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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004 |  | Riclassificazione  della specialita' medicinale «Oxycontin», ai sensi dell'articolo 8,  comma 10,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 27). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito,  nella  legge  24 novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245  recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titoli di autorizzazioni;
 Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della  Direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del 5 aprile 2000 con il quale la societa' Napp Laboratoires  Ltd  e'  stata  autorizzata all'immissione in commercio della  specialita'  medicinale  «Oxycontin»  nelle  confezioni e alle condizioni di seguito riportate:
 28  compresse  a rilascio prolungato 10 mg in blister - A.I.C. n. 034435014/M (in base 10) - Classe «C»;
 28  compresse  a rilascio prolungato 10 mg in flacone - A.I.C. n. 034435040/M (in base 10) - Classe «C»;
 28  compresse  a rilascio prolungato 20 mg in blister - A.I.C. n. 034435077/M (in base 10) - Classe «C»;
 28  compresse  a rilascio prolungato 20 mg in flacone - A.I.C. n. 034435103/M (in base 10) - Classe «C»;
 Vista la domanda presentata in data 1° ottobre 2002 con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico-scientifica del 15 dicembre 2004;
 Vista  la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 deI Consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La  specialita'  medicinale  OXYCONTIN  (ossicodone  cloridrato) e' stata classificata come segue:
 Confezione:
 28  compresse  a rilascio prolungato 10 mg in blister - A.I.C. n. 034435014/M (in base 10);
 classe di rimborsabilita': «A»;
 prezzo ex factory I.V.A. esclusa 10,50 euro;
 prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 17,33 euro;
 28  compresse  a rilascio prolungato 10 mg in flacone - A.I.C. n. 034435040/M (in base 10);
 classe di rimborsabilita': «A»;
 prezzo ex factory I.V.A. esclusa 10,50 euro;
 prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 17,33 euro;
 28  compresse  a rilascio prolungato 20 mg in blister - A.I.C. n. 034435077/M (in base 10);
 classe di rimborsabilita': «A»;
 prezzo ex factory I.V.A. esclusa 20,71 euro;
 prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 34,18 euro;
 28  compresse  a rilascio prolungato 20 mg in flacone - A.I.C. n. 034435103/M (in base 10);
 classe di rimborsabilita': «A»;
 prezzo ex factory I.V.A. esclusa 20,71 euro;
 prezzo al pubblico I.V.A. inclusa 34,18 euro.
 Limitatamente  ai  pazienti  affetti  da dolore moderato o grave in corso  di  patologia  neoplastica o degenerativa secondo le modalita' prescrittive  della  legge  n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle Regioni e delle province autonome.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 RMR  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  ministeriale  a ricalco:  decreto  del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.
 RMS   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  speciale  per indicazioni non rimborsate.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 La  presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sara' notificata  alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 23 dicembre 2004
 Il direttore generale: Martini
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