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| Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI |  | DELIBERAZIONE 2 dicembre 2004 |  | Cisapuni, Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal/LUISS Guido Carli - Accordi sulla individuazione  dei  servizi  essenziali  da  garantire  in  caso  di sciopero   da  parte  del  personale  dipendente.  (Deliberazione  n. 04/657). |  | 
 |  |  |  | LA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI nel procedimento pos. n. 17375;
 
 Premesso:
 1)  che,  con  nota  del  5 dicembre  2003,  la  Luiss  -  Libera Universita'   internazionale  degli  studi  sociali  Guido  Carli  ha trasmesso  a questa Commissione, ai fini della prescritta valutazione di  idoneita',  gli  accordi  sulla  regolamentazione  del diritto di sciopero del personale non docente dell'Universita' sottoscritti, con il  medesimo  testo,  in  data  24 novembre  2003,  l'uno tra Luiss e organizzazioni  sindacali  Cisapuni, Cgil, Cisl e Uilpa e l'altro tra Luiss e l'organizzazione sindacale Cisal;
 2)   che,   con   nota  dell'11 dicembre  2003,  la  Commissione, conformemente  a  quanto  stabilito dall'art. 13, comma 1, lettera a) della  legge  n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, ha trasmesso gli accordi in esame, al fine di acquisirne il parere, alle organizzazioni  dei  consumatori  e degli utenti riconosciute ai fini dell'elenco  di  cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, concedendo alle   stesse   il   termine  di  15  giorni  dal  ricevimento  della comunicazione per l'invio del predetto parere;
 3)   che   nessuna   comunicazione   e'  giunta  da  parte  delle organizzazioni degli utenti interpellate;
 Considerato:
 1)  che l'art. 1 comma 2 della legge n. 146/1990, anche nel testo riformulato  dalla  legge n. 83/2000, include nei servizi considerati essenziali,  «limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come   indispensabili  ai  sensi  dell'art.  2»,  anche  l'istruzione universitaria,  con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione;
 2) che gli accordi in esame contengono correttamente:
 l'espressa  previsione  delle  procedure  di  raffreddamento  e conciliazione,   con   la   previsione   dell'obbligo   di   esperire preventivamente  due  distinte  fasi di confronto, rispettivamente in sede  aziendale  nonche',  nel caso in cui permanga il disaccordo, in sede   amministrativa;   inoltre   la   previsione   dell'obbligo  di ripetizione  della procedura di raffreddamento e conciliazione, anche nell'ambito   della   stessa   vertenza,   decorsi   90 giorni  dalla conclusione della prima azione di sciopero (art. 2);
 le  modalita'  di  proclamazione delle astensioni coerentemente con  gli  obblighi  di legge mediante: a) la predeterminazione di una durata  graduale  delle  astensioni con la previsione, nell'ambito di una  stessa  vertenza,  del  limite di una giornata lavorativa per la prima  azione  di  sciopero  e  di  due  giornate  lavorative  per le astensioni  successive;  b) la previsione di intervalli da rispettare tra   la  conclusione  di  un'astensione  e  la  proclamazione  della successiva  ed  in particolare di un intervallo minimo di 3 giorni da osservarsi   nel   caso   di   effettuazione  del  primo  sciopero  e proclamazione  del  successivo, nonche' di un intervallo di 10 giorni in  caso  di  astensioni  successive  alla  seconda; c) il divieto di proclamazione  di  scioperi  plurimi o a pacchetto, di scioperi delle mansioni  nonche'  di  altre  forme anomale di sciopero conformemente agli orientamenti interpretativi della Commissione (art. 4);
 3)   che,  inoltre,  gli  accordi  individuano  adeguatamente  le prestazioni  indispensabili  assicurando, in particolare, la garanzia dell'espletamento  degli esami di profitto e di quelli conclusivi dei cicli  di  istruzione,  anche  in  conformita'  ad  un indirizzo gia' formulato  dalla Commissione in sede di valutazione di altre analoghe discipline finora in vigore (art. 3);
 4)  che,  inoltre,  ai  fini  dell'assolvimento  dell'obbligo  di comunicazione dello sciopero l'art. 4, comma 2 degli accordi in esame indica  la  «Presidenza»  e  gli  «organi direttivi della Luiss Guido Carli»;
 5)  che  va  rilevato  come  tale comunicazione debba essere data anche,    specificatamente,    al    Ministero    della   istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca,  al  Dipartimento della funzione pubblica  nonche'  all'apposito ufficio costituito presso l'autorita' competente  ad  adottare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990;
 6)  che,  inoltre,  pur  non  essendo  espressamente  previsto il termine  entro  il  quale  la  revoca  deve considerarsi tempestiva e giustificata   tuttavia   tale  termine  e'  direttamente  deducibile dall'interpretazione  sistematica dell'art. 2, comma 6 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000;
 7)  che,  infine, per tutto quanto non espressamente disciplinato l'art. 6 degli accordi in esame rinvia alle previsioni della legge n. 146/1990 e successive modifiche;
 8) che, pertanto, gli accordi in esame si pongono in linea con le regole  della legge n. 146/1990, cosi' come modificata dalla legge n. 83/2000,  sia  per  quanto riguarda le prestazioni indispensabili sia per quanto concerne gli aspetti procedimentali;
 Valuta idonei ai  sensi  dell'art. 13, comma 1, lettera a) della legge n. 146/1990, gli  accordi  in  materia  di  sciopero  del  personale  non  docente dell'Universita'  Luiss  sottoscritti,  nel  medesimo  testo, in data 24 novembre   2003,   l'uno  tra  Luiss  e  organizzazioni  sindacali Cisapuni,   Cgil,   Cisl   e   Uilpa   e   l'altro  tra  la  Luiss  e l'organizzazione sindacale Cisal.
 Dispone la  trasmissione  della  presente  delibera  all'Universita'  Luiss - Libera  Universita'  internazionale degli studi sociali Guido Carli e alle  organizzazioni  sindacali  Cisapuni,  Cgil, Cisl, Uilpa e Cisal nonche'  la comunicazione della stessa ai Presidenti delle Camere, al Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, al Ministro dell'istruzione dell'universita'   e   della  ricerca,  al  Ministro  della  funzione pubblica.
 Dispone inoltre a norma dell'art. 13, comma 1, lettera l) della legge n. 146/1990, la pubblicazione  degli accordi e della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 2 dicembre 2004
 
 Il presidente: Martone
 |  |  |  | Accordo  sottoscritto  in  data  24 novembre 2003 tra la LUISS Libera Universita'  degli  studi  Guido  Carli e le organizzazioni sindacali CISAPUNI,   CGIL,   CISL  e  UILPA  (accordo  valutato  idoneo  dalla Commissione con delibera n. 04/657 del 2 dicembre 2004). «(Omissis).
 Art. 1.
 Diritto di sciopero
 Le  parti  stipulanti  il  presente protocollo si danno reciproco atto che l'attivita' della Luiss Guido Carli, come previsto anche dal vigente  CCL,  indipendentemente  dalla natura di diritto privato del rapporto  di  lavoro  dei  suoi  dipendenti,  rientra  tra  i servizi pubblici  essenziali  previsti  e  disciplinati dalla legge 12 giugno 1990,  n.  146  e  successive  modificazioni e integrazioni, alle cui norme  resta,  pertanto,  assoggettata  per la regolamentazione delle modalita' di esercizio del diritto di sciopero.
 Art. 2.
 Procedure di raffreddamento e conciliazione
 Ferme  le  previsioni  di  cui  all'accordo del '93 sugli assetti contrattuali, con riferimento alle specifiche procedure per i rinnovi contrattuali  e  agli  accordi di secondo livello, nel casi in cui si dovessero  creare  situazioni  di  conflitto  relative a controversie collettive,  le  Parti  firmatarie  del presente accordo sindacale si impegnano   reciprocamente   a   far   rispettare   le  procedure  di raffreddamento e conciliazione per come di seguito disciplinate.
 Il  soggetto  sindacale che intenda proclamare uno sciopero invia alla Luiss Guido Carli una comunicazione in forma scritta indicante i termini  della controversia, specificando in particolare i motivi per cui  intenda proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle  di  proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni lavorativi dal  ricevimento,  l'Universita'  provvede  a  fissare,  un  apposito incontro  con  le  OO.SS.  firmatarie  del  presente  protocollo, per valutare  una  composizione della vertenza. Laddove non sia convocato tale incontro o siano inutilmente decorsi tre giorni lavorativi dalla formale  convocazione,  la  prima  fase  della  procedura  si intende esaurita con esito negativo.
 A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui  al  comma  precedente,  le  parti  esperiscono  un  tentativo di conciliazione  da  effettuarsi  nella  sede  amministrativa  prevista dall'art.  2,  comma 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge  n.  83/2000.  In  tale ipotesi, la conciliazione deve avvenire entro  cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
 Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero, il soggetto sindacale che intenda  proclamare  una  successiva  azione  di sciopero e' tenuto a reiterare la procedura di raffreddamento e conciliazione.
 In  ogni  caso,  l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo,  la  partecipazione  alle  stesse  e  la sottoscrizione dei relativi   verbali   non   producono  alcun  effetto  ai  fini  della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti.
 Art. 3.
 Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
 E'   fatto  obbligo  di  assicurare  comunque,  in  occasione  di scioperi, l'organizzazione dei servizi essenziali.
 In  ogni  caso  e salva l'indifferibilita' di garantire ulteriori servizi, dovra' essere regolarmente assicurato:
 a) l'espletamento  degli  esami  di profitto sia semestrali che annuali,  e  degli  esami  conclusivi  dei cicli di istruzione, quali quelli  di  diploma  di  laurea,  di  diploma di specializzazione, di dottorato  di  ricerca  e di abilitazione professionale, garantendo a tal fine, tutti i servizi accessori o comunque correlati;
 b) le  procedure  di  immatricolazione e di iscrizione ai corsi universitari   e   quelle   di   preiscrizione  e  di  selezione  per l'ammissione ai corsi, nei 15 giorni precedenti i termini di scadenza per  iscrizione,  preiscrizione  e/o  immatricolazione. Pertanto, nel caso  vengano  proclamati scioperi nei periodi indicati, il personale addetto dovra' garantire tale servizio;
 c) il  rilascio  di  certificazioni, esclusivamente nei casi in cui  l'urgenza  sia espressamente attestata, per scadenza di termini, non rinviabili, per la partecipazione a concorsi di qualsiasi natura, nonche' per gare di appalto e atti legali in genere;
 d) l'espletamento   delle  prove  concorsuali,  per  le  quali, all'atto   della   comunicazione   dello   sciopero   alla  Direzione amministrativa,   siano   gia'   state   inviate   o   pubblicate  le convocazioni;
 e) l'agibilita'  degli edifici e la salvaguardia degli impianti e  delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, anche al di fuori dell'orario  di  servizio,  laddove  l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
 f) gli  adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e gli adempimenti previdenziali e fiscali, nei termini  di  legge,  con  particolare  ed  esplicito riferimento alla corresponsione di assegni alimentari o di sostentamento.
 Ad  ogni  modo,  sara'  sempre  assicurato  l'accesso  a tutte le strutture  dell'Universita', per garantire l'agibilita' dei complessi edilizi.
 In  ogni  caso,  in  occasione  di  agitazioni, non potra' essere comandato   un  numero  di  lavoratori  superiore  ad  un  terzo  del personale, tale da garantire almeno il 50% del servizio.
 Art. 4.
 Modalita' di esercizio del diritto di sciopero
 La  presente  disciplina  si  applica  ad  ogni  forma  di azione sindacale,   comunque   denominata,  comportante  una  riduzione  del servizio  tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti. Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  anche  in  caso  di astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare.
 Le Rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo e gli altri  organismi  sindacali  che intendono indire azioni di sciopero, esaurite  le procedure di raffreddamento e conciliazione, sono tenuti a   darne  comunicazione  scritta  alla  Presidenza  ed  agli  organi direttivi della Luiss Guido Carli con un preavviso non inferiore a 10 giorni,  indicando  le  motivazioni e specificando, giornate e orari, modalita'  e  durata,  nonche'  settori  coinvolti  dallo  sciopero e dipendenti esonerati. In caso di revoca di uno sciopero gia' indetto, i  predetti organismi sindacali devono darne comunicazione alla Luiss Guido Carli senza indugio.
 La  proclamazione  deve  avere  ad  oggetto una singola azione di sciopero.  Non e' consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto,  ne'  la  proclamazione  di scioperi per singoli livelli o mansioni,  lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza o a scacchiera o a singhiozzo. La durata del primo sciopero di ciascuna vertenza non puo'  comunque  superare  la  durata  di una giornata lavorativa. Tra l'effettuazione  di  uno  sciopero e la proclamazione del successivo, anche  se  si  tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali  diversi,  deve  intervenire  un  intervallo  di almeno tre giorni.
 Almeno   cinque   giorni   prima  dell'inizio  dello  sciopero  i responsabili  delle  strutture sono tenuti ad indicare le prestazioni che   le   circostanze   rendano  strettamente  indispensabili  nello specifico  periodo di sciopero individuando il contingente necessario e   i   singoli   nominativi   del  personale  esonerato.  Successive conseguenti  astensioni  non  potranno  essere proclamate prima di 10 giorni a decorrere dall'azione di sciopero, ne' superare la durata di due  giornate  lavorative. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo continuativo.
 I  contingenti  di lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei  servizi  minimi  essenziali sono normalmente individuati secondo principi  di  rotazione  nell'ambito  del  personale, che normalmente effettua  i  servizi  ritenuti essenziali e giuridicamente inquadrati nel corrispettivo profilo professionale, fatta salva la possibilita', in  casi  eccezionali, di ricorrere anche ad altro personale, purche' dotato delle competenze necessarie.
 Non   saranno  proclamati  scioperi  nei  tre  giorni  lavorativi precedenti   il  termine  ultimo  di  iscrizione,  preiscrizione  e/o immatricolazione,  ne' in concomitanza con eventi o manifestazioni di rilevanza  che  comunque coinvolgano l'Universita' e siano gia' stati organizzati all'atto della proclamazione.
 Art. 5.
 Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
 Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'Universita'   sara'   preventivamente   comunicato  alle  OO.SS. firmatarie del presente accordo.
 Entro  trenta  giorni dalla valutazione di idoneita' del presente protocollo  da  parte  della  Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sull'esercizio  del  diritto di sciopero, l'Universita' predisporra'  il  piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, individuando   i   contingenti   numerici   e/o  percentuali  di  cui all'articolo precedente.
 Nell'ipotesi  di  rilevante  dissenso da parte delle OO.SS. sulle modalita' relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e  dei  lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorita' di cui  al  punto 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
 Art. 6.
 Rinvio
 Per   tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  protocollo  si applicano le disposizioni di legge vigenti.».
 |  |  |  | Accordo  sottoscritto  in  data  24 novembre 2003 tra la LUISS Libera Universita'  degli  Studi  Guido  Carli  e l'organizzazione sindacale CISAL  (accordo  valutato  idoneo  dalla  Commissione con delibera n. 04/657 del 2 dicembre 2004).     «(Omissis). Art. 1.
 Diritto di sciopero
 Le  parti  stipulanti  il  presente protocollo si danno reciproco atto che l'attivita' della Luiss Guido Carli, come previsto anche dal vigente  CCL,  indipendentemente  dalla natura di diritto privato del rapporto  di  lavoro  dei  suoi  dipendenti,  rientra  tra  i servizi pubblici  essenziali  previsti  e  disciplinati dalla legge 12 giugno 1990,  n.  146  e  successive  modificazioni e integrazioni, alle cui norme  resta,  pertanto,  assoggettata  per la regolamentazione delle modalita' di esercizio del diritto di sciopero.
 Art. 2.
 Procedure di raffreddamento e conciliazione
 Ferme  le  previsioni  di  cui  all'accordo del '93 sugli assetti contrattuali, con riferimento alle specifiche procedure per i rinnovi contrattuali  e  agli  accordi di secondo livello, nei casi in cui si dovessero  creare  situazioni  di  conflitto  relative a controversie collettive,  le  Parti  firmatarie  del presente accordo sindacale si impegnano   reciprocamente   a   far   rispettare   le  procedure  di raffreddamento e conciliazione per come di seguito disciplinate.
 Il  soggetto  sindacale che intenda proclamare uno sciopero invia alla Luiss Guido Carli una comunicazione in forma scritta indicante i termini  della controversia, specificando in particolare i motivi per cui  intenda proclamare lo sciopero e l'oggetto della rivendicazione. Le motivazioni contenute nella comunicazione dovranno essere uguali a quelle  di  proclamazione dello sciopero. Entro tre giorni lavorativi dal  ricevimento,  l'Universita'  provvede  a  fissare,  un  apposito incontro  con  le  OO.SS.  firmatarie  del  presente  protocollo, per valutare  una  composizione della vertenza. Laddove non sia convocato tale incontro o siano inutilmente decorsi tre giorni lavorativi dalla formale  convocazione,  la  prima  fase  della  procedura  si intende esaurita con esito negativo.
 A seguito dell'esaurimento con esito negativo della procedura, di cui  al  comma  precedente,  le  parti  esperiscono  un  tentativo di conciliazione  da  effettuarsi  nella  sede  amministrativa  prevista dall'art.  2,  comma  2  della  legge 146/1990, come modificata dalla legge  n.  83/2000.  In  tale ipotesi, la conciliazione deve avvenire entro  cinque giorni lavorativi dalla richiesta avanzata da una delle due parti.
 Anche nell'ambito di una stessa vertenza, decorsi 90 giorni dalla conclusione della prima azione di sciopero, il soggetto sindacale che intenda  proclamare  una  successiva  azione  di sciopero e' tenuto a reiterare la procedura di raffreddamento e conciliazione.
 In  ogni  caso,  l'attivazione delle procedure di cui al presente articolo,  la  partecipazione  alle  stesse  e  la sottoscrizione dei relativi   verbali   non   producono  alcun  effetto  ai  fini  della titolarita' negoziale delle organizzazioni sindacali partecipanti.
 Art. 3.
 Servizi pubblici essenziali in caso di sciopero
 E'   fatto  obbligo  di  assicurare  comunque,  in  occasione  di scioperi, l'organizzazione dei servizi essenziali.
 In  ogni  caso  e salva l'indifferibilita' di garantire ulteriori servizi, dovra' essere regolarmente assicurato:
 a) l'espletamento  degli  esami  di profitto sia semestrali che annuali,  e  degli  esami  conclusivi  dei cicli di istruzione, quali quelli  di  diploma  di  laurea,  di  diploma di specializzazione, di dottorato  di  ricerca  e di abilitazione professionale, garantendo a tal fine, tutti i servizi accessori o comunque correlati;
 b) le  procedure  di  immatricolazione e di iscrizione ai corsi universitari   e   quelle   di   preiscrizione  e  di  selezione  per l'ammissione ai corsi, nei 15 giorni precedenti i termini di scadenza per  iscrizione,  preiscrizione  e/o  immatricolazione. Pertanto, nel caso  vengano  proclamati scioperi nei periodi indicati, il personale addetto dovra' garantire tale servizio;
 c) il  rilascio  di  certificazioni, esclusivamente nei casi in cui  l'urgenza  sia espressamente attestata, per scadenza di termini, non rinviabili, per la partecipazione a concorsi di qualsiasi natura, nonche' per gare di appalto e atti legali in genere;
 d) l'espletamento   delle  prove  concorsuali,  per  le  quali, all'atto   della   comunicazione   dello   sciopero   alla  Direzione amministrativa,   siano   gia'   state   inviate   o   pubblicate  le convocazioni;
 e) l'agibilita'  degli edifici e la salvaguardia degli impianti e  delle apparecchiature operanti a ciclo continuo, anche al di fuori dell'orario  di  servizio,  laddove  l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;
 f) gli  adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli emolumenti retributivi e gli adempimenti previdenziali e fiscali, nei termini  di  legge,  con  particolare  ed  esplicito riferimento alla corresponsione di assegni alimentari o di sostentamento.
 Ad  ogni  modo,  sara'  sempre  assicurato  l'accesso  a tutte le strutture  dell'Universita', per garantire l'agibilita' dei complessi edilizi.
 In  ogni  caso,  in  occasione  di  agitazioni, non potra' essere comandato   un  numero  di  lavoratori  superiore  ad  un  terzo  del personale, tale da garantire almeno il 50% del servizio.
 Art. 4.
 Modalita' di esercizio del diritto di sciopero
 La  presente  disciplina  si  applica  ad  ogni  forma  di azione sindacale,   comunque   denominata,  comportante  una  riduzione  del servizio  tale da determinare un pregiudizio ai diritti degli utenti. Le  norme  del  presente  accordo  si  applicano  anche  in  caso  di astensione collettiva dal lavoro straordinario e supplementare.
 Le Rappresentanze sindacali firmatarie del presente accordo e gli altri  organismi  sindacali  che intendono indire azioni di sciopero, esaurite  le procedure di raffreddamento e conciliazione, sono tenuti a   darne  comunicazione  scritta  alla  Presidenza  ed  agli  organi direttivi della Luiss Guido Carli con un preavviso non inferiore a 10 giorni,  indicando  le  motivazioni e specificando, giornate e orari, modalita'  e  durata,  nonche'  settori  coinvolti  dallo  sciopero e dipendenti esonerati. In caso di revoca di uno sciopero gia' indetto, i  predetti organismi sindacali devono darne comunicazione alla Luiss Guido Carli senza indugio.
 La  proclamazione  deve  avere  ad  oggetto una singola azione di sciopero.  Non e' consentita la proclamazione di scioperi plurimi o a pacchetto,  ne'  la  proclamazione  di scioperi per singoli livelli o mansioni,  lo sciopero bianco, lo sciopero ad oltranza o a scacchiera o a singhiozzo. La durata del primo sciopero di ciascuna vertenza non puo'  comunque  superare  la  durata  di una giornata lavorativa. Tra l'effettuazione  di  uno  sciopero e la proclamazione del successivo, anche  se  si  tratta di astensioni dal lavoro proclamate da soggetti sindacali  diversi,  deve  intervenire  un  intervallo  di almeno tre giorni.
 Almeno   cinque   giorni   prima  dell'inizio  dello  sciopero  i responsabili  delle  strutture sono tenuti ad indicare le prestazioni che   le   circostanze   rendano  strettamente  indispensabili  nello specifico  periodo di sciopero individuando il contingente necessario e   i   singoli   nominativi   del  personale  esonerato.  Successive conseguenti  astensioni  non  potranno  essere proclamate prima di 10 giorni a decorrere dall'azione di sciopero, ne' superare la durata di due  giornate  lavorative. Le astensioni devono comunque svolgersi in un unico periodo continuativo.
 I  contingenti  di lavoratori che dovranno garantire l'erogazione dei  servizi  minimi  essenziali sono normalmente individuati secondo principi  di  rotazione  nell'ambito  del  personale, che normalmente effettua  i  servizi  ritenuti essenziali e giuridicamente inquadrati nel corrispettivo profilo professionale, fatta salva la possibilita', in  casi  eccezionali, di ricorrere anche ad altro personale, purche' dotato delle competenze necessarie.
 Non   saranno  proclamati  scioperi  nei  tre  giorni  lavorativi precedenti   il  termine  ultimo  di  iscrizione,  preiscrizione  e/o immatricolazione,  ne' in concomitanza con eventi o manifestazioni di rilevanza  che  comunque coinvolgano l'Universita' e siano gia' stati organizzati all'atto della proclamazione.
 Art. 5.
 Piano dei servizi delle prestazioni indispensabili
 Il piano dei servizi delle prestazioni indispensabili predisposto dall'Universita'   sara'   preventivamente   comunicato  alle  OO.SS. firmatarie del presente accordo.
 Entro  trenta  giorni dalla valutazione di idoneita' del presente protocollo  da  parte  della  Commissione di garanzia dell'attuazione della  legge  sull'esercizio  del  diritto di sciopero, l'Universita' predisporra'  il  piano dei servizi delle prestazioni indispensabili, individuando   i   contingenti   numerici   e/o  percentuali  di  cui all'articolo precedente.
 Nell'ipotesi  di  rilevante  dissenso da parte delle OO.SS. sulle modalita' relative all'effettuazione delle prestazioni indispensabili e  dei  lavoratori interessati le parti potranno adire l'autorita' di cui  al  punto 2 dell'art. 2 della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000.
 Art. 6.
 Rinvio
 Per   tutto  quanto  non  previsto  dal  presente  protocollo  si applicano le disposizioni di legge vigenti.».
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