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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |  | DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004 |  | Riclassificazione  della specialita' medicinale «Triquisic», ai sensi dell'articolo  8,  comma  10,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 24). |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
 Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30  settembre  2003, n. 269, convertito  nella  legge  24  novembre  2003,  n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;
 Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre  2004,  n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;
 Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;
 Visto il decreto legislativo n. 178/1991;
 Vista  la  legge  24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi  di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;
 Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 Vista  la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela  sanitaria  delle  attivita'  sportive e della lotta contro il doping»;
 Visto  l'art.  7,  comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e successive modificazioni ed integrazioni;
 Visto  l'art.  48,  comma  33,  legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone  la  negoziazione  del  prezzo  per i prodotti rimborsati dal Servizio    sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari   di autorizzazioni;
 Visto  il  decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539 «Attuazione della  direttiva  CEE  92/26  riguardante  la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano»;
 Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;
 Vista  la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle  note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  del  18  aprile  2003  con il quale la societa' Grunenthal  GmbH  e'  stata  autorizzata  all'immissione in commercio della  specialita'  medicinale  «Triquisic»  nelle  confezioni e alle condizioni di seguito riportate:
 3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;
 A.I.C. n. 035605017/M (in base 10);
 classe «C»;
 3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;
 A.I.C. n. 035605043/M (in base 10);
 classe «C»;
 3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;
 A.I.C. n. 035605070/M (in base 10);
 classe «C»;
 Vista  la  domanda presentata in data 12 dicembre 2003 con la quale la   ditta   ha   chiesto   la   classificazione,   ai   fini   della rimborsabilita';
 Visto  il  parere  della Commissione consultiva tecnico scientifica del 15 dicembre 2004;
 Vista  la deliberazione n. 7 in data 22 dicembre 2004 del consiglio di  amministrazione  dell'AIFA  adottata  su  proposta  del direttore generale;
 Determina:
 Art. 1.
 Classificazione ai fini della rimborsabilita'
 La   specialita'   medicinale  TRIQUISIC  (buprenorfina)  e'  stata classificata come segue:
 Confezioni:
 3 cerotti da 20 mg 35 mcg/h;
 A.I.C. n. 035605017/M (in base 10);
 classe di rimborsabilita' «A»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 16,59 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 27,38 euro;
 3 cerotti da 30 mg 52,5 mcg/h;
 A.I.C. n. 035605043/M (in base 10);
 classe di rimborsabilita' «A»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 24,57 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 40,55 euro;
 3 cerotti da 40 mg 70 mcg/h;
 A.I.C. n. 035605070/M (in base 10);
 classe di rimborsabilita' «A»;
 prezzo ex factory (IVA esclusa) 30,58 euro;
 prezzo al pubblico (IVA inclusa) 50,47 euro.
 Limitatamente  ai  pazienti  affetti  da dolore moderato o grave in corso  di  patologia  neoplastica o degenerativa secondo le modalita' prescrittive  della  legge  n. 12 dell'8 febbraio 2001 e di eventuali disposizioni delle regioni e delle province autonome.
 Sconto  obbligatorio  del 15% sulle forniture cedute alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale.
 Validita' del contratto 12 mesi.
 |  |  |  | Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura
 RMR  medicinale  soggetto  a  prescrizione  medica  ministeriale  a ricalco:  decreto  del Presidente della Repubblica n. 309/1990 per le indicazioni rimborsate.
 RMS   medicinale   soggetto  a  prescrizione  medica  speciale  per indicazioni non rimborsate.
 |  |  |  | Art. 3. Disposizioni finali
 La  presente determinazione ha effetto dal 1° gennaio 2005, e sara' notificata  alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
 Roma, 23 dicembre 2004
 Il direttore generale: Martini
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