ed il contrassegno  a  fuoco  apposto sul prodotto stagionato forniscono al consumatore  una  migliore garanzia sull'origine e sulla autenticita' dello stesso;
 Considerato  altresi'  che  l'art.  9  del  citato  Reg. (CEE) n. 2081/92  prevede  la  possibilita',  da  parte degli Stati membri, di chiedere   la   modifica   ai   disciplinari   di   produzione  delle denominazioni registrate;
 Visto  il parere favorevole alle modifiche espresso dalla regione Toscana;
 Considerato   che  l'attuale  disciplinare  di  produzione  della denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto  Toscano»  e' formato dall'insieme  della documentazione trasmessa alla Commissione europea per la registrazione della denominazione;
 Considerato  che  una precedente richiesta modifica e' stata gia' inviata  ai Servizi della Commissione europea con nota prot. n. 64064 del 15 novembre 2000;
 Il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali ritiene di dover  procedere  alla  pubblicazione  del disciplinare di produzione comprensivo  delle  modifiche  gia'  trasmesse ai Servizi dell'U.E. e delle modifiche proposte successivamente.
 Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  «disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari   e   la   tutela  del  consumatore  -  QTC  III,  via XX settembre  n.  20  - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana della  presente  proposta,  dai  soggetti interessati e costituiranno oggetto  di  opportuna  valutazione  da parte del predetto Ministero, prima  della  trasmissione  della  suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
 |  |  |  | Allegato Art. 1.
 Denominazione
 La  denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto  Toscano»  e' riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
 Art. 2.
 Zona di produzione
 Gli   allevamenti   dei   suini  destinati  alla  produzione  del Prosciutto  Toscano  debbono  essere  situati  nel  territorio  delle regioni  Lombardia,  Emilia-Romagna,  Marche, Umbria, Lazio, Toscana, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise.
 I  suini  nati,  allevati e macellati nelle suddette regioni sono conformi  alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per la materia  prima  dei  prosciutti a denominazione di origine di Parma e San Daniele.
 Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni per  quanto  concerne  le  razze, l'alimentazione e la metodologia di allevamento.
 I  suini  debbono  essere di peso non inferiore ai 160 Kg, piu' o meno   10%,   di   eta'   non  inferiore  ai  nove  mesi,  aventi  le caratteristiche  proprie del suino pesante italiano definite ai sensi del  Reg.  CEE  n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale delle carcasse suine.
 Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e di  origine  dei  tagli.  Il  certificato del macello, che accompagna ciascuna  partita  di  materia prima e ne attesta la provenienza e la tipologia,   deve   essere  conservato  dal  produttore.  I  relativi controlli   vengono   effettuati   direttamente  dalla  Struttura  di controllo indicata nel successivo art. 7.
 Il  Prosciutto  Toscano viene elaborato, affettato e confezionato nella   tradizionale   zona  di  produzione  che  comprende  l'intero territorio della regione Toscana.
 Art. 3.
 Materie prime
 Il  Prosciutto  Toscano e' derivato dalle cosce fresche dei suini pesanti  corrispondenti  alle  caratteristiche  dell'art.  2. I suini devono  appartenere  a  razze  in  purezza  o  derivate  dalle  razze tradizionali  di  base,  Large  White  e Landrace. Sono ammesse altre razze  ma che non abbiano incompatibilita' con le finalita' del libro genealogico.
 Nel  procedimento di salatura si impiega una miscela di sale pepe e  aromi naturali derivanti da bacche ed essenze vegetali tipiche del territorio di elaborazione.
 Art. 4.
 Metodo di elaborazione
 Subito  dopo la macellazione le cosce isolate dalla carcassa sono sottoposte  a  refrigerazione  per  almeno  24 ore ad una temperatura compresa fra -2 e +20C.
 Successivamente si procede alla rifilatura, con un taglio ad arco che  lasci  una  cornice  carnosa  che,  a stagionatura ultimata, non sporga  piu'  di 8 cm oltre la testa del femore, all'asportazione del piedino,  della cotenna e del grasso sottocutaneo interno alla coscia (corona) con taglio a V con vertice all'inizio del gambo.
 Il  peso della coscia fresca rifilata non deve essere inferiore a 11,8 kg.
 Prima dell'inizio della lavorazione, il produttore, verificata la corrispondenza  delle  cosce  ai requisiti previsti dall'art. 3 e dai commi  precedenti  del  presente  articolo,  appone ad ogni coscia un sigillo  metallico  costituito  da una piastrina circolare in acciaio inox,  di diametro pari 14 mm, con foro centrale di diametro pari a 5 mm,  sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l'anno (indicato  con  le  due  ultime cifre in numeri arabi). Il sigillo e' conformato  in  modo  tale  che,  applicato  con idonea sigillatrice, risulta inamovibile.
 La  lavorazione delle cosce inizia con la salatura che deve avere luogo entro 120 ore dalla macellazione.
 Per  le operazioni di salatura la temperatura interna delle cosce deve  essere  compresa  tra  0 e 3 C0 mediante conservazione in cella frigorifera per almeno 24 ore dalla macellazione.
 La  salatura  avviene  con  il  metodo «a secco» con l'impiego di sale, pepe ed aromi naturali di origine vegetale.
 E'  consentito  l'impiego  di nitrati di sodio e/o di potassio in dosi  tali  che,  a  stagionatura  ultimata, non risultino residui di nitrati e nitriti superiori in sommatoria a 95 p.p.m.
 Dopo  la  salatura  le  cosce  sono poste a riposo per un periodo sufficiente  da  garantire una buona ed uniforme disidratazione prima del  lavaggio che deve essere effettuato mediante acqua tiepida priva di sostanze disinfettanti.
 Successivamente  le  cosce  sono  asciugate  in appositi locali e devono essere sottoposte a temperatura ed umidita' controllata.
 Nell'ultima  fase della lavorazione si procede alla sugnatura che consiste  nel  rivestimento  superficiale  della parte scoperta della polpa,  con  impasto  costituito  esclusivamente  da sugna, farina di grano o riso, sale e pepe ed aromi naturali di origine vegetale
 Art. 5.
 Stagionatura e apposizione del contrassegno
 La   fase   di   stagionatura  avviene  in  locali  appositamente attrezzati  per  consentire  un  adeguato  ricambio  dell'aria ad una temperatura  compresa  tra i 12 ed i 250C. Tali locali possono essere corredati  di apparecchiature idonee a mantenere un giusto equilibrio nelle  caratteristiche  termoigrometriche dell'ambiente. Durante tale periodo  e'  consentita  la  ventilazione, l'esposizione alla luce ed all'umidita'  naturale,  tenuto  conto dei fattori climatici presenti nella zona di produzione.
 Il    periodo    di    stagionatura,    dalla    salagione   alla commercializzazione,  non  deve  essere  inferiore  a  10  mesi per i prosciutti  di peso finale compreso tra 7,5 e 8,5 kg, e a 12 mesi per i prosciutti di peso superiore ad 8,5 kg.
 Al   termine  della  stagionatura,  il  produttore,  in  presenza dell'incaricato dell'organismo di controllo di cui al successivo art. 7,  appone,  sui  prosciutti conformi alle caratteristiche prescritte nel   presente   disciplinare,  un  contrassegno  a  fuoco,  come  da riproduzione   di  seguito  riportata,  in  cui  compare  la  scritta «PROSCIUTTO  TOSCANO  DOP»,  sistemata  su  tre  righe  e sovrapposta all'immagine  stilizzata dei confini della regione Toscana, e quattro stelle  posizionate  ad  arco  in  alto a destra rispetto al predetto segno  grafico.  Il contrassegno, nella parte sovrastante l'immagine, e' completato dalla presenza di due cifre che rappresentano il numero di  identificazione  del  produttore  e,  a  seguire, da un carattere alfabetico  maiuscolo  indicante  il  mese di inizio stagionatura. Al fini   della  tracciabilita'  delle  varie  fasi  di  produzione,  il contrassegno  puo'  essere  completato  dalla  presenza  di altre due cifre,   disposte   verticalmente   a   destra  del  suddetto  codice alfa-numerico, volte ad individuare ulteriori operatori eventualmente coinvolti nella filiera produttiva. 5.1 Confezionamento e affettamento.
 Il  Prosciutto  Toscano  da  destinare all'affettamento deve aver maturato,  rispetto  a quanto precedentemente indicato, ulteriori due mesi di stagionatura, e cioe' almeno 12 mesi, se di peso compreso fra 7,5 e 8,5 kg, e almeno 14 mesi se di peso superiore a 8,5 kg.
 In  ogni  prosciutto  da  destinare  all'affettamento deve essere mantenuta  integra  e  perfettamente  aderente la porzione di cotenna riportante  il contrassegno a fuoco impresso al termine della fase di stagionatura.
 L'affettamento    del    Prosciutto   Toscano   e   il   relativo confezionamento  devono avvenire sotto la vigilanza dell'organismo di controllo, di cui all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione indicata nell'art. 2.
 Art. 6.
 Caratteristiche
 All'atto   dell'immissione   al  consumo  il  Prosciutto  Toscano presenta   le   seguenti   caratteristiche  fisiche,  organolettiche, chimiche e chimico-fisiche: caratteristiche fisiche.
 Forma: tondeggiante ad arco sulla sommita' per la presenza di una cornice  carnosa  che  non sporga per piu' di 8 cm oltre la testa del femore.
 Peso:  normalmente intorno agli 8 - 9 kg e comunque mai inferiore ai 7,5 kg.
 Aspetto  al  taglio:  colore  della polpa dal rosso vivo al rosso chiaro  con scarsa presenza di grasso infra ed ultramuscolare; grasso sottocutaneo  di  colore  bianco  puro  con  leggere venature rosate, compatto, privo di linee di scollamento fra gli strati e ben aderente alla sottostante superficie muscolare. Caratteristiche organolettiche.
 Sapore: delicato con una giusta sapidita'.
 Aroma:  fragrante  e caratteristico dovuto ai tradizionali metodi di elaborazione e stagionatura. Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche.
 Sale (espresso in NaCl) % max 8,3.
 Umidita' muscolo % max 61,0.
 Indice proteolisi % max 30,0.
 Nitrati e nitriti in sommatoria max 95 p.p.m.
 Art. 7.
 Controllo
 I  controlli  sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono svolti  da  un  organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del regolamento CEE 2081/92.
 Art. 8.
 Designazione e presentazione
 La   designazione   della   denominazione   di  origine  protetta «Prosciutto   Toscano»  deve  essere  fatta  in  caratteri  chiari  e indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che compare  in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di Origine Protetta» o dalla sigla «D.O.P.».
 E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non espressamente prevista.
 E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni che facciano riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non abbiano   significato   laudativo   o   tali  da  trarre  in  inganno l'acquirente,  nonche'  l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti  il  prodotto  deriva,  purche' la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.
 Il  Prosciutto  Toscano  puo'  essere immesso al consumo entro un periodo  massimo  di  trenta mesi dall'inizio della lavorazione delle cosce fresche.
 Il  Prosciutto  Toscano  puo'  anche  essere  immesso  al consumo disossato,  porzionato  cioe'  suddiviso  in  tranci  di forma e peso variabile,  o  affettato.  Tutte  le  predette  tipologie di prodotto dovranno  essere  commercializzate  previo  confezionamento in idonei contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati.
 Nella   preparazione   del   prosciutto   intero   disossato,  il contrassegno a fuoco, di cui all'art. 5, deve rimanere visibile.
 Se  si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su ogni pezzo  deve  essere  presente  e  visibile il suddetto contrassegno a fuoco.  Questi,  nel  caso  in cui non sia stato impresso, al termine della  fase  di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto da cui si  ricaveranno i tranci, dovra' essere apposto dal produttore, prima dell'inizio    del   porzionamento,   in   presenza   dell'incaricato dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.
 Art. 9.
 Prodotti trasformati
 I  prodotti,  per la cui preparazione e' utilizzato il Prosciutto Toscano  D.O.P.,  anche  a  seguito  di processi di elaborazione e di trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni recanti  il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
 il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale, costituisca  l'ingrediente  esclusivo della categoria merceologica di appartenenza;
 gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela incaricato,  le  suddette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.
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