Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
CORTE DEI CONTI
DELIBERAZIONE 17 dicembre 2004
Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazione n. 2 del 3 luglio 2003. (Deliberazione n. 1/DEL/2004).

LA CORTE DEI CONTI
a sezioni riunite

Visto l'art. 100, commi secondo e terzo, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Ritenuto doversi apportare alcune modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 e gia' modificato con deliberazione n. 2/DEL/2003;
Visto il parere del Consiglio di presidenza in data 14-15 dicembre 2004;
Delibera:
Art. 1. Modifiche al regolamento per l'organizzazione delle funzioni di
controllo della Corte dei conti

1. Al regolamento approvato con deliberazioni delle sezioni riunite n. 14/DEL/2000 e n. 2/DEL/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 2, comma 6, il quarto periodo e' soppresso;
b) all'art. 3, dopo il comma 3, e' inserito il seguente comma: «3-bis. Ove si renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza con riguardo ad atti appartenenti ad una delle tipologie indicate dall'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonche' a provvedimenti in materia pensionistica di cui al comma 8 del medesimo art. 3 e rientranti nella competenza anche delle sezioni regionali di controllo, la pronunzia sul visto e' deferita, dal presidente della sezione centrale, su segnalazione del consigliere delegato, ovvero dal presidente della sezione regionale di controllo, previa deliberazione della sezione o di sua iniziativa su conforme avviso del consigliere delegato e del magistrato istruttore, all'adunanza congiunta dei collegi, integrata da otto consiglieri delegati delle sezioni regionali, individuati annualmente dal Consiglio di presidenza. Partecipa, in ogni caso, all'adunanza, in qualita' di relatore il consigliere delegato della sezione che ha sollevato la questione. Si applica l'art. 12, comma 1.».
2. Il presente regolamento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Cosi' deliberato dalla Corte dei conti a sezioni riunite nell'adunanza del 17 dicembre 2004.
Roma, 17 dicembre 2004
Il presidente: Staderini
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone