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| Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 3 dicembre 2004 |  | Riconoscimento,  al sig. D'Ambra Gabriel, di titolo di studio estero, quale  titolo  abilitante per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista  l'istanza  con  la  quale il sig. D'Ambra Gabriel, cittadino italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  «medico» conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico a norma dell'art.  1,  comma 6,  del  decreto  legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare   il  comma 7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio di una professione, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento di attivita' sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12  del  decreto  legislativo  n. 115/1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n.  319/1994,  che  nella  riunione del 30 marzo 2004 ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto   dall'art.  6,  comma 1  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data 28 ottobre  2004,  ai  sensi  dell'art.  8,  comma 1, del gia' citato decreto legislativo n. 115/1992 a seguito della quale il sig. D'Ambra Gabriel e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1. Il   titolo   di  «medico»  rilasciato  in  data  4 maggio  1977 dall'«Universidad  de Buenos Aires - Facultad de Medicina», Republica Argentina, al sig. D'Ambra Gabriel, nato ad Avellaneda (Argentina) il 20 marzo   1952,   e'   riconosciuto   quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.
 2. Il dott. D'Ambra Gabriel e' autorizzato ad esercitare in Italia, come  lavoratore  dipendente  o  autonomo,  la  professione di medico chirurgo,  previa  iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 dicembre 2004
 Il direttore generale: Mastrocola
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