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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  | COMUNICATO |  | Nuovo regolamento Albo dei Depositari AG.E.A. |  | 
 |  |  |  | Art. 1. Principi
 Il  presente regolamento ha come obiettivo l'ottimizzazione della conservazione  dei prodotti in ammasso attraverso l'istituzione di un Albo   nazionale  dei  depositari  A.G.E.A.  e  la  utilizzazione  di un'apposita  procedura  di  qualita'  informatizzata  e tracciata che assicuri  una  puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio nonche' quella di liquidazione dei compensi.
 |  |  |  | Art. 2. Istituzione
 L'Albo dei depositari dell'A.G.E.A., istituito ai sensi dell'art. 47  comma  2,  del  regolamento  di  amministrazione  e  contabilita' dell'Agenzia,  e'  disciplinato  con  le  disposizioni  del  presente regolamento,  secondo  le  specifiche  categorie merceologiche di cui all'allegato A, con effetto fino al 31 dicembre 2007.
 |  |  |  | Art. 3. Compiti
 L'Albo  dei  depositari  e'  lo  strumento  per  mezzo  del quale l'A.G.E.A. esercita le funzioni attribuite e definite dall'art. 4 del decreto  legislativo  27 maggio  1999, n. 165, modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, e dalla legge n. 441 del dicembre 2001; in particolare:
 realizzare  l'intervento  nazionale e comunitario sul mercato e provvedere alla successiva vendita del prodotto immagazzinato;
 curare  le  operazioni  di  provvista e di acquisto sul mercato interno   ed  internazionale  di  prodotti  agro-alimentari,  per  la formazione   delle  scorte  necessarie  e  la  successiva  immissione regolata  sul  mercato  interno, nonche' di collocazione dei prodotti medesimi  sui mercati comunitari ed extracomunitari in relazione agli impegni assunti per l'aiuto alimentare e la cooperazione.
 L'iscrizione  all'Albo e' condizione preliminare necessaria per l'affidamento e l'espletamento dell'incarico di depositario.
 |  |  |  | Art. 4. Tenuta dell'Albo e affidamento degli incarichi
 E'  istituito,  nell'ambito  dell'Area amministrativa un apposito ufficio  preposto  alla tenuta, anche informatizzata, dell'Albo, alla ricezione  di  tutta la documentazione inerente alla tenuta dell'Albo medesimo,  nonche'  all'istruttoria  di tutte le procedure connesse a tale funzione.
 L'ufficio  operera',  applicando  la normativa di cui al presente regolamento nonche' le norme vigenti in materia, anche in riferimento al  disciplinare ed ai requisiti previsti nei settori merceologici di riferimento contemplati nell'allegato A.
 L'istruttoria, in ordine alle domande presentate per l'iscrizione e  per  le variazioni dell'iscrizione nell'albo dei depositari, avra' riguardo   ai   seguenti   requisiti  che  condizionano  la  positiva definizione dell'istruttoria stessa:
 possesso dei requisiti di cui al successivo art. 9:
 affidabilita' e solidita' finanziaria;
 idoneita'   tecnica   delle   strutture  poste  a  disposizione dell'A.G.E.A.  A  tal fine l'ufficio dell'Albo provvede ad incaricare delle  verifiche un tecnico iscritto in albo professionale legalmente riconosciuto,  avuto  riguardo  alle  condizioni  poste  dal presente regolamento  ed  ai  requisiti  stabiliti  nell'allegato  A.  Per  le verifiche  del  possesso dei requisiti informatici del depositario e' competente  il  Servizio  tecnico  dell'A.G.E.A.  che  effettuera' il sopralluogo  presso le strutture del richiedente, di norma unitamente al   professionista   incaricato  per  la  verifica  degli  impianti, redigendo separato verbale.
 I  costi  delle  verifiche,  per  le  iscrizioni o le variazioni, dovranno   essere   anticipati  dai  richiedenti  l'iscrizione  o  la variazione,   solo   se   sara'  possibile  preventivarne  l'entita'; altrimenti potranno essere anticipati dall'A.G.E.A. e dovranno essere rimborsati,   entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  dai  soggetti sottoposti  a  verifica. In caso di accertamento di situazioni di non idoneita',  sanabili  in  tempi  brevi,  si  potra'  procedere ad una successiva verifica con le medesime modalita' della prima.
 Ai  sensi  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, il procedimento di iscrizione  o variazione all'Albo dovra' concludersi entro il termine di  centoventi giorni dalla richiesta, salvo i casi di interruzione o sospensione previsti dalla normativa vigente.
 Responsabile  dei  procedimenti relativi alla tenuta dell'Albo e' il  responsabile  della  struttura preposta alla tenuta dell'Albo dei depositari.
 I   procedimenti  amministrativi  in  questione  dovranno  essere riportati  in apposito manuale delle procedure a disposizione di ogni depositario iscritto all'Albo.
 I  depositi  di  proprieta' e gestione diretta pubblica o gestiti dalle   Dogane   si   considerano  iscritti  d'ufficio  all'Albo  dei depositari,   previa  acquisizione  dei  dati  tecnici  necessari  da immettere nel sistema informativo dell'A.G.E.A.
 All'affidamento  dei  singoli  incarichi  di  deposito,  ed  alla vigilanza sul loro espletamento, sono preposte, secondo regole comuni predefinite,   le   unita'   organizzative   di   commercializzazione dell'Ente;  gli  atti terminali delle procedure innanzi indicate sono assunti dal competente dirigente di area.
 Per  il  compimento  delle  operazioni  esecutive  connesse  agli interventi  di commercializzazione dei prodotti agricoli disciplinati da  norme  nazionali e/o dell'Unione europea nei settori merceologici per  i  quali esiste un'organizzazione comune di mercato, il servizio esecutivo  e' affidato dall'A.G.E.A. agli operatori iscritti all'Albo dei  depositari  nell'ambito  del  contratto  ed  in  funzione  delle esigenze dei bacini di utenza interessati.
 I  bacini  di utenza, ferme restando le prerogative del consiglio di  amministrazione  specificate  all'ex  art.  47 del regolamento di amministrazione  e  contabilita',  sono in una prima fase individuati nelle  regioni  in  cui  e'  effettuata  la produzione, nonche' nelle regioni limitrofe.
 L'A.G.E.A.  puo',  a  suo  insindacabile  giudizio, trasferire il prodotto ad altro depositario.
 |  |  |  | Art. 5. Richiesta di iscrizione
 Per  ottenere  l'iscrizione  all'Albo  dei depositari, i soggetti interessati  dovranno  presentare domanda, in carta semplice, diretta all'A.G.E.A.,  Direzione  area  amministrativa  -  Ufficio  Albo  dei depositari,  viaTorino  n. 45 - 00184 Roma, contenente le indicazioni riportate all'art. 9 del presente regolamento.
 La   presentazione  della  domanda  di  iscrizione  all'Albo  dei depositari  implica  l'accettazione  di tutte le norme della presente regolamentazione e del disciplinare contenente le regole generali dei contratti di deposito.
 |  |  |  | Art. 6. Approvazione delle iscrizioni e tenuta dell'Albo
 Possono  essere  iscritti all'Albo, con delibera del Consiglio di amministrazione  dell'A.G.E.A.,  gli operatori che ne fanno richiesta secondo   le   specifiche   categorie   merceologiche  riportate  nel successivo  allegato  A, previo riconoscimento della loro idoneita' a svolgere  tutte  le operazioni di carattere organizzativo, tecnico ed amministrativo relative alla gestione del servizio di deposito.
 Il  consiglio  di  amministrazione  dell'A.G.E.A.  delibera anche sulle  eventuali  variazioni  della  categoria  merceologica  e delle capacita' ricettive per cui l'iscrizione e' stata disposta.
 Le  iscrizioni  e  le  variazioni  all'Albo  dei  depositari sono comunicate a mezzo Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 La   struttura   provvede   alla   formazione,   alla  tenuta  ed all'aggiornamento  dell'albo,  istituendo  per  ciascun  iscritto una scheda,  anche  informatizzata, contenente, oltre ai dati soggettivi, l'ubicazione   della   capacita'   ricettiva  richiesta  ed  ammessa, l'ubicazione  delle  strutture  ed  attrezzature messe a disposizione dell'A.G.E.A.,  al  fine  di  consentirne una corretta individuazione nella fase dei controlli.
 |  |  |  | Art. 7. Operativita' delle iscrizioni
 L'iscrizione  all'Albo  diviene  operativa a decorrere dalla data della delibera del consiglio di amministrazione.
 |  |  |  | Art. 8. Variazioni
 Gli  iscritti all'Albo debbono comunicare, all'A.G.E.A. Direzione area amministrativa - Ufficio Albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184  Roma,  entro  dieci  giorni  dal  loro  verificarsi,  tutte le variazioni  dei  requisiti  rilevanti  ai  fini  dell'iscrizione, ivi comprese  le  riduzioni  e  gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'Agenzia.
 La  mancata  o tardiva comunicazione di dette variazioni comporta l'attivazione delle procedure per la sospensione dall'Albo.
 Le  istanze  relative  alle variazioni da apportare all'albo, ivi comprese  le  riduzioni  e  gli ampliamenti della capacita' ricettiva messa a disposizione dell'A.G.E.A., dovranno essere prodotte in carta semplice ed indirizzate all'A.G.E.A., Direzione area amministrativa - Ufficio Albo dei depositari, via Torino n. 45 - 00184 Roma.
 Tutte  le variazioni richieste dal depositario, ed in linea con i requisiti  richiesti  dall'Agenzia  e  dalla  normativa comunitaria e nazionale in vigore, incidono sull'operativita' dell'iscrizione dalla data   della  relativa  delibera  del  consiglio  di  amministrazione dell'AG.E.A.
 Entro  il  mese di aprile di ciascun anno il depositario operante dovra'  presentare  all'ufficio  Albo  dei  depositari  dell'AG.E.A., un'attestazione,   rilasciata   da   una  societa'  accreditata  alla certificazione  dei  processi,  sulla  conformita'  delle  operazioni svolte  per  la  ottimale  conservazione del prodotto AG.E.A., tenuto anche   conto   delle   caratteristiche  d'impianto  descritte  nella relazione  tecnica  di cui al punto 9), paragrafo III, del successivo art. 9.
 In  assenza  della  citata attestazione, l'AG.E.A. effettuera' le verifiche  per  accertare  che le strutture poste a disposizione, sia per  quanto  riguarda  l'entrata,  l'uscita, che la conservazione del prodotto,  presentino caratteristiche di sicurezza, di idoneita' e di conformita'  alle  prescrizioni comunitarie, tenuto anche conto delle osservazioni  rappresentate  dai servizi della Unione europea in sede di controlli presso i depositari.
 Unitamente  alla  suddetta  attestazione, dovra' essere trasmesso all'AG.E.A. il bilancio aziendale, relativo all'esercizio precedente, certificato o approvato dai competenti organi statutari.
 |  |  |  | Art. 9. Contenuti della richiesta di iscrizione
 La  domanda  d'iscrizione  all'Albo  deve essere sottoscritta dal richiedente con firma autenticata ai sensi del decreto del Presidente della   Repubblica,   28 dicembre   2000,   n.  445,  come  riportato nell'allegato 1.
 I) - essa deve indicare:
 1)  per  gli  imprenditori  individuali: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e domicilio;
 per  gli  organismi  associativi:  denominazione e/o ragione sociale,  sede  legale,  cognome,  nome,  qualifica,  luogo e data di nascita  del legale rappresentante del consiglio direttivo e dei soci iscritti nel libro dei soci;
 2) il numero di codice fiscale e di partita IVA;
 3)  il  settore  economico  in cui il richiedente svolge la sua attivita';
 4)   la   categoria  merceologica  per  la  quale  si  richiede l'iscrizione;
 5)   la   capacita'   ricettiva  totale  messa  a  disposizione dell'AG.E.A.,  relativamente al settore interessato e la capacita' di movimentazione  che si e' in grado di assicurare per le operazioni di entrata  e  di uscita nelle 24 ore; per ciascun magazzino deve essere inoltre indicato il titolo di possesso (con una durata almeno sino al 2007,  e  con  un  ulteriore  periodo  di  tempo,  necessario  per un eventuale trasferimento del prodotto, non inferiore a sei mesi );
 6)   numero   ed   ubicazione  precisa  dei  singoli  magazzini (l'indirizzo  del  singolo magazzino deve essere esposto in modo tale da  potersi  individuare  con precisione la via, il numero civico, od eventualmente    il   chilometro,   ed   altre   indicazioni   idonee all'identificazione.  I  magazzini con indirizzo vago o impreciso non saranno accettati);
 7)  per ogni magazzino principale di cui al precedente punto 6, dovranno essere indicati con precisione su apposita planimetria:
 a) la  quantita'  dei  sottomagazzini  (ossia  le  unita'  di deposito,  come:  singoli  magazzini  piani  o  perimetrazioni,  site nell'interno della struttura principale, etc);
 b) la quantita' e la capacita' delle localizzazioni (ossia le sotto  unita'  di deposito contenenti la stessa qualita' di prodotto, come: le singole celle frigorifere, i singoli silos, botti, serbatoi, cisterne  o  vasche posti all'interno di ogni singolo sottomagazzino, etc).
 Tali  indicazioni  dovranno coincidere con i dati riportati negli allegati di cui al punto 8 del successivo paragrafo III.
 Gli  operatori  richiedenti  dovranno  dimostrare che i magazzini messi   a  disposizione  dell'AG.E.A.  sono  idoneamente  protetti  e collocati  in  edifici  esclusivamente  dedicati  a tale fine, ovvero caratterizzati  da  autonomia  strutturale,  operativa e funzionale e separati  da  altre  strutture immobiliari destinate all'esercizio di attivita'  imprenditoriale  e/o  di  deposito  in proprio o per conto terzi.
 II)  -  Alla  domanda  di  iscrizione  devono  essere  allegati i seguenti  documenti  o  le autocertificazioni ammesse dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
 a) per gli organismi associativi:
 1)  copie  autentiche  dell'atto costitutivo e dello statuto, aggiornati alla data di presentazione della domanda;
 2)   certificato  d'iscrizione  della  competente  Camera  di commercio,    industria,   agricoltura,   artigianato   (CCIAA)   con indicazione   dell'attivita'   specifica   dell'impresa,  dei  legali rappresentanti,   degli  amministratori  dell'organismo  associativo, nonche' degli eventuali soci con responsabilita' personale illimitata e dal quale risulti che il richiedente medesimo non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o cessazione di  attivita'. In alternativa, oltre al certificato d'iscrizione alla CCIAA,  puo'  essere presentato analogo certificato della cancelleria del competente Tribunale per le predette restanti attestazioni;
 3)  certificati  anagrafici  di cui al n. 1) della successiva lettera,  oppure  autodichiarazione  ai sensi della legge n. 445/2000 riguardanti,  oltre al direttore tecnico, tutti i soci delle societa' in  nome  collettivo, gli accomandatari delle societa' in accomandita semplice   e,   per   gli  altri  tipi  di  societa'  o  azioni,  gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;
 b) per le imprese individuali:
 1)  autodichiarazione  ai  sensi  della  legge  n. 445/2000 o certificati  di nascita, residenza, stato di famiglia e cittadinanza, nonche'  certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti  concernenti  il  titolare  dell'impresa  o, se il direttore tecnico  e'  persona  diversa  dal titolare i certificati relativi ad entrambi;
 2)  certificato  di  iscrizione  della  competente  Camera di commercio  industria,  agricoltura  e  artigianato (CCIAA), dal quale risulti  che  l'impresa  non  si  trova  in  stato  di fallimento, di liquidazione,  di  concordato  preventivo.  In  alternativa, oltre al certificato  d'iscrizione  alla CCIAA, puo' essere presentato analogo certificato   della  cancelleria  del  competente  Tribunale  per  le predette restanti attestazioni;
 III) - Inoltre, per tutti i richiedenti dovra' essere allegata la seguente documentazione:
 1)   certificato   degli   uffici  territorialmente  competenti dell'I.N.P.S.   relativo  agli  ultimi  due  anni,  con  indicato  il pagamento  dei  contributi  previdenziali  ed assistenziali dovuti al personale dipendente;
 2) copia autenticata delle denunce IVA dell'ultimo biennio;
 3) copia autenticata degli avvenuti versamenti all'erario delle imposte dirette riferite all'ultimo biennio;
 4) copia autenticata delle denunce dei redditi degli ultimi due anni;
 5) copia autenticata dei bilanci aziendali relativi agli ultimi due  anni  con  relative  delibere  di  approvazione  degli organismi associativi  competenti,  corredata  da  relazione  del  collegio dei sindaci;  per i soggetti non tenuti all'obbligo dell'approvazione del bilancio  da  parte  degli  organi competenti, i bilanci di cui sopra devono  essere  corredati  da  relazione  economica-contabile  di  un tecnico  abilitato  iscritto  all'albo  professionale;  l'A.G.E.A. si riserva   il   diritto  di  acquisire  ai  propri  atti  anche  copie autenticate  dei  bilanci  di cui sopra, per gli ulteriori precedenti tre anni;
 6) idonee referenze bancarie o di pubbliche amministrazioni che comprovino  la potenzialita' economica e la capacita' finanziaria del richiedente;
 7) dichiarazione concernente il possesso o la disponibilita' di un  sistema  di  elaborazioni dati in grado di assicurare la qualita' delle procedure informatiche previste dall'A.G.E.A.;
 8)   una   relazione   tecnica   con  allegata  planimetria  ed identificazione  dei  dati  catastali  di riferimento che descriva le strutture   (magazzini,   sottomagazzini,   localizzazioni   )  e  le attrezzature   messe  a  disposizione  dell'AG.E.A.  (considerate  le caratteristiche   proprie   del  settore  merceologico  indicate  nel successivo   allegato  A)  con  i  relativi  disegni  e  planimetrie, debitamente  quotati,  aggiornati  e  datati,  il tutto redatto da un tecnico iscritto al relativo albo professionale;
 9)  titolo che dimostri, con riferimento alle strutture ed alle attrezzature  di  cui  al  precedente  punto  8,  la  piena e diretta disponibilita'    giuridica,   materiale   nonche'   gestionale   del richiedente  da  non meno di un anno e per il periodo specificato nel comma 1, paragrafo I, punto 5 del presente articolo;
 10)  certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal comando VV.FF.   competente   per  territorio  e  certificato  di  agibilita' rilasciato dal competente ente territoriale;
 11)  certificazione,  rilasciata  dalla A.S.L. di zona per ogni magazzino,  relativa  alle  norme igienico-sanitarie e di prevenzione infortuni  sul  lavoro.  Qualora  la  certificazione della A.S.L. non possa  essere  prodotta,  per  motivi non addebitabili al richiedente l'iscrizione,  in  fase  istruttoria vengono considerate valide anche idonee   certificazioni   igienico-sanitarie   rilasciate   da  altre pubbliche  amministrazioni  e certificazioni di prevenzione infortuni sul lavoro conformi alle seguenti norme:
 autocertificazione  di valutazione dei rischi come da decreto legislativo n. 626/1994;
 attestazione  rilasciata  dalla  ditta  che  ha  effettuato i lavori di messa a terra in relazione alla legge n. 46/1990;
 controllo  installazioni  e  dispositivi  contro  le scariche atmosferiche  (art.  40  del  decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e decreto ministeriale 22 febbraio 1965).
 I  soggetti,  per  i  quali e' applicabile il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, dovranno trasmettere all'A.G.E.A. anche copia dell'autocertificazione  resa  in  conformita'  al  suddetto  decreto legislativo ed alla circolare 7 agosto 1998, n. 11, e gia' presentata all'autorita' sanitaria competente per territorio.
 In qualsiasi momento l'A.G.E.A. puo' disporre, direttamente o con propri  incaricati,  ispezioni presso i magazzini iscritti all'Albo o per  i quali e' stata richiesta l'iscrizione; pertanto il depositario (o  il richiedente) e' tenuto a collaborare con i soggetti incaricati dall'A.G.E.A. alle verifiche.
 A  discrezione  dell'Agenzia  puo'  essere  immesso  nei prodotti stoccati  un  tracciante  per  eventuali  riconoscimenti futuri delle merci.
 Per  essere  iscritti  all'albo  per piu' categorie merceologiche occorre   presentare   distinta  e  specifica  domanda  con  relativa documentazione tecnica per ciascuna di esse.
 In  caso  di eventualita' di presentazione contestuale di domande di  iscrizioni  per  piu'  categorie merceologiche, la documentazione prevista  ed inerente ai certificati di Stato e la contabilita' della ditta, puo' essere presentata in un unico esemplare
 |  |  |  | Art. 10. Sospensione dall'Albo
 L'efficacia  dell'iscrizione all'Albo puo' essere sospesa, per un periodo massimo di due anni, oltre che nel caso previsto nel comma 1, dell'art.  8, quando nei confronti del depositario si verifichi uno o piu' dei seguenti casi:
 1)   sia  in  corso  una  procedura  per  la  dichiarazione  di fallimento, di liquidazione o di concordato preventivo;
 2)  sia  in  corso un procedimento penale a carico del titolare dell'impresa o dei soggetti di cui al precedente art. 9), lettera a), n.  3,  per reati finanziari o fiscali o di tale natura e gravita' da escludere il requisito della moralita' e correttezza professionale;
 3)  siano  in  corso  misure  di  prevenzione di cui alla legge 19 maggio 1990, n. 55, e sue successive modifiche ed integrazioni;
 4) irregolarita' o negligenza nello svolgimento del servizio di deposito   cosi'  come  specificato  nel  relativo  contratto,  anche considerando  le  specifiche  previste  nei precedenti articoli e nel successivo allegato A;
 5)   violazione,   debitamente   accertata   e  di  particolare rilevanza,  delle  norme  della  legislazione sociale o di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro con il personale dipendente;
 6)   accertata   indisponibilita'   delle   strutture  messe  a disposizione dell'Agenzia;
 7)  mancata  consegna  all'A.G.E.A.,  nei  termini previsti, di copia  delle  quietanze di avvenuto pagamento integrale del premio di copertura assicurativa prevista dal contratto;
 8)  mancata  consegna all'A.G.E.A., nei termini previsti, delle attestazioni di cui al precedente art. 8;
 9) insorgenza di contenzioso tra l'ente depositario e l'AG.E.A. a   seguito  di  comprovate  irregolarita'  emergenti  nell'esercizio dell'attivita' di depositario;
 10) accertamenti a carico del depositario da cui emergano fatti gravi  incompatibili  con  i requisiti richiesti per l'iscrizione e/o con le norme previste nel contratto;
 11)  accertata, mancata diligenza nell'esercizio del controllo, atto  a  precludere la sottrazione della merce stoccata nei magazzini iscritti all'Albo;
 12) inosservanza, da parte del depositario, delle condizioni di conservazione previste dalle disposizioni dettate da AG.E.A.
 Nel periodo di sospensione il depositario dovra' comunque attuare tutte   le   operazioni  necessarie  all'ottimale  conservazione  del prodotto gia' stoccato.
 In  caso  di inottemperanza a tali disposizioni si applichera' il disposto di cui al punto 4) del successivo art. 11.
 Per  quei  depositari  che operano in qualita' di coordinatori di singoli  soggetti,  il  provvedimento  di sospensione sara' comminato alla  singola  struttura  periferica,  salvo  nei  casi  contestabili direttamente al depositario medesimo.
 |  |  |  | Art. 11. Cancellazione dall'Albo
 Sono  cancellati  dall'Albo i depositari per i quali si verifichi uno dei seguenti casi:
 1)   fallimento,   liquidazione   o   cessazione  di  attivita' d'impresa;
 2)  condanna, passata in giudicato, per taluno dei reati di cui al  punto  2)  del  precedente  art.  10  a  carico  dei soggetti ivi indicati;
 3)  applicazione definitiva, a carico dei soggetti medesimi, di una  delle  misure  di  sicurezza  comminate  dall'art. 3 della legge 27 dicembre  1956, n. 1423, e successive integrazioni e modifiche, di cui  all'art.  10  della legge n. 575 del 1965, cosi' come sostituita dall'art.   3   della  legge  19 marzo  1990,  n.  55,  e  successive modificazioni ed integrazione all'art. 19 della legge n. 646 del 1982 ed all'art. 2 della legge n. 936 del 1982;
 4)  grave,  reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione del servizio  di  deposito  come specificato nel relativo contratto anche considerando le specifiche del precedente articolato e del successivo allegato A;
 5) per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'art. 9;
 6)  recidiva  o  particolare gravita' nei casi di cui ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo precedente;
 7)  certificazione negativa, relativa agli ultimi due paragrafi del   precedente  art.  8,  o  in  adempimento  di  quanto  stabilito dall'AG.E.A.  nel  provvedimento  di sospensione di cui al precedente art. 10.
 La  cancellazione  dall'Albo,  che  puo' essere disposta anche su richiesta  dell'interessato  per causa di forza maggiore, comporta in ogni   caso   l'addebito   allo   stesso   delle  spese  connesse  al trasferimento del prodotto, nonche' quelle relative alla procedura di cancellazione dall'Albo.
 Per  quei  depositari  che operano in qualita' di coordinatori di singoli  soggetti  detentori, il provvedimento di cancellazione sara' comminato   alla   singola   struttura   periferica,   salvo  i  casi riconducibili   direttamente   a   responsabilita'   del  depositario medesimo.
 |  |  |  | Art. 12. Sanzioni
 I  provvedimenti  di  sospensione  e cancellazione dall'Albo sono adottati  dal  Consiglio  di amministrazione su proposta dell'ufficio Albo dei depositari.
 Il  procedimento  sanzionatorio ha inizio con la contestazione al depositario,  da  parte  dell'ufficio  Albo dei depositari, dei fatti addebitati  e  la  contestuale fissazione del termine di venti giorni per proporre controdeduzioni.
 In  caso  di controdeduzioni insoddisfacenti o in caso di mancato rispetto   del   suddetto  termine  perentorio,  l'ufficio  Albo  dei depositari  propone  il  provvedimento  sanzionatorio al consiglio di amministrazione.
 I  provvedimenti di cui al primo comma del presente articolo sono immediatamente notificati all'interessato e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 |  |  |  | Art. 13. Norme transitorie
 Dalla  data  di  pubblicazione  del  presente regolamento tutti i soggetti interessati dovranno presentare domanda di iscrizione.
 I  soggetti  che  attualmente  svolgono l'incarico di depositario potranno  continuare ad esercitarlo fino al termine della campagna di commercializzazione  in  corso,  momento in cui dovranno essere state regolarizzate  le  loro  posizioni nell'albo dei depositari ed in cui dovra' essere stipulato un nuovo contratto di deposito.
 Tali  operatori dovranno integrare i requisiti posseduti all'atto dell'iscrizione   con   quelli  previsti  e  richiesti  dal  presente regolamento.    La   mancata   presentazione   della   documentazione integrativa  entro  il  termine  di  trenta  giorni  precedenti  alla scadenza    della    campagna    di    commercializzazione   comporta l'annullamento dell'iscrizione gia' presente.
 Restano valide le domande gia' presentate ai sensi del precedente regolamento di cui al successivo art. 14.
 L'A.G.E.A.,  previa  formale  contestazione da parte dell'ufficio dell'Albo, puo' attivare la sospensione delle procedure di iscrizione degli  operatori  che,  pur essendo stati riconosciuti idonei in fase istruttoria,  hanno in corso controversie con l'Agenzia (e l'ex AIMA) in  relazione  ad  elementi  che  possano  mettere  in discussione il rapporto fiduciario.
 |  |  |  | Art. 14. Abrogazione
 Dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica  italiana  del presente regolamento si intende abrogato il regolamento  dell'Albo  dei depositari dell'A.G.E.A. pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 19 settembre 2001.
 |  |  |  | Allegato A 
 Requisiti  tecnici  per l'iscrizione all'Albo dei depositari A.G.E.A. per ciascun settore merceologico
 
 Riferimenti identificativi generali.
 Magazzino:   ubicazione  dell'impianto  (indirizzo  completo  e/o riferimenti catastali) ossia unita' di deposito.
 Sottomagazzino:  sotto  unita'  di  deposito  (magazzini  piani o perimetrazioni siti all'interno del magazzino).
 Localizzazione:  sotto  unita'  di  deposito contenente la stessa qualita'  di prodotto (celle frigorifere, singoli silos, botti, tini, serbatoi,  cisterne  o  vasche  poste  all'interno  di  ogni  singolo sottomagazzino).
 Tutti  gli  impianti  di  deposito  e  conservazione dei prodotti devono  soddisfare preliminarmente alle norme e prescrizioni previste dalle  leggi  vigenti  in materia igienico-sanitaria, ambientale e di sicurezza,    oltre    alle   specifiche   caratteristiche   tecniche espressamente riportate per ciascuna delle categorie merceologiche di seguito elencate. I locali devono essere conformi alle norme edilizie ed  urbanistiche  ed  essere muniti di certificati di agibilita' e di conformita' alle norme antincendio.
 Ogni  impianto di deposito e conservazione, che trovasi collocato al  piano  terra, dovra' essere sopraelevato dal terreno di almeno cm 50.
 Ogni  impianto  di deposito e conservazione che non possieda tale requisito deve essere dotato di attrezzature ed opere ritenute idonee dall'Agenzia  (es. canalizzazioni e pompe di aspirazione) per evitare conseguenze   dannose   e,   comunque   adeguate  per  assicurare  la conservazione  del  prodotto  rispetto  ad  eventi  atmosferici e/o a deterioramenti.
 Tutti  i  magazzini,  posture,  serbatoi,  silos  ecc.,  iscritti all'Albo, rimangono nella disponibilita' del depositario e saranno da questi  messi  a disposizione dell'A.G.E.A. entro il termine indicato dall'Agenzia con lettera di preavviso, tramite raccomandata a/r.
 Il  predetto termine da determinarsi in relazione alle specifiche del  prodotto  da  conservare  e  dei  magazzini da utilizzare, sara' precisato nel contratto tipo per settore.
 Il  termine  non potra' comunque essere inferiore a trenta giorni dalla data di ricevimento del predetto preavviso.
 Tutti  i magazzini, posture, serbatoi, silos ecc. dovranno essere identificati  in  loco,  secondo la codifica indicata dall'AG.E.A. ed essere  dotati  di  apposito  cartello,  stabilmente  e  visibilmente affisso alla struttura con le seguenti indicazioni:
 A.G.E.A. Denominazione depositario
 Matricola n.
 Localizzazione n.
 Magazzino n.
 Sottomagazzino n.
 Tipo prodotto (e varieta' ove occorra).
 Campagna di commercializzazione, e se comunitario o nazionale.
 Quantita' (con relativa unita' di misura).
 I  prodotti  relativi  a  varie  campagne  di commercializzazione dovranno  essere stoccati per singola campagna (tranne per il settore alcolevinico).
 Tutti  i  magazzini  dovranno  essere  forniti di idonei impianti antincendio   e  di  illuminazione,  di  opportuno  piazzale  per  la movimentazione  merci  in  relazione alla capacita' di stoccaggio del prodotto,  nonche'  di  opportuno  impianto  antifurto  o servizio di vigilanza.
 L'AG.E.A.  provvede  direttamente,  o  con  propri  incaricati, a sigillare le localizzazioni.
 I)  Categoria  cereali:  (compresi  granella  anche di leguminose destinata  ad  alimentazione  del  bestiame,  nonche'  semi oleosi da disoleare   ed  ogni  altro  prodotto  similare  da  conservare  alla rinfusa).
 Magazzini  piani  o  silos metallici di capacita' complessiva non inferiore  a  tonnellate  1000  con  capacita' di entrata o di uscita giornaliera  non  inferiore  ad  un  ventesimo della capacita' totale (detta  capacita'  di  movimentazione  va specificata nella relazione tecnica).
 Nei  magazzini  piani  i  cumuli di granella devono avere altezze tali  da  garantire la areazione delle masse, ma non possono comunque superare i 5 metri e devono essere spianati in superficie.
 Le  conseguenti  cubature  di  detti  magazzini  saranno  percio' definite in base ad un'altezza massima di metri 5.
 Ogni  magazzino dovra' essere fornito di adeguato numero di sonde termiche disposte sul fondo, al centro e sulla superficie delle masse di granella.
 Ai  fini  dell'ottimale  conservazione del prodotto nei magazzini piani,  in cui non e' in funzione un impianto di refrigerazione delle masse o un sistema di movimentazione automatica, deve essere lasciata disponibile  un'idonea area per lo spostamento delle masse stesse, da non  considerare  nel  computo del conteggio dell'effettiva capacita' ricettiva del magazzino.
 Le  operazioni di disinfestazione andranno comunicate all'AG.E.A. almeno cinque giorni prima della loro effettuazione.
 I   magazzini  dovranno  avere  la  disponibilita'  di  strutture necessarie  per  le attivita' amministrative e laboratorio di analisi in grado di misurare, in particolare, il tasso di proteine e l'indice di caduta di Hagber.
 Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle localizzazioni  dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unita' di peso e in metri cubi.
 II)  Categoria  carni: (comprendente carni bovine, suine ed ovine con o senza osso, presentate in carcasse, mezzane o quarti).
 I  centri  frigoriferi,  di  capacita' non inferiore a tonnellate 100,  devono  disporre  di  idonei locali ed attrezzature di ufficio, nonche'  di  magazzini frigoriferi per la conservazione delle carni a temperatura   uguale   o   inferiore   a  -17  °C  con  strumenti  di registrazione della temperatura stessa.
 Le  celle  frigorifere  dovranno  essere  collegate  ad un gruppo elettrogeno  con apparato automatico di continuita' tale da garantire l'efficienza  del  sistema  di  raffreddamento  in  caso  di  mancato approvvigionamento  di rete (tale possibilita' dovra' essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).
 In  alternativa  al  predetto  gruppo  elettrogeno, devono essere presentate prove di decadimento della temperatura delle celle messe a disposizione   dell'A.G.E.A.   ed  effettuate  da  personale  tecnico abilitato.
 Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle localizzazioni  dovranno essere indicate, nella relazione tecnica, in unita' di peso ed in metri cubi.
 Qualora  l'impianto  fosse  sprovvisto di tunnel di congelamento, dovra'  essere  indicato  il  piu' vicino centro convenzionato per il congelamento delle carni.
 III)  Categoria  olii  vegetali:  (comprendente  olio  di  oliva, nonche' ogni altro olio destinato ad uso alimentare).
 Il magazzino, di capacita' complessiva non inferiore a tonnellate 200  di  prodotto,  deve essere dotato di idonea recinzione esterna e separato dagli impianti di produzione.
 Le posture e/o vasche interrate o sopraelevate, ovvero i serbatoi debbono   essere   comunque  ubicati  all'interno  del  magazzino  di conservazione;   sono   ammessi   serbatoi   esterni   solo   per  la conservazione di olio di sanza ed olii lampanti.
 Le  capacita' relative agli olii di oliva extra vergini e vergini rispetto  ad olii di diversa natura andranno specificate in domanda e nella  relazione  tecnica (per olii extra vergini e vergini, potranno essere   considerati   idonei   solo   contenitori   non  esposti  ad irraggiamento solare diretto).
 L'impianto  deve  inoltre  essere  dotato  di attrezzature per la movimentazione  del  prodotto  non  inferiore  a  tonnellate  25/ora, nonche'  di  sistema  di pesatura al pieno e al vuoto per cisterna ed autocisterna.
 Deve  essere  assicurata la disponibilita' per il magazzino di un laboratorio  idoneo  all'accertamento delle caratteristiche chimiche, fisiche ed organolettiche del prodotto.
 Le posture ed i serbatoi interrati vanno dettagliatamente quotati in  planimetria  e  nei  disegni tecnici per l'esatta definizione dei volumi.
 Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle localizzazioni  dovranno  essere indicate nella relazione tecnica, in unita' di peso ed in metri cubi.
 IV)  Categoria  prodotti  caseari: (comprendente formaggi a pasta dura ed a pasta molle stagionati).
 Magazzino   e  connesse  attrezzature  idonei  ad  assicurare  le condizioni  ambientali  specie di temperatura ed umidita', necessarie alla buona conservazione e/o stagionatura del prodotto.
 Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle localizzazioni  dovranno  essere  indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi.
 V) Categoria burro.
 Magazzino  frigorifero  e  relative  attrezzature,  ovvero  celle frigorifere,  idonei a conseguire il regime di temperatura necessaria per un lungo periodo di conservazione del prodotto.
 Le  celle  frigorifere  dovranno  essere  collegate  ad un gruppo elettrogeno  con apparato automatico in continuita' tale da garantire l'efficienza  del  sistema  di  raffreddamento  in  caso  di  mancato approvvigionamento  di rete (tale possibilita' dovra' essere espressa nella relazione tecnica dell'impianto).
 In  alternativa  al  predetto  gruppo  elettrogeno  devono essere presentate  prove di decadimento della temperatura per le celle messe a  disposizione  dell'AG.E.A.  ed  effettuate  da  personale  tecnico abilitato.
 Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle localizzazioni  dovranno  essere  indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi.
 VI)  Categoria  alcolevinico  e  da  frutta: (comprendente alcool buongusto  con  gradazione non inferiore a 95°, alcool etilico grezzo con gradazione non inferiore a 52°, alcool teste e code non inferiore a   90°   idoneo   allo   stato   in  cui  trovasi  soltanto  per  la denaturazione).
 Locale  di  conservazione  dell'alcool  e  relativa attrezzatura, conforme   ai   requisiti  prescritti  dalle  leggi  finanziarie  che disciplinano  l'esercizio  dei  magazzini  fiduciari  e sussidiari di fabbrica, nonche' dei magazzini di invecchiamento.
 Non  sono  ammessi  contenitori che possano provocare alterazioni organolettiche  e/o  della  qualita'  del  prodotto in essi stoccato, fatta eccezione per i tini in legno destinati all'invecchiamento.
 I  magazzini  devono avere complessivamente una capacita' pari ad almeno   ettolitri   3.000   e   la  possibilita'  di  movimentazione giornaliera pari a non meno di ettolitri 2.000.
 Le   capacita'   dei   magazzini   dei   sottomagazzini  e  delle localizzazioni  dovranno essere indicati, nella relazione tecnica, in unita'  di  volume  (ettolitri),  allegando  alla  stessa copia delle relative tabelle di taratura.
 VII)  Categoria  tabacco:  (comprendente  tabacco condizionato in colli, o greggio in foglia secco sciolto).
 Il magazzino deve possedere i seguenti requisiti:
 a) contenere   un   locale   idoneo   alla   perizia   ed  alla conservazione  di  non  meno  di 150 tonnellate di tabacco in foglia, presentato  in  balle  provvisorie, ovvero per il tabacco in colli di non meno di 150 tonnellate se presentato in balle o in ballette. Tali capacita'  dovranno  essere  descritte  nella  relazione  tecnica, in unita' di peso e metri cubi;
 b) contenere,  inoltre,  locali accessori ad uso ufficio per la separazione e distinzione di colli da periziare, per l'isolamento dei campioni  e  per  il  deposito  di  materiali e sostanze per la lotta antiparassitaria;
 c) essere ubicato, compresi i locali di cui al precedente punto b),  in  struttura  lontana  almeno metri 50 da abitazioni civili per l'autorizzazione   ASL   a  trattamenti  da  effettuare  con  fosfina sottotelo;
 d) avere  un'altezza  utile  dei  locali di almeno metri 5, per stoccaggio  a  6  file,  con  campate  ampie  (almeno metri 15) senza pilastri;
 e) essere  dotato di finestre di areazione posizionate in alto, a  luce non molto ampia, con infissi mobili e dispositivo di apertura automatico;
 f) avere pareti lisce, senza anfratti che possano consentire la deposizione di uova di parassiti ed accumulo di polvere;
 g) avere  un  pavimento  in cemento ben livellato, senza crepe, per eventuali disinfestazioni sottotelo;
 h) avere un'illuminazione artificiale sufficiente;
 i) avere porte di accesso di dimensioni adeguate per operazioni di carico e scarico all'interno o, in alternativa adeguate tettoie di servizio per le suddette operazioni;
 l) essere  dotato  di  bilico  di  pesa  a ponte, di tettoia di disimpegno   e   di   un  ufficio  per  la  tenuta  di  documenti  ed attrezzature;
 m) essere   dotato  di  umidimetro  con  relativi  accessori  e dispositivi  di  monitoraggio  circa la presenza di insetti parassiti (tarlo, efestia);
 n) l'eventuale sala per la ricarica dei carrelli elettrici deve essere separata dai locali di stoccaggio del prodotto;
 o) per   la   conservazione   dei   tabacchi   della   varieta' subtropicali,  la  superficie  dei  locali  deve  essere almeno metri quadri  400,  le apparecchiature di termoidroregolazione devono poter realizzare  la  temperatura  costante  di  21/25  °C  ed una umidita' relativa dell'ambiente dell'85/90% (tali possibilita' dovranno essere indicate nella relazione tecnica dell'impianto).
 Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle localizzazioni  dovranno  essere indicate, nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi.
 VIII)  Categoria mangimi: (comprendente farina e polvere di latte ed ogni altro mangime sotto forma farinosa allo stato specifico).
 Il   magazzino   di   conservazione,  collegato  con  imprese  di trasformazione,  di  capacita'  non  inferiore  a  tonnellate  100 di prodotto,  deve  essere  caratterizzato  da  basso  grado di umidita' ambientale   e   da  sufficiente  ventilazione  con  possibilita'  di movimentazione  giornaliera  della merce pari ad 1/10 della capacita' del magazzino stesso.
 Le  capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni  dovranno  essere  indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi.
 IX) Categoria zucchero.
 I  silos  ed  i magazzini di conservazione del prodotto, sia allo stato sfuso che confezionato in colli di diversa natura, di capacita' non  inferiore a tonnellate 2.000 devono essere conformi ai requisiti prescritti  dall'art.  1  del regolamento CEE n. 2103/77 e successive modificazioni ed integrazioni.
 Inoltre  le strutture abilitate alla conservazione dello zucchero devono essere esenti da infiltrazioni di polvere e di fumo, offerenti tutte le garanzie di tenuta alle intemperie e all'umidita', riservate esclusivamente  alla  conservazione  dello zucchero, munite di idonea installazione  di  pesatura  per la determinazione delle quantita' di prodotto  stoccate, fornite di procedimenti di climatizzazione adatti ad assicurare la perfetta conservazione dello zucchero nel tempo.
 Le   capacita'   dei   magazzini,   dei  sottomagazzini  e  delle localizzazioni  dovranno  essere  indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi.
 X)  Categoria  ortofrutticoli e patate a conservazione naturale o frigoconservati.
 Magazzini  piani  in muratura in corpo unico o divisi in celle di capacita'  non inferiore a tonnellate 100, dotati di attrezzature per lo  stoccaggio  dei  prodotti  che  deve  avvenire in maniera tale da consentire  l'opportuna  movimentazione  ed  areazione  del  prodotto stesso.
 Le   strutture  murarie  del  magazzino  devono  essere  tali  da assicurare  il  mantenimento,  all'interno  del magazzino, di un buon grado  di  umidita'.  Il  magazzino  deve,  inoltre, essere dotato di attrezzature   per   la   pesatura   del  prodotto,  nonche'  per  la movimentazione  di  entrata  e di uscita dello stesso che deve essere pari ad almeno 1/10 della capacita' del magazzino stesso.
 Ove  per  particolari  prodotti,  sia prevista l'utilizzazione di celle  frigorifere,  queste  dovranno  essere  collegate ad un gruppo elettrogeno  con apparato automatico di continuita' tale da garantire l'efficienza  del  sistema  di  raffreddamento  in  caso  di  mancato approvvigionamento  di  rete (tale possibilita' dovra' essere esposta nella relazione tecnica dell'impianto).
 Le  capacita' dei magazzini, dei sottomagazzini e delle eventuali localizzazioni  dovranno  essere  indicate nella relazione tecnica in unita' di peso ed in metri cubi.
 |  |  |  | Disciplinare  permanente  sulle  condizioni generali del contratto di deposito relative alle operazioni esecutive di intervento nel mercato agricolo.
 Art. 1.
 Inquadramento
 Gli  interventi di commercializzazione dei prodotti agricoli sono disciplinati   dalle  leggi  dello  Stato,  nonche',  per  i  settori merceologici  per i quali esiste un'organizzazione comune di mercato, da regolamenti dell'Unione europea.
 In  relazione  al  presente  disciplinare si fa rinvio alle norme contenute  nel  Regolamento di determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione all'Albo dei depositari dell'A.G.E.A.
 Art. 2.
 Affidamento incarichi
 Per   ciascun  settore  merceologico  l'A.G.E.A.  si  avvale  dei soggetti  iscritti  all'Albo  dei  depositari,  tenendo  conto  delle rispettive capacita' operative sul piano territoriale, entro i limiti derivanti  dalle  specifiche  esigenze  organizzative  e  strutturali dell'intervento,  con l'obiettivo di ottimizzare la conservazione dei prodotti   stoccati  attraverso  la  predisposizione  di  un'apposita procedura  informatizzata  e  tracciata  che  assicuri  una  puntuale definizione delle varie fasi dello stoccaggio, ivi compresa quella di liquidazione dei compensi. (art. 1).
 Art. 3.
 Obblighi del depositario
 Dalla  data  di  stipulazione  del  contratto  di affidamento del servizio,   il   depositario  e'  tenuto  a  mettere  a  disposizione dell'Agea,   nell'ambito   dei   magazzini   iscritti   all'albo,  le localizzazioni  prescelte,  salvo  quanto  diversamente  espresso  da A.G.E.A.  Il depositario e', altresi' tenuto a curare, in conformita' alle  disposizioni  ed alla presenza dell'Agea o di suoi delegati, le operazioni  di  ricevimento,  di  conservazione  e di uscita dei vari prodotti,   nel   rispetto   pieno   della  corrispondente  normativa comunitaria  e  nazionale  per  il  settore  merceologico, nei limiti quantitativi e qualitativi della merce e per i magazzini elencati nel contratto medesimo.
 Il  depositario, al fine di consentire la tracciabilita' di tutti i  processi  di  stoccaggio,  dovra' utilizzare un apposito programma informatico fornito dall'A.G.E.A.
 L'eventuale  e  temporanea  inagibilita'  del  magazzino  o delle localizzazioni  deve essere immediatamente comunicata dal depositario all'Agea per le successive decisioni, indicandone le cause ed i tempi tecnici  necessari al relativo ripristino, fermo restando la facolta' dell'A.G.E.A. di valutare la congruita' dei tempi indicati.
 Qualora  dopo  la  stipula  del  contratto  tra  l'A.G.E.A. ed il depositario  del  servizio  sopravvengano  modificazioni  alle  norme comunitarie  e nazionali vigenti in materia, il depositario e' tenuto ad  osservarle  in  conformita'  alle  istruzioni  dell'A.G.E.A. e se necessario,   l'A.G.E.A.   stessa  procedera'  all'adeguamento  delle condizioni  contrattuali,  che  il  depositario dovra' accettare pena risoluzione del contratto stesso.
 Art. 4.
 Ammissibilita' dei prodotti all'intervento
 Per  ciascun  prodotto oggetto d'intervento l'AG.E.A., sulla base della  normativa  vigente,  fissa  mediante apposito disciplinare che formera'   parte   integrante  del  contratto  di  deposito  e  sara' pubblicato  prima  dell'inizio  delle  operazioni  di  intervento,  i requisiti  qualitativi  e  merceologici  in base ai quali il prodotto stesso e' ammissibile all'intervento, nonche' le quantita' minime che possono   essere   conferite   in   ciascun  centro  territoriale  di intervento.
 Art. 5.
 Conferimenti
 Ogni  offerta  di  conferimento  di  prodotto  all'intervento  e' oggetto  di  domanda  scritta,  secondo  apposito modello predisposto dall'A.G.E.A., indirizzata all'A.G.E.A. stessa.
 La   domanda,   oltre   alle  indicazioni  del  nome,  cognome  o denominazione  sociale, C.F. e P. I.V.A. ed indirizzo dell'offerente, alla  quantita'  e  qualita' della merce offerta all'intervento, deve anche  contenere  l'esatta ubicazione del magazzino di giacenza della merce  offerta,  nonche'  la  documentazione  comprovante  il diritto dell'offerente  a  conferire  all'intervento  e l'origine della merce stessa.   Spetta   comunque   all'A.G.E.A.   A  l'individuazione  del depositario  e del magazzino e le localizzazioni presso cui conferire i prodotti di intervento.
 La  domanda  puo'  essere  formulata  ed inoltrata dai produttori anche  per  il  tramite  delle  associazioni  o  cooperative  cui  il produttore aderisce.
 L'A.G.E.A.  puo'  consentire  a tale richiesta tenuto conto della capacita'   di  ricezione  delle  strutture  cosi'  individuate,  con riferimento al bacino di utenza.
 L'A.G.E.A., entro due giorni lavorativi dalla data di ricevimento dell'offerta  di  conferimento, comunica al depositario incaricato ed al  conferente  l'accettazione  dell'offerta,  unitamente ai tempi ed alle modalita' di consegna del prodotto.
 Qualora,  per motivi di in capienza od inagibilita' del magazzino indicato  dall'A.G.E.A.  oppure per contestazione delle condizioni di consegna comunicate, il depositario non fosse in grado di prendere in consegna  la merce, il depositario medesimo ne informa immediatamente l'A.G.E.A. che adotta dirette decisioni sulla presa in consegna.
 La   quantita'   di  prodotto  da  conferire  deve,  a  cura  del conferente,   essere   consegnata   franco   veicolo   magazzino  del depositario,  non  scaricata  se  alla  rinfusa  o,  se  specificata, consegnata alla banchina di detto magazzino.
 Alle  operazioni  materiali  di  entrata della merce in magazzino deve  provvedere  il  depositario in presenza del personale AG.E.A. e del  conferente  o,  in  sua  assenza, da chi esegue materialmente la consegna e che si intende senz'altro delegato alla consegna medesima.
 Il  verbale  e'  sottoscritto  dal  depositario, dal conferente e dall'A.G.E.A.
 In  caso  di  contestazione tra le parti in ordine alla qualita', alle  condizioni  ed  alle  caratteristiche  della  merce  offerta in vendita,  saranno  prelevati  in contraddittorio tra le parti stesse, gli usuali campioni o, se necessario, a seconda della merce, l'intera partita  in  contestazione, che verranno sottoposti ad un laboratorio di  analisi designato dall'A.G.E.A., nei modi precisati nel contratto di  deposito.  I campioni rappresentativi per l'analisi da effettuare in caso di contestazione sono prelevati secondo le norme previste dai metodi  ufficiali  di  analisi  per  i  prodotti  agricolo-alimentari approvati dal Ministero per le politiche agricole e forestali.
 I risultati delle analisi sono vincolanti per le parti e le spese sono a carico della parte soccombente.
 Nel  caso in cui la merce non sia conforme ai requisiti richiesti il   conferimento  all'intervento  non  ha  luogo  e  l'offerente  e' obbligato  a  ritirare  la  merce medesima con pagamento a suo carico delle spese di entrata e di uscita dal magazzino, nonche' delle spese di sosta della merce a favore del depositario.
 Alle  operazioni  di  entrata  ed  alla fase del prelevamento dei campioni,  ferme  restando  le  competenze  in  precedenza  previste, assiste  di  norma  il  personale  dell'A.G.E.A.  o suoi delegati che attesteranno  la conformita' alle disposizioni vigenti delle suddette operazioni.
 L'entrata in magazzino e' attestata da apposita bolletta di presa in  consegna, redatta in tre esemplari con firme in originale su ogni esemplare,  di  cui uno deve essere trattenuto dal depositario presso il  magazzino  in cui e' stato preso in consegna il prodotto, uno dal conferente ed uno dall'A.G.E.A.
 Art. 6.
 Copertura assicurativa
 Il depositario del servizio provvede alla buona conservazione del prodotto   acquistato   dall'A.G.E.A.,   adottando  tutte  le  misure necessarie  per  evitare  scondizionamento  e  perdita  del  prodotto stesso,   ed   e'   obbligato  a  costituire  la  relativa  copertura assicurativa nella misura determinata dal contratto di deposito.
 Egli  non  risponde pero' delle perdite quantitative per cali e/o dispersioni,  dovute  a  cause  naturali, comprese entro il limite di tolleranza  stabilito  dalle  normative  comunitarie  e nazionali per ciascun  prodotto,  nonche'  delle alterazioni naturali derivanti dal decorrere del tempo, preventivamente comunicate all'Agenzia.
 La  copertura  assicurativa del prodotto dovra' essere stipulata, in  esclusivo  riferimento alle polizze tipo, predisposte per ciascun prodotto  dall'A.G.E.A., che provvedera' a trasmetterle ai depositari prima della stipula del contratto di deposito.
 Non  potra'  essere  stipulato  alcun  contratto  di  deposito in assenza  di  regolare  polizza  sottoscritta dalle parti e redatta in conformita' allo schema tipo sopra specificato.
 Il  depositario,  a dimostrazione della costituzione di copertura assicurativa,  dovra'  presentare  all'A.G.E.A.,  entro 15 giorni dal termine  iniziale  per  il  pagamento  del  premio,  la  quietanza di avvenuto pagamento integrale del relativo premio dovuto.
 L'esclusivo beneficiario della polizza e' l'A.G.E.A. per la parte relativa al prodotto immagazzinato. Ogni danno non riconosciuto dalle compagnie  assicuratrici,  per  qualsivoglia  motivo,  dovra'  essere risarcito dal depositario direttamente all'A.G.E.A.
 Il  depositario risponde del proprio operato e di quello dei suoi dipendenti  per  l'espletamento  delle  funzioni di deposito ed a tal fine deve rilasciare idonee garanzie.
 Immediatamente  dopo  l'emissione  della  bolletta  di  presa  in consegna, il depositario dovra' prestare, a favore dell'A.G.E.A., una garanzia  sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria (a prima richiesta e senza eccezioni, rilasciata da soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107  del  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche  ed  integrazioni)  di  valore  pari ad una percentuale del corrispettivo   valore   di   acquisto  della  merce  introdotta  nel magazzino;  detta  percentuale verra' determinata, per campagna e per prodotto, dal Consiglio di amministrazione dell'A.G.E.A. e, comunque, non  potra'  essere  inferiore al 30% del predetto valore di acquisto della merce depositata e presa in consegna.
 Sono ammesse polizze fluttuanti.
 Le  quantita'  acquistate  debbono essere custodite nei magazzini impegnati  con  il  contratto  di  affidamento del servizio e debbono essere  tenute  ordinatamente collocate distintamente per varieta' di prodotto   e,  qualora  previsto  dalla  normativa  comunitaria,  per campagna   (come   riportato   nella   tabella  «A»  del  regolamento concernente  l'albo  dei  depositari),  al fine di consentire in ogni momento  oltre  che  l'esecuzione  delle  necessarie  misure di buona conservazione  del  prodotto, l'accertamento quantitativo delle masse ed  il  controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto medesimo.
 Il   depositario   deve   dare  comunicazione  all'AG.E.A.  delle operazioni  poste  in  essere  per  assicurare la buona conservazione della  merce.  Nell'apposita  dettagliata  relazione sono indicate in particolare le date di svolgimento delle relative operazioni.
 In  caso  di  negligenza  o  inadempimento nella esecuzione delle operazioni   di   stoccaggio,   tali   da   compromettere   la  buona conservazione di prodotto, l'A.G.E.A. potra' procedere oltre che alla sospensione   temporanea   od   alla   cancellazione   dall'Albo  dei depositari,  alla  risoluzione  in  danno  del contratto, con accollo all'inadempiente di tutti i danni.
 Art. 7.
 Vendita del prodotto
 La vendita del prodotto acquistato dall'A.G.E.A. e conservato dal depositario in esecuzione dell'incarico, e' disposta dall'Agenzia che provvede,  direttamente  o  tramite  propri incaricati, alla totale o parziale rimozione dei sigilli.
 Le  consegne  del  prodotto  ceduto dall'A.G.E.A. sono effettuate alla  condizione di merce resa, caricata dal depositario, sul veicolo dell'acquirente  alla banchina del magazzino di consegna, oppure, per le merci specificate, alla banchina di detto magazzino.
 Tutte  le  operazioni  relative  alla consegna del prodotto fanno carico al depositario.
 Alle  operazioni  di  consegna  del  prodotto,  ferme restando le competenze   in   precedenza   previste,   assistono   il   personale dell'A.G.E.A.  o  suoi  delegati,  l'acquirente ed il depositario. Il verbale  di  uscita  e'  sottoscritto  dall'Agea,  dal  depositario e dall'acquirente.
 Art. 8.
 Documentazione
 Il   depositario   e'   obbligato  a  fornire  all'A.G.E.A.  dati statistici   e   dimostrazione  documentale  sull'andamento  e  sulle conclusioni delle operazioni d'intervento.
 Un resoconto annuale sullo stato delle scorte, redatto sulla base di modalita' definite dall'Agenzia, deve essere inviato all'A.G.E.A., a  cura  del depositario, entro il 30 ottobre di ciascun anno, per le operazioni svolte dal 1° ottobre dell'anno precedente al 30 settembre dell'anno successivo.
 Entro  il  mese  successivo  a quello di scadenza dei premi delle polizze assicurative, il depositario e' tenuto ad inviare copia delle quietanze effettuate, a conferma dell'avvenuto pagamento.
 Art. 9.
 Compensi
 Al  depositario e' dovuto un compenso riferito al quantitativo di prodotto  preso  in  carico  ed  effettivamente  immagazzinato, nella misura  unitaria  che sara' stabilita nel contratto di affidamento in funzione della giacenza del prodotto stesso in magazzino.
 Al  depositario  sono  dovuti  altresi'  compensi omnicomprensivi delle  spese  di  entrata  fisica  nelle  localizzazioni del prodotto acquistato  dall'Agenzia,  nonche'  i  compensi omnicomprensivi delle spese di uscita fisica dai magazzini del prodotto ceduto nelle misure unitarie stabilite nel contratto, determinate ai sensi del successivo comma.
 L'importo dei predetti compensi verra' determinato in riferimento ai  rimborsi  effettuati  dall'Unione  europea  per  i  vari prodotti giacenti e regolati da apposita O.C.M.
 In   caso   di   Ammasso   pubblico  nazionale  di  prodotti  non disciplinati   da   apposita  O.C.M.,  i  predetti  compensi  saranno determinati con riferimento a similare prodotto assistito da O.C.M.
 Pertanto  le  modalita'  di  pagamento  dei  servizi  di deposito terranno conto del principio della corresponsione di danaro dopo reso il servizio.
 Art. 10.
 Prodotto invenduto
 Il  prodotto  invenduto  al  termine dell'esercizio e' trasferito contabilmente a quello successivo ed alla ulteriore gestione provvede lo stesso depositario del servizio.
 Sono  fatti  salvi diversi criteri di rendicontazione da inserire nei contratti di deposito.
 Art. 11.
 Ispezioni e controlli
 L'A.G.E.A.  puo'  disporre  in ogni momento ispezioni e controlli per   accertare  il  regolare  ed  esatto  adempimento  dell'incarico affidato   al   depositario.  Inoltre,  almeno  una  volta  all'anno, l'A.G.E.A.   effettuera'   i   controlli  previsti  dall'art.  4  del regolamento CE n. 2148/96 e per i quali il depositario dovra' fornire la  massima  collaborazione anche per quanto riguarda le attribuzioni specifiche demandategli dall'allegato III del predetto regolamento.
 Il  depositario  e' responsabile di tutte le discrepanze rilevate tra  i  quantitativi  immagazzinati  e  le  indicazioni contenute nei verbali di entrata ed uscita. Qualora vengano riscontrate mancanze di prodotto  e  se queste superano il/i limite/i di tolleranza (indicati nei  rispettivi contratti), tali mancanze vengono totalmente imputate al depositario come perdita non identificabile.
 Qualora  contesti  i  quantitativi  mancanti, il depositario puo' esigere  la  pesatura  o  la misurazione del prodotto. In tal caso le spese  relative  all'operazione  saranno a suo carico; tuttavia se da essa  risulti  che  i  quantitativi  dichiarati  sono  effettivamente presenti,   oppure   che  lo  scarto  non  superi  il/i  limite/i  di tolleranza,  la  spesa  di  pesatura  o  di  misurazione  e' a carico dell'A.G.E.A.
 Tutti  i documenti contabili ed i verbali redatti in applicazione del  regolamento  CE  2148/96,  limitatamente a quelli per i quali e' richiesta  anche  la firma del depositario, possono essere consultati in  qualunque  momento dagli incaricati dall'Agenzia nonche', a norma del   regolamento   CEE   n.   729/70   del  Consiglio  e  successive modificazioni  e/o  integrazioni, ed in particolare all'art. 9, dagli agenti  incaricati  dalla  Commissione,  tanto presso il titolare dei magazzini quanto presso l'A.G.E.A.
 Art. 12.
 Contratti
 Nei  singoli  contratti di deposito verranno fissate le sanzioni, anche di carattere pecuniario, ivi compresa la sospensione temporanea o  la  cancellazione  dall'Albo  dei  depositari,  connesse a casi di accertate irregolarita' o inadempienze.
 E'  vietata  qualsiasi  forma  di  subappalto  o  di  affidamento gestionale  a terzi delle strutture di cui ai punti 9) e 10) del cap. III dell'art. 9) del regolamento concernente l'Albo dei depositari.
 E'  fatto  divieto  di  altre  utilizzazioni delle localizzazioni oggetto  di contratto di deposito messe a disposizione dell'A.G.E.A., e  dalla  stessa  sigillate, in quanto contenenti prodotti in ammasso pubblico;  i  sigilli  possono  essere  apposti,  tolti  e  riapposti esclusivamente da personale A.G.E.A. o suoi delegati.
 Tali  impropri  utilizzi comporteranno il rigetto della domanda e la cancellazione dall'Albo.
 Nei  contratti  di deposito saranno stabiliti in maniera omogenea per  ciascuna  categoria  merceologica i tempi strettamente necessari per ripristinare la perfetta disponibilita' e quindi la utilizzazione da  parte dell'A.G.E.A. dei magazzini e delle localizzazioni iscritti all'Albo  dei  depositari  per  i  quali  e' stata data in precedenza l'autorizzazione alla utilizzazione da parte del depositario.
 Art. 13.
 Rischi ed oneri
 I   rischi   e  gli  oneri  compresi  quelli  fiscali,  derivanti dall'adempimento  delle  obbligazioni che sono oggetto delle presenti norme,  sono  a  totale  ed  esclusivo  carico  del  depositario  del servizio.
 Art. 14.
 Clausole compromissorie
 Qualsiasi  controversia  dovesse  insorgere  tra l'A.G.E.A. ed il depositario  dovra'  essere  devoluta  alla  competenza  della Camera nazionale  arbitrale,  istituita  con decreto ministeriale n. 743 del 1° luglio 2002.
 Art. 15.
 Ulteriori disposizioni
 Nel  corso  della vigenza del contratto l'A.G.E.A. impartisce, se necessario,   opportune   disposizioni   affinche'   l'attivita'  del depositario  si  svolga  nel pieno rispetto delle norme comunitarie e nazionali.
 Per  quanto non previsto nel presente disciplinare si fa espresso riferimento  a  particolari  specifiche normative vigenti in materia, nonche'  alle disposizioni del codice civile sul «deposito regolare», e, in quanto applicabili, a quelle previste dal codice stesso e dalla normativa speciale sul «deposito nei magazzini generali», fatte salve le   eventuali   eccezioni  espressamente  previste  dalla  normativa comunitaria.
 
 Avvertenza:   Il  Regolamento  e  il  Disciplinare  pubblicati  nella presente  Gazzetta  Ufficiale,  sono stati approvati con delibera del Consiglio  d'amministrazione  dell'A.G.E.A.,  n.  60  del 17 dicembre 2004.
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