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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 13 dicembre 2004 |  | Determinazione   degli   obiettivi  specifici  per  l'anno  2005,  di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e  di  gas  naturale,  soggetti  agli  obblighi  di  cui  ai  decreti ministeriali  20  luglio 2004, e disposizioni per la Cassa conguaglio per il settore elettrico ai fini dell'attuazione dell'articolo 13 dei medesimi decreti. (Deliberazione n. 213/04). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 13 dicembre 2004;
 Visti:
 la legge 14 novembre1995, n. 481/1995;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di  energia, a sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 Visti:
 la  deliberazione  11 luglio 2001, n. 156/01; la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/01;
 la   deliberazione  27 dicembre  2002,  n.  233/02  (di  seguito: deliberazione n. 233/02;
 la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/03  (di  seguito: deliberazione n. 103/03;
 la   deliberazione   30 gennaio   2004,   n.  5/04  (di  seguito: deliberazione n. 5/04);
 la   deliberazione   14 luglio   2004,  n.  167/04  (di  seguito: deliberazione n. 167/04);
 la   deliberazione  11 novembre  2004,  n.  200/04  (di  seguito: deliberazione n. 200/04);
 Considerato che:
 l'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale elettrico 20 luglio  2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di incremento  dell'efficienza  energetica degli usi finali a carico dei distributori  di energia elettrica nell'anno 2005, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 l'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  del decreto ministeriale gas 20 luglio  2004  determina  gli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio  energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili a carico dei distributori  di  gas naturale nell'anno 2005, ai sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 l'art.  4,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004 stabilisce  che,  fino  all'emanazione dei decreti del Ministro delle attivita'  produttive  di  concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui  al  secondo  capoverso del medesimo articolo, sono soggetti agli obblighi di cui ai medesimi decreti rispettivamente i distributori di energia  elettrica e i distributori di gas naturale che fornivano non meno di 100.000 clienti finali alla data del 31 dicembre 2001;
 l'art.  4,  comma 2, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004 prevede che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del   medesimo  decreto,  che  deve  essere  conseguita  dal  singolo distributore,  e'  determinata  dal  rapporto tra l'energia elettrica distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla propria  rete,  e  da  esso  autocertificata,  e  l'energia elettrica complessivamente  distribuita sul territorio nazionale, determinata e comunicata  annualmente  dall'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita), entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso;
 l'art.  2,  comma 4, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004   stabilisce   che   per   energia   elettrica  complessivamente distribuita sul territorio nazionale si intende la somma dell'energia elettrica  trasportata  ai  clienti  finali,  a  tutti  i  livelli di tensione,   da   tutti   i  soggetti  aventi  diritto  ad  esercitare l'attivita'   di   distribuzione   dell'energia  elettrica  ai  sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi inclusi gli autoconsumi dei medesimi soggetti;
 l'art.  2,  comma 5, del decreto ministeriale elettrico 20 luglio 2004   stabilisce   che  per  energia  elettrica  distribuita  da  un distributore  si  intende  l'energia  elettrica trasportata a tutti i livelli di tensione ai clienti finali connessi alla rete dello stesso distributore,   avente   diritto   ad   esercitare   l'attivita'   di distribuzione dell'energia elettrica ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo  16 marzo  1999,  n.  79, ivi inclusi gli autoconsumi del distributore medesimo;
 l'art.  3,  comma  4, del decreto ministeriale gas 20 luglio 2004 prevede  che la quota degli obiettivi di cui all'art. 3, comma 1, del medesimo decreto, che deve essere conseguita dal singolo distributore e'  determinata  dal  rapporto  tra  la  quantita'  di  gas  naturale distribuita dal medesimo distributore ai clienti finali connessi alla sua  rete,  e da esso autocertificata, e la quantita' di gas naturale distribuita   sul  territorio  nazionale,  determinata  e  comunicata annualmente dall'Autorita', entrambe conteggiate nell'anno precedente all'ultimo trascorso ed espresse in GJ;
 Considerato altresi' che:
 l'art.  14,  comma  2,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce    che   sono   fatti   salvi   i   procedimenti   avviati dall'Autorita',  quelli  in  corso  e  i  provvedimenti emanati dalla medesima  Autorita'  in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 con   deliberazione  n.  233/2002  l'Autorita'  ha  richiesto  ai distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale che servivano piu' di 100.000 clienti finali al 31 dicembre 2001 di autocertificare il  numero  di  clienti  finali  serviti  al  31 dicembre  2001  e il quantitativo  di  energia  elettrica  e  di  gas naturale distribuito annualmente a partire dall'anno 2000;
 a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della   deliberazione  n.  233/2002  l'Autorita'  ha  identificato  i distributori  di  energia  elettrica  e di gas naturale che servivano almeno  100.000  clienti  finali  al 31 dicembre 2001 e dispone delle autodichiarazioni relative al gas naturale distribuito nell'anno 2003 dai  distributori  che  servivano  almeno  100.000  clienti finali al 31 dicembre 2001;
 con   deliberazione  n.  167/2004  l'Autorita'  ha  richiesto  ai distributori  di'  energia  elettrica  che  servivano piu' di 100.000 clienti   finali  al  31 dicembre  2001  di  trasmettere  annualmente all'Autorita'  stessa, a partire dall'anno 2004, l'autocertificazione della   quantita'   di   energia   elettrica   distribuita  nell'anno precedente,   come   definita   dal  decreto  ministeriale  elettrico 20 luglio  2004;  ha  chiesto  al  Gestore della rete di trasmissione nazionale  di trasmettere annualmente all'Autorita' stessa, a partire dall'anno 2004, i dati consuntivi relativi al quantitativo di energia elettrica   complessivamente  distribuito  sul  territorio  nazionale nell'anno precedente, come definito dallo stesso decreto ministeriale elettrico;  ha chiesto alle imprese di trasporto del gas naturale che hanno  impianti di distribuzione interconnessi con le proprie reti di trasmettere  all'Autorita'  stessa,  a partire dall'anno 2004, i dati relativi  alla quantita' di gas naturale transitata presso i punti di interconnessione nell'anno precedente;
 a  seguito delle informazioni e dei dati raccolti in applicazione della deliberazione n. 167/2004 l'Autorita' dispone dei dati relativi all'energia  elettrica  complessivamente  distribuita  sul territorio nazionale   nell'anno   2003,  dei  dati  relativi  al  gas  naturale complessivamente distribuito sul territorio nazionale nell'anno 2003, e  dei dati relativi all'energia elettrica distribuita nell'anno 2003 dai  distributori  che  servivano  almeno  100.000  clienti finali al 31 dicembre 2001;
 l'art.  17,  comma  2, della deliberazione n. 103/2003 stabilisce che  la dimensione commerciale dei titoli di efficienza energetica di cui  all'art.  10 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e' pari a 1 tep e che ai fini dell'emissione dei titoli di efficienza energetica, i risparmi di energia verificati e certificati ai sensi dell'art. 16, comma  16.1  della medesima deliberazione vengono arrotondati a 1 tep con criterio commerciale;
 Considerato infine che:
 l'art.  11,  commi 2 e 4, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 prevede  che  l'Autorita'  verifichi  annualmente il conseguimento da parte  dei  distributori degli obiettivi specifici annuali a ciascuno di essi assegnati ai sensi dei medesimi decreti e commini sanzioni in caso di inadempienza a tali obiettivi;
 l'art.  13,  comma  6,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 prevede  che  il  50%  delle  risorse  di cui al comma 1 del medesimo articolo  e'  destinato, previo parere favorevole del Ministero delle attivita'  produttive  e  del Ministero dell'ambiente, alla copertura dei   costi   di   un   programma   di   campagne  informative  e  di sensibilizzazione  degli  utenti  finali,  eseguite  dalle imprese di distribuzione nel periodo 1° gennaio 2004 - 31 dicembre 2005 e che la ripartizione  delle  risorse  tra  le  imprese di distribuzione tiene conto dell'obiettivo di ciascuna di esse, di cui all'art. 3, comma 4, del medesimo decreto;
 l'art.  13,  comma  8,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 prevede  che l'Autorita' adotti gli opportuni provvedimenti affinche' la  Cassa  conguaglio  per il settore elettrico possa provvedere alla esecuzione delle attivita' ad essa assegnate dal medesimo articolo.
 Ritenuto di:
 determinare  la  quota  degli obiettivi quantitativi nazionali di cui  all'art.  3,  comma  1,  lettera  a),  dei  decreti ministeriali 20 luglio  2004,  che deve essere conseguita dai singoli distributori di  energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti stessi;
 impartire  alla  Cassa  conguaglio  per  il  settore elettrico le disposizioni  affinche'  si  possa  dare attuazione a quanto previsto all'art. 13 dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 Delibera:
 1. Di approvare il seguente provvedimento.
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le definizioni  di  cui  ai  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 e alla deliberazione n. 167/2004.
 |  |  |  | Art. 2. Comunicazione  delle quantita' di energia elettrica e di gas naturale complessivamente distribuite sul territorio nazionale nell'anno 2003 2.1  Ai  fini  della  determinazione  degli  obiettivi specifici di risparmio  di  energia  primaria  a  carico  dei singoli distributori soggetti  agli  obblighi  di  cui  al  decreto ministeriale elettrico 20 luglio  2004  nell'anno  2005,  la  quantita' di energia elettrica complessivamente  distribuita sul territorio nazionale nell'anno 2003 e' determinata pari a 257.090,40 GWh.
 2.2  Ai  fini'  della  determinazione  degli obiettivi specifici di risparmio  di  energia  primaria  a  carico  dei singoli distributori soggetti  agli  obblighi di cui al decreto ministeriale gas 20 luglio 2004  nell'anno  2005,  la quantita' di gas naturale complessivamente distribuita  sul  territorio  nazionale nell'anno 2003 e' determinata pari a 1.301.950.439,00 GJ.
 |  |  |  | Art. 3. Obiettivi  specifici  di  risparmio  di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica e di gas naturale nell'anno 2005
 3.1  Gli  obiettivi  specifici  di  risparmio di energia primaria a carico  dei  distributori di energia elettrica soggetti agli obblighi di  cui  al  decreto  ministeriale elettrico 20 luglio 2004 in quanto aventi al 31 dicembre 2001 un numero di clienti forniti non inferiore a  100.000  sono  di  seguito determinati, arrotondati all'unita' con criterio commerciale:
 |Tonnellate equivalenti di petrolio
 |(Tep) - --------------------------------------------------------------------- AC.E.GA.S S.p.a, Trieste....      |297 --------------------------------------------------------------------- Azienda Energetica S.p.a.,        | Bolzano....                       |340 --------------------------------------------------------------------- AEM Distribuzione Energia         | Elettrica S.p.a,   Milano....     |2827 --------------------------------------------------------------------- AEM Torino Distribuzione S.p.a.,  | Torino....                        |1263 --------------------------------------------------------------------- AMPS S.p.a., Parma....            |336 --------------------------------------------------------------------- ASM Brescia S.p.a., Brescia....   |461 --------------------------------------------------------------------- ACEA Distribuzione S.p.a, Roma....|3897 --------------------------------------------------------------------- Deval S.p.a., Aosta....           |225 --------------------------------------------------------------------- Enel Distribuzione S.p.a.,        | Roma....                          |87849 --------------------------------------------------------------------- Meta S.p.a, Modena....            |359
 3.2  Gli  obiettivi  specifici  di  risparmio di energia primaria a carico dei distributori di gas naturale soggetti agli obblighi di cui al  decreto  ministeriale  gas  20 luglio  2004  in  quanto aventi al 31 dicembre 2001 un numero di clienti forniti non inferiore a 100.000 sono  di  seguito  determinati,  arrotondati  all'unita' con criterio commerciale:
 |Tonnellate equivalente di petrolio
 |(Tep) - --------------------------------------------------------------------- AC.E.GA.S. S.p.a., Trieste....    | 483 --------------------------------------------------------------------- AEM Distribuzione Gas e Calore    | S.p.a,   Milano....               |3391 --------------------------------------------------------------------- AGAC S.p.a., Reggio-Emilia....    |1639 --------------------------------------------------------------------- A.G.E.S. S.p.a., Pisa....         | 847 --------------------------------------------------------------------- AGSM Rete Gas S.r.l., Verona....  | 659 --------------------------------------------------------------------- A.M.Gas S.p.a., Bari....          | 273 --------------------------------------------------------------------- AMG Energia S.p.a., Palermo....   | 210 --------------------------------------------------------------------- AMGA, Azienda Mediterranea Gas e  | Acqua   S.p.a., Genova....        |1181 --------------------------------------------------------------------- AMPS S.p.a., Parma....            |1098 --------------------------------------------------------------------- A.P.S., Azienda Padova Servizi    | S.p.a.,   Padova....              | 875 --------------------------------------------------------------------- ASCO Piave S.p.a., Pieve di Soligo|
 (Treviso)....                   |2266 --------------------------------------------------------------------- ASM Brescia S.p.a., Brescia....   |1022 --------------------------------------------------------------------- Azienda Energia e Servizi S.p.a,  | Torino....                        |2018 --------------------------------------------------------------------- Camuzzi Gazometri S.p.a.,         | Milano....                        |5124 --------------------------------------------------------------------- Compagnia Napoletana di           | Illuminazione e Scaldamento col   | Gas S.p.a., Napoli....            |1445 --------------------------------------------------------------------- Consiag Reti S.r.l., Prato....    |1005 --------------------------------------------------------------------- Enel Distribuzione Gas S.p.a.,    | Milano....                        |3201 --------------------------------------------------------------------- Fiorentina Gas S.p.a., Firenze....|1717 --------------------------------------------------------------------- HERA S.p.a. Bologna....           |4915 --------------------------------------------------------------------- Italcogim Reti S.p.a., Milano.... |1960 --------------------------------------------------------------------- Italgas S.p.a., Torino....        |20215 --------------------------------------------------------------------- META Rete Gas S.r.l., Modena....  |1071 --------------------------------------------------------------------- SGR Reti S.p.a., Rimini....       | 904 --------------------------------------------------------------------- Siciliana Gas S.p.a, Palermo....  | 538
 3.3  Nel  caso  di  trasformazioni,  fusioni o scissioni societarie trova applicazione la disciplina del codice civile.
 |  |  |  | Art. 4. Disposizioni per Cassa conguaglio per il settore elettrico
 4.1  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente  provvedimento, la Cassa conguaglio per il settore elettrico trasmette  all'Autorita', i dati relativi alla risorse finanziarie di competenza,   sino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  decreto ministeriale  elettrico  20 luglio 2004, del Conto oneri derivanti da misure  ed  interventi  per  la promozione dell'efficienza energetica negli  usi  finali  di energia elettrica di cui all'art. 65, comma 1, della deliberazione n. 5/2004.
 2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito Internet.
 3.  Di  trasmettere  il  presente  provvedimento al Ministero delle attivita'  produttive,  al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,  alla Conferenza unificata e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico per le determinazioni di propria competenza.
 Milano, 13 dicembre 2004
 Il Presidente: Ortis
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