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| Gazzetta n. 2 del 4 gennaio 2005 (vai al sommario) |  |  |  | LEGGE 30 dicembre 2004, n. 316 |  | Conversione   in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge  12 novembre   2004,   n.   273,   recante   disposizioni   urgenti   per l'applicazione  della  direttiva  2003/87/CE in materia di scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra nella Comunita' europea. |  | 
 |  |  |  | La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno approvato; 
 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
 
 Promulga la seguente legge:
 
 Art. 1.
 1. Il   decreto-legge   12   novembre   2004,   n.  273,  recante disposizioni urgenti per l'applicazione della direttiva 2003/87/CE in materia  di  scambio  di  quote di emissione dei gas ad effetto serra nella  Comunita' europea, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
 2.  La  presente  legge  entra  in  vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
 
 Data a Roma, addi' 30 dicembre 2004
 
 CIAMPI
 
 Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
 dei Ministri
 Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
 della tutela del territorio
 Buttiglione,  Ministro per le politiche
 comunitarie
 
 Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
 LAVORI PREPARATORI
 Senato della Repubblica (atto n. 3211):
 Presentato  dal  Presidente  del Consiglio dei Ministri
 (Berlusconi),   dal  Ministro  dell'ambiente  e  territorio
 (Matteoli)   e   dal  Ministro  senza  portafoglio  per  le
 politiche comunitarie (Buttiglione) il 15 novembre 2004.
 Assegnato  alla  13ª  commissione (Territorio), in sede
 referente, il 15 novembre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 5ª, 10ª, 14ª.
 Esaminato dalla 1ª commissione (Affari Costituzionali),
 in  sede  consultiva,  sull'esistenza  dei  presupposti  di
 costituzionalita' il 16 novembre 2004.
 Esaminato  dalla 13ª commissione, in sede referente, il
 16, 17, 18 novembre 2004.
 Esaminato  in  aula  il 18, 23, 24, 30 novembre 2004 ed
 approvato il 1° dicembre 2004.
 Camera dei deputati (atto n. 5467):
 Assegnato  alla  VIII  commissione  (Ambiente), in sede
 referente,  il 1° dicembre 2004 con pareri del Comitato per
 la legislazione e delle commissioni I, II, V, X, XIV.
 Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il
 7 e 9 dicembre 2004.
 Esaminato in aula il 10 dicembre 2004 ed approvato, con
 modificazioni, il 22 dicembre 2004.
 Senato della Repubblica (atto n. 3211-B):
 Assegnato  alla  13ª  commissione (Territorio), in sede
 referente, il 23 dicembre 2004 con pareri delle commissioni
 1ª, 2ª, 5ª, 10ª, 14ª.
 Esaminato dalla 13ª commissione il 27 dicembre 2004.
 Esaminato  in  aula il 27 dicembre 2004 ed approvato il
 28 dicembre 2004.
 
 Avvertenza:
 Il  decreto-legge  12  novembre  2004, n. 273, e' stato
 pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
 268 del 15 novembre 2004.
 A  norma  dell'art.  15, comma 5, della legge 23 agosto
 1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
 ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri),
 le  modifiche apportate dalla presente legge di conversione
 hanno  efficacia  dal  giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 Il  testo  del decreto-legge coordinato con la legge di
 conversione  e  corredato delle relative note e' pubblicato
 in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 72.
 |  |  |  | Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
 AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2004, N. 273
 
 All'articolo 1:
 al  comma 1, dopo le parole: "direttiva 2003/87/CE" sono
 inserite   le  seguenti:  "del  Parlamento  europeo  e  del
 Consiglio, del 13 ottobre 2003";
 al  comma  3,  le parole: "del Ministero dell'ambiente e
 della   tutela   del   territorio  e  del  Ministero"  sono
 sostituite  delle  seguenti:  "del Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio e del Ministro".
 All'articolo  2,  alla  rubrica,  la  parola: "comma" e'
 sostituita  dalla  seguente:  "paragrafo";  al  comma 1, al
 primo periodo, dopo le parole: "dichiarazione resa ai sensi
 del"   sono   inserite  le  seguenti:  "testo  unico  delle
 disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
 documentazione  amministrativa,  di  cui  al" e, al secondo
 periodo,  le  parole:  "del Ministero dell'ambiente e della
 tutela  del  territorio  e  del  Ministero" sono sostituite
 dalle  seguenti: "del Ministro dell'ambiente e della tutela
 del territorio e del Ministro".
 Dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente:
 "Art.  2-bis.  (Sanzioni). - 1. Il gestore che omette di
 presentare la domanda di autorizzazione di cui all'articolo
 1  e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari
 a  40  euro per ciascuna tonnellata di biossido di carbonio
 equivalente emessa in assenza di autorizzazione.
 2.   Il   gestore   che   fornisce   informazioni  false
 relativamente  a  quanto  richiesto  dall'articolo  5 della
 direttiva 2003/87/CE, salvo che il fatto costituisca reato,
 e'  punito con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a
 40  euro  per  ciascuna  tonnellata di biossido di carbonio
 equivalente  emessa  in  eccesso alle quantita' cui avrebbe
 avuto diritto in caso di dichiarazione veritiera.
 3.  Il  gestore  che  omette di comunicare all'autorita'
 nazionale  competente le informazioni di cui all'articolo 2
 o   fornisce   informazioni   false,  salvo  che  il  fatto
 costituisca reato, e' punito con la sanzione amministrativa
 pecuniaria  pari  a 10 euro per ogni tonnellata di biossido
 di   carbonio   equivalente   emessa  in  difformita'  alle
 prescrizioni del presente decreto.
 4.  In  tutti  i  casi previsti dal presente articolo e'
 ordinata   la   chiusura  dell'impianto  fino  al  regolare
 adempimento degli obblighi previsti dal presente decreto.
 5. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate
 dal  prefetto  della  provincia nel cui territorio e' stata
 commessa   la  violazione.  Avverso  il  provvedimento  che
 dispone le sanzioni amministrative pecuniarie e' esperibile
 il   giudizio   di  opposizione  previsto  dalla  normativa
 vigente.
 6.   Le  sanzioni  previste  dal  presente  articolo  si
 applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della
 legge  di conversione del presente decreto, qualora, a tale
 data, continui a sussistere la violazione degli obblighi di
 cui ai commi 1, 2 e 3.
 7.   Le  sanzioni  previste  dal  presente  articolo  si
 applicano  fino  alla data di entrata in vigore della legge
 di recepimento della direttiva 2003/87/CE".
 All'articolo 3:
 al  comma  1,  le  parole: " a carico del bilancio dello
 Stato  >  sono  sostituite  dalle seguenti: <per la finanza
 pubblica";
 al  comma 2, le parole da: " fatti salvi" Fino alla fine
 del  comma sono sostituite dalle seguenti: " fatte salve le
 modifiche  e  le  integrazioni  che  la Commissione europea
 dovesse  richiedere  in  sede  di  approvazione  del  Piano
 stesso,  nonche'  le  eventuali  modifiche  e  integrazioni
 concordate   in   sede   di  Conferenza  unificata  di  cui
 all'articolo  8  del  decreto  legislativo  28 agosto 1997,
 n.281)>;
 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
 2-bis.  Il  Piano  di  cui  al  comma  2  e in ogni caso
 aggiornato, a seguito della raccolta di informazioni di cui
 all'articolo  2  e  comunque  non  oltre il 30 giugno 2005,
 anche  al  fine  della  stabilizzazione  e  riduzione delle
 concentrazioni  aggregate di gas ad effetto serra. Il piano
 aggiornato  ai  sensi  del presente comma e del comma 2, da
 cui  non  devono  derivare  nuovi  o  maggiori oneri per la
 finanza pubblica, e trasmesso alle Camere per l'espressione
 del   parere   da   parte  delle  Commissioni  parlamentari
 competenti  per  materia  e  per  i  profili  di  carattere
 finanziario.
 2-ter. 11 Governo inserisce annualmente nel Documento di
 programmazione   economico-finanziaria   un  aggiornamento,
 predisposto  dal  Ministro dell'ambiente e della tutela del
 territorio,  sentiti  gli altri Ministri interessati, sullo
 stato  di  attuazione  degli impegni per la riduzione delle
 emissioni  di  gas  ad  effetto  serra, in coerenza con gli
 obblighi derivanti dall'attuazione del Protocollo di Kyoto,
 e  sui  relativi  indirizzi,  indicando  in  particolare le
 proposte  di modifica e di integrazione del Piano nazionale
 di  assegnazione  delle  quote  di emissioni che si rendano
 necessarie".
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