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| Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  | DECRETO 13 dicembre 2004 |  | Differimento  del  termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  «ASSAM  -  Agenzia  servizi settore  agroalimentare  Marche»,  ad  effettuare  i  controlli sulla denominazione di origine protetta «Casciotta di Urbino». |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari
 e la tutela del consumatore
 
 Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in particolare l'art. 16, lettera d);
 Visti  i decreti 19 settembre 2002, 20 gennaio 2003, 9 aprile 2003, 14 luglio 2003, 5 dicembre 2003, 22 aprile 2004 e 12 luglio 2004, con i   quali   la  validita'  dell'autorizzazione  triennale  rilasciata all'organismo  di  controllo  denominato  «ASSAM  -  Agenzia  servizi settore  agroalimentare  Marche»  con decreto 8 ottobre 1999 e' stata prorogata fino all'8 gennaio 2005;
 Considerato  che  il  predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato  in  modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione  di origine protetta «Casciotta di Urbino», allo schema tipo  di  controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 10 maggio 2002, protocollo numero 62423;
 Considerata la necessita' di garantire la continuita' del controllo concernente  la  denominazione  di  origine  protetta  «Casciotta  di Urbino»;
 Ritenuto    di    dover    differire    il   termine   di   proroga dell'autorizzazione  di  un  ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere  dalla  data  di  scadenza  della  succitata  proroga, alle medesime  condizioni  stabilite  nella  autorizzazione  concessa  con decreto 8 ottobre 1999;
 Decreta:
 Art. 1.
 L'autorizzazione  rilasciata  all'organismo  di  controllo «ASSAM - Agenzia  servizi  settore agroalimentare Marche», con sede in Ancona, via  Alpi n. 20 con decreto 8 ottobre 1999, ad effettuare i controlli sulla   denominazione  di  origine  protetta  «Casciotta  di  Urbino» registrata  con  il  regolamento  della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno   1996,  gia'  prorogata  con  decreti  19 settembre  2002, 20 gennaio 2003,  9 aprile  2003,  14 luglio  2003,  5 dicembre 2003, 22 aprile  2004  e  12 luglio  2004,  e'  ulteriormente  prorogata di centoventi giorni a far data dall'8 gennaio 2005.
 |  |  |  | Art. 2. Nell'ambito   del   periodo  di  validita'  della  proroga  di  cui all'articolo  precedente  l'organismo  di  controllo  e' obbligato al rispetto   delle  prescrizioni  impartite  con  il  predetto  decreto 8 ottobre 1999.
 Il  presente  decreto  e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
 Roma, 13 dicembre 2004
 
 Il direttore generale: Abate
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