Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario)
LEGGE 30 dicembre 2004, n. 316
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge:

Art. 1.
1. Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Buttiglione, Ministro per le politiche
comunitarie

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Senato della Repubblica (atto n. 3211):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi), dal Ministro dell'ambiente e territorio
(Matteoli) e dal Ministro senza portafoglio per le
politiche comunitarie (Buttiglione) il 15 novembre 2004.
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede
referente, il 15 novembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 5ª, 10ª, 14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 16 novembre 2004.
Esaminato dalla 13ª commissione, in sede referente, il
16, 17, 18 novembre 2004.
Esaminato in aula il 18, 23, 24, 30 novembre 2004 ed
approvato il 1° dicembre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5467):
Assegnato alla VIII commissione (Ambiente), in sede
referente, il 1° dicembre 2004 con pareri del Comitato per
la legislazione e delle commissioni I, II, V, X, XIV.
Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
7 e 9 dicembre 2004.
Esaminato in aula il 10 dicembre 2004 ed approvato, con
modificazioni, il 22 dicembre 2004.
Senato della Repubblica (atto n. 3211-B):
Assegnato alla 13ª commissione (Territorio), in sede
referente, il 23 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª.
Esaminato dalla 13ª commissione il 27 dicembre 2004.
Esaminato in aula il 27 dicembre 2004 ed approvato il
28 dicembre 2004.

Avvertenza:
Il decreto-legge 12 novembre 2004, n. 273, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
268 del 15 novembre 2004.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 72.
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "direttiva 2003/87/CE" sono
inserite le seguenti: "del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 ottobre 2003";
al comma 3, le parole: "del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministero" sono
sostituite delle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del Ministro".
All'articolo 2, alla rubrica, la parola: "comma" e'
sostituita dalla seguente: "paragrafo"; al comma 1, al
primo periodo, dopo le parole: "dichiarazione resa ai sensi
del" sono inserite le seguenti: "testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al" e, al secondo
periodo, le parole: "del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del Ministero" sono sostituite
dalle seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del Ministro".
Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di
presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo
1 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
a 40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
2. Il gestore che fornisce informazioni false
relativamente a quanto richiesto dall'articolo 5 della
direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato,
e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
40 euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio
equivalente emessa in eccesso alle quantita' cui avrebbe
avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
3. Il gestore che omette di comunicare all'autorita'
nazionale competente le informazioni di cui all'articolo 2
o fornisce informazioni false, salvo che il fatto
costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria pari a 10 euro per ogni tonnellata di biossido
di carbonio equivalente emessa in difformita' alle
prescrizioni del presente decreto.
4. In tutti i casi previsti dal presente articolo e'
ordinata la chiusura dell'impianto fino al regolare
adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate
dal prefetto della provincia nel cui territorio e' stata
commessa la violazione. Avverso il provvedimento che
dispone le sanzioni amministrative pecuniarie e' esperibile
il giudizio di opposizione previsto dalla normativa
vigente.
6. Le sanzioni previste dal presente articolo si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, qualora, a tale
data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3.
7. Le sanzioni previste dal presente articolo si
applicano fino alla data di entrata in vigore della legge
di recepimento della direttiva 2003/87/CE".
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: " a carico del bilancio dello
Stato > sono sostituite dalle seguenti: <per la finanza
pubblica";
al comma 2, le parole da: " fatti salvi" Fino alla fine
del comma sono sostituite dalle seguenti: " fatte salve le
modifiche e le integrazioni che la Commissione europea
dovesse richiedere in sede di approvazione del Piano
stesso, nonche' le eventuali modifiche e integrazioni
concordate in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.281)>;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2-bis. Il Piano di cui al comma 2 e in ogni caso
aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui
all'articolo 2 e comunque non oltre il 30 giugno 2005,
anche al fine della stabilizzazione e riduzione delle
concentrazioni aggregate di gas ad effetto serra. Il piano
aggiornato ai sensi del presente comma e del comma 2, da
cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, e trasmesso alle Camere per l'espressione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili di carattere
finanziario.
2-ter. 11 Governo inserisce annualmente nel Documento di
programmazione economico-finanziaria un aggiornamento,
predisposto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, sentiti gli altri Ministri interessati, sullo
stato di attuazione degli impegni per la riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli
obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto,
e sui relativi indirizzi, indicando in particolare le
proposte di modifica e di integrazione del Piano nazionale
di assegnazione delle quote di emissioni che si rendano
necessarie".
 
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