Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004
Disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonche' di riserve di capacita' di trasporto, ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica. (Deliberazione n. 224/04).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 20 dicembre 2004;
Visti:
la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 (di seguito: il regolamento n. 1228/2003);
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2;
il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004, recante modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2005 (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorita' in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1999, n. 162/99;
l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n. 168/03);
la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04, recante definizione di strumenti di copertura contro il rischio di volatilita' del corrispettivo di utilizzo della capacita' di trasporto (di seguito: la deliberazione n. 205/04);
la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 214/04, recante parere dell'Autorita' al Ministro delle attivita' produttive sullo schema di decreto recante modalita' e criteri per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
la deliberazione dell'Autorita' 20 dicembre 2004, n. 223/04, recante disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione (di seguito: deliberazione n. 223/04);
Considerato che:
il decreto 17 dicembre 2004 prevede che l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla rete di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla base di offerte di vendita e di acquisto di energia elettrica, per l'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali, che vengano presentate nel mercato elettrico secondo disposizioni dell'Autorita' adottate in coerenza con la vigente struttura e funzionamento di detto mercato; e che con la deliberazione n. 223/04 l'Autorita' ha stabilito che, ai fini dell'attuazione per l'anno 2005 all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003, le congestioni sulla rete di interconnessione siano risolte per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita attualmente in uso, a cadenza oraria e su orizzonte giornaliero, per la risoluzione delle congestioni nel mercato del giorno prima;
il metodo di asta implicita a cadenza oraria su orizzonte giornaliero di cui al precedente alinea, sebbene consenta il raggiungimento di elevati livelli di efficienza, introduce un corrispettivo orario esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere caratterizzato da alta volatilita'; e che a fronte di tale rischio e' richiesta l'introduzione di adeguate coperture (di seguito: le coperture) da attribuire ai clienti finali attivi nell'importazione di energia elettrica;
con la deliberazione n. 205/04, l'Autorita' ha introdotto e disciplinato strumenti di copertura contro il rischio di volatilita' del corrispettivo di utilizzo della capacita' di trasporto tra le zone del territorio nazionale;
le disposizioni di cui allo schema di decreto prevedono, tra l'altro, l'adozione, da parte dell'Autorita', di provvedimenti relativi a strumenti di copertura contro il rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere;
in data 14 dicembre 2004, l'Autorita' ha concluso un accordo con la Commission de regulation de l'energie recante Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n. 1228/2003, si stabilisce, tra l'altro, che i problemi di congestione sulla frontiera elettrica con la Francia siano risolti mediante due procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i relativi quadri legislativi in materia di scambio transfrontaliero di energia elettrica ivi incluso il regolamento n. 1228/2003 e riguardanti la quota di capacita' di trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:
a) per quanto riguarda la Francia, una procedura di asta esplicita;
b) per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita con assegnazione di coperture;
Ritenuto che sia opportuno:
coerentemente alle disposizioni di cui al decreto 17 dicembre 2004:
a) disciplinare l'assegnazione, limitatamente all'ingresso in Italia di energia elettrica importata, nelle more di eventuali integrazioni o perfezionamenti di accordi con le autorita' di regolazione dei Paesi confinanti al fine della definizione di procedure per l'assegnazione congiunta, di strumenti di copertura del rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere su ciascuna frontiera elettrica sulla base di criteri di economicita', proporzionalita' richieste, sicurezza del sistema elettrico nazionale, nonche' di gradualita' di applicazione della normativa rispetto a quella adottata negli anni precedenti;
b) disciplinare l'assegnazione di riserve di quote di capacita' di trasporto per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica, secondo quanto stabilito dal medesimo decreto 17 dicembre 2004;
ai fini di garantire una effettiva pluralita' dei soggetti assegnatari, limitare l'accesso alle procedure di assegnazione delle coperture dei soggetti che siano risultati assegnatari di quote di capacita' di trasporto in esito alle assegnazioni curate autonomamente dagli operatori di rete estera;
Delibera:
1. Di approvare le disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture da rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonche' di riserve di capacita' di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica, come definite nell'allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante e sostanziale.
2. Di trasmettere per informazione copia dell'allegato A alla Commission de regulation de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia, all'Ufficio federale dell'energia, Worblenstrasse 32, Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010, Wien, Austria, all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece).
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita' produttive, al Ministro degli affari esteri, al Ministro delle politiche comunitarie ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.
4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito Internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
Milano, 20 dicembre 2004 Il presidente: Ortis
 
Allegato A DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2005 PER L'ASSEGNAZIONE DI COPERTURE DAL
RISCHIO ASSOCIATO AI DIFFERENZIALI DI PREZZO TRA ZONE DEL MERCATO
ELETTRICO ITALIANO ED ADIACENTI ZONE ESTERE, NONCHE' DI RISERVE DI
CAPACITA' DI TRASPORTO AI FINI DELL'IMPORTAZIONE, DEL TRANSITO E
DEL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA

Parte I
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo 1
Disposizioni generali
Art. 1.
Definizioni
1.1. Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente integrata e modificata ed all'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione della medesima Autorita' 30 gennaio 2004, n. 05/04, come successivamente integrata e modificata, nonche' le seguenti definizioni:
assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
assegnazione: e' l'attribuzione di coperture dal rischio, ovvero di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
allocazione: e' l'attribuzione di quote di capacita' di trasporto su una frontiera elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e diversi dal Gestore della rete;
capacita' di trasporto: e' la massima potenza oraria destinabile, con garanzia di continuita' di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica tra uno o piu' Stati confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene univocamente definita con riferimento ai singoli Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o in uscita (esportazione) nel/dal sistema elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
capacita' di trasporto di riferimento: e' la capacita' di trasporto riferita a ciascuna frontiera elettrica assunte come riferimento per il calcolo della capacita' di trasporto annuale e posta pari, rispettivamente:
a) per la frontiera elettrica con la Francia, a 2650 MW;
b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, a 3850 MW;
c) per la frontiera elettrica con l'Austria, a 220 MW;
d) per la frontiera elettrica con la Slovenia, a 430 MW;
e) per la frontiera elettrica con la Grecia, a 100 MW;
capacita' di trasporto annuale: e' la capacita' di trasporto definita su base annuale ed utilizzabile per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2005;
capacita' di trasporto giornaliera: e' la capacita' di trasporto effettivamente utilizzabile, per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora del giorno successivo a quello di definizione:
CCC: sono le coperture dal rischio di volatilita' del corrispettivo di assegnazione della capacita' di trasporto di cui all'art. 3 della deliberazione n. 205/04;
contratti pluriennali: sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti al 19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della direttiva 96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
coperture dal rischio o CCCI: sono le coperture, assegnate dal Gestore della rete, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona adiacente alle predetta zona virtuale;
riserve per l'importazione sono le quote di capacita' di trasporto riservate, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla parte italiana titolare del contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese, che risulta essere strettamente necessaria all'esecuzione di detto contratto qualora l'energia elettrica cosi importata sia destinata ai clienti del mercato vincolato, nonche', in misura non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia Energie;
riserve per il transito: sono le quote di capacita' di trasporto riservate ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica di San Marino, nello Stato della Citta' del Vaticano - Santa Sede, nonche' in Corsica;
riserva per il reingresso: e' la quota di capacita' di trasporto riservata alla societa' Edison S.p.A. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
parametri: XFr, XSv, XAu, XSl, XGr, sono i parametri di variazione delle capacita' di trasporto di riferimento, rispettivamente, della frontiera elettrica con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia, ai fini del calcolo della capacita' di trasporto annuale;
frontiera elettrica: e' l'insieme delle linee elettriche di trasporto che connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu' reti di trasmissione appartenenti ad un singolo Stato confinante;
frontiera nord ovest: e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
gestore di rete: e' un ente o una societa' incaricata della gestione unificata delle reti di trasmissione in un determinato Stato;
operatore di sistema: e' ciascun soggetto responsabile della gestione di una rete di trasmissione di uno Stato confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
rete di interconnessione: e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
scambi transfrontalieri di energia elettrica sono l'importazione o l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'italia o il transito di energia elettrica;
Stato confinante: e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
transito di energia elettrica: e' l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
zona: e' ciascuna zona della rete rilevante definita dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorita' con deliberazione n. 47/04;
zona virtuale: e' una zona non stabilita sul territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
decreto ministeriale 17 dicembre 2004: e' il decreto del Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004 recante modalita' e condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;
regolamento n. 1228/2003: e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;
deliberazione n. 162/99: e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
deliberazione n. 205/04: e' la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04;
Art. 2.
Oggetto e finalita'
2.1. Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti zone estere, ovvero di CCCI, nonche' di riserve di capacita' di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica.
Art. 3. Corrispettivi di accesso alla rete di trasmissione nazionale per gli
scambi transfrontalieri
3.1. Il corrispettivo di cui all'art. 5, comma 5.4, della deliberazione n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete per la garanzia della capacita' di trasporto, e' fissato, a titolo d'acconto, per l'anno 2005, nella misura di 0,03 centesimi, di euro per kWh di energia elettrica oggetto di importazione, di transito e di reingresso.
Parte II COPERTURE DAL RISCHIO E RISERVE DI CAPACITA' DI TRASPORTO PER
L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA
Titolo 2
Definizione delle coperture dal rischio
Art. 4.
Coperture dal rischio
4.1. Le coperture dal rischio si riferiscono all'utilizzo di una quota di capacita' di trasporto annuale, per una determinata frontiera elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario di cui all'art. 12, comma 12.1, e conferiscono all'assegnatario il diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora positivo, per ciascuna ora del periodo a cui la copertura si riferisce, un ammontare pari al prodotto tra:
a) il valore orario della quota di capacita' di trasporto cui e' riferita la copertura dal rischio;
b) la differenza tra il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica a cui detta copertura si riferisce e il prezzo orario di valorizzazione dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima nella predetta zona virtuale diminuita di 0.03 centesimi di euro a garanzia delle coperture dal rischio assegnate.
4.2. La quantita' complessiva di CCCI assegnabile dal Gestore della rete e' definita su base annuale ed e' pari:
a) per la frontiera elettrica con la Francia, al 50% della corrispondente capacita' di trasporto annuale, una volta dedotte: i) la quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera a), ii) la quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.2, lettera c);
b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, al 50% della corrispondente capacita' di trasporto annuale, una volta dedotta la quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera b), punto i., diminuita delle quote di capacita' di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera b), punto ii., e art. 8, comma 8.4;
c) per le frontiere elettriche con la l'Austria, la Slovenia e la Grecia, al 50% delle corrispondenti capacita' di trasporto annuali.
4.3. Le quantita' di cui al comma 4.2, lettere a) e b), possono essere ulteriormente ridotte in esito all'assegnazione di riserve per il transito di cui all'art. 8, comma 8.2, lettere a) e b), sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 10.2.
Titolo 3 Assegnazione delle coperture dal rischio
Art. 5.
Assegnazione di CCCI all'Acquirente unico
5.1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera b), del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, per l'anno 2005, e' assegnata all'Acquirente unico una quantita' di CCCI, con durata annuale, in misura non superiore al 26% della complessiva quantita' di CCCI assegnabile di cui all'art. 4, comma 4.2.
5.2. Ai fini dello svolgimento delle procedure di assegnazione di CCCI di cui all'art. 6, il Gestore della rete stabilisce le modalita' di comunicazione da parte dell'Acquirente unico delle frontiere elettriche in relazione alle quali intenda utilizzare le coperture assegnate.
Art. 6.
Assegnazione di CCCI ai clienti del mercato libero
6.1. L'assegnazione di CCCI di cui al presente articolo e' effettuata dal Gestore della rete su base annuale.
6.2. Ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, per l'anno 2005, sono assegnate ai clienti del mercato libero, su ciascuna frontiera elettrica, CCCI per una quantita' complessiva pari alla differenza tra l'ammontare complessivo di coperture dal rischio assegnabili su ciascuna frontiera elettrica di cui all'art. 4, commi 4.2 e 4.3, e la quantita' complessiva di CCCI assegnata, sulla medesima frontiera elettrica, ai sensi dell'art. 5, come comunicata dall'Acquirente unico.
Art. 7.
Procedure per l'assegnazione di CCCI ai clienti dei mercato libero
7.1. Possono avanzare richiesta di assegnazione di CCCI, gli utenti del dispacciamento in prelievo secondo le modalita' stabilite dal Gestore della rete. La richiesta deve indicare almeno:
a) l'elenco dei punti di dispacciamento in prelievo inclusi nel contratto di dispacciamento di cui il richiedente risulta essere titolare;
b) la potenza media annuale di prelievo, pari al rapporto tra l'energia elettrica complessivamente prelevata nei punti di dispacciamento di cui alla precedente lettera a) negli ultimi dodici mesi disponibili e il numero di ore comprese nel medesimo periodo;
c) la quantita' di CCCI richiesta per ciascuna frontiera elettrica.
7.2. La somma delle quantita' di CCCI richieste di cui al comma 7.1, lettera c), con riferimento a ciascuna frontiera elettrica, non puo' eccedere la potenza media annuale di cui al medesimo comma, lettera b).
7.3. Qualora, per ciascuna frontiera elettrica, la quantita' complessiva di CCCI richiesta non ecceda la quantita' complessiva di CCCI assegnabili ai clienti del mercato libero di cui all'art. 6, comma 6.2, il Gestore della rete procede ad assegnare CCCI ai richiedenti in misura corrispondente alla quantita' di cui al comma 7.1, lettera c).
7.4. Qualora, per ciascuna frontiera elettrica, la quantita' complessiva di CCCI richiesta ecceda la quantita' complessiva di CCCI assegnabile ai clienti del mercato libero di cui all'art. 6, comma 6.2, il Gestore della rete assegna CCCI ai richiedenti:
a) riducendo le richieste in misura proporzionale al rapporto tra la quantita' complessiva di CCCI assegnabili di cui all'art. 6, comma 6.2, e la quantita' complessiva di CCCI richiesti, al netto delle quantita' di CCCI assegnati ai sensi della successiva lettera b);
b) assegnando una quantita' di CCCI pari al 10% della quantita' complessiva di CCCI assegnabili di cui all'art. 6, comma 6.2, ai richiedenti che dovessero risultare assegnatari di quote eccedenti il predetto limite ed escludendo i medesimi soggetti dall'insieme dei richiedenti;
c) escludendo dall'assegnazione, qualora la condizione di cui alla precedente lettera b) non sia verificata, la minore, in termini di quantita' di CCCI richiesti, delle richieste risultate assegnatarie di una quantita' di CCCI inferiore ad 1 MW;
d) reiterando quanto stabilito nelle disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sino al momento in cui vengano meno le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c).
7.5. La quantita' di CCCI assegnata a ciascun richiedente ai sensi del comma 7.4 deve essere arrotondata al numero intero per difetto. Eventuali decimali risultanti dal precedente arrotondamento sono assegnati dal Gestore della rete secondo una procedura dal medesimo stabilita ed indicata negli schemi di regolamento di cui all'art. 12, comma 12.2. Per effetto di tale assegnazione nessun soggetto puo' risultare assegnatario di una quantita' di CCCI superiore al 10% della quantita' complessiva di CCCI assegnabili.
7.6. Ai fini della formulazione delle richieste di cui al comma 7.1, le imprese distributrici forniscono a ciascun utente del dispacciamento il valore della potenza media annuale di prelievo di cui al medesimo comma, lettera b).
7.7. Non sono ammesse richieste di assegnazione di CCCI per quantita' superiori a 173 MW da parte di soggetti cui siano state allocate quote di capacita' di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri. Ai fini della verifica del rispetto della predetta soglia sono considerate congiuntamente le richieste presentate da societa' tra le quali sussista un rapporto di controllo o di collegamento ai sensi dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima societa'.
Titolo 4 Riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia
elettrica
Art. 8. Assegnazione di riserve per l'importazione, il transito e il
reingresso di energia elettrica
8.1. Per l'anno 2005 ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, sono assegnate quote di capacita' di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica:
a) relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, al contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica cosi' importata;
b) relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera: i) al contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato svizzero nei limiti di quanto necessario all'esecuzione di detto contratto mediante destinazione ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica cosi' importata; ii) per una quantita' non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia Energie;
8.2. Per l'anno 2005, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, e' assegnata una quota di capacita' di trasporto annuale:
a) relativamente alla frontiera nord-ovest, alla Repubblica di San Marino ai fini della consegna di energia elettrica in detto Stato;
b) non superiore a 50 MW, relativamente alla frontiera nord-ovest, ai fini della consegna di energia elettrica allo Stato della Citta' del Vaticano - Santa Sede;
c) non superiore a 55 MW, relativamente alla frontiera elettrica con la Francia, ai fini della consegna dell'energia elettrica in Corsica.
8.3. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, il Gestore della rete determina le quote di capacita' di trasporto di cui al comma 8.2, lettere a) e b), in misura strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascun Stato ivi indicato.
8.4. Per l'anno 2005, ai sensi del decreto ministeriale 17 dicembre 2004:
a) e' assegnata una quota di capacita' di trasporto annuale, relativamente alla frontiera elettrica con la Svizzera, ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della societa' Edison S.p.A. per il reingresso in Italia di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantita' non superiore a 32 MW;
b) il Gestore della rete verifica, in accordo con la predetta societa', la possibilita' di reingresso graduale dell'energia elettrica avente titolo al reingresso negli anni precedenti in utilizzo di una quota di capacita' di trasporto pari a 8 MW.
8.5. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano in utilizzo della capacita' di' trasporto di cui al comma 8.2, lettere a) e b) puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto, esclusivamente all'interno degli Stati beneficiari del diritto di transito. Il Gestore della rete verifica, con cadenza trimestrale, il rispetto della condizione di cui al presente comma, anche avvalendosi delle imprese distributrici stabilite sul territorio nazionale, e comunica all'Autorita' eventuali violazioni.
Titolo 5 Diritti ed obblighi degli assegnatari di CCCI e di riserve per
l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica
Art. 9.
Diritti e obblighi degli assegnatari di CCCI
9.1. Gli assegnatari di CCCI, hanno il diritto a ricevere dal Gestore della rete, qualora positivo, un ammontare pari al prodotto di cui all'art. 4, comma 1.
9.2. Entro il giorno venticinque del secondo mese successivo a quello di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascuna ora del predetto mese di competenza, l'ammontare di cui al comma 9.1.
9.3 Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione, la capacita' di trasporto giornaliera risulti inferiore alla capacita' di trasporto annuale, le quantita' di CCCI assegnate a ciascun assegnatario sono ridotte proporzionalmente al rapporto tra la capacita' di trasporto giornaliera e la capacita' di trasporto annuale entrambe al netto della capacita' di trasporto assegnate ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, lettera a) e lettera b), punto i., nonche' comma 8.2, lettera c). Detta riduzione deve essere limitata alla durata dei medesimi interventi e comunque per un numero di giorni complessivamente non superiore a trenta nel corso dell'anno 2005 e non puo' superare il 20% della quantita' dei CCCI complessivamente assegnati sulla frontiera di riferimento. Le modalita' di comunicazione dell'entita' e della durata delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'art. 12, comma 12.4.
9.4. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, l'energia elettrica complessivamente prelevata, su base mensile, nei punti di dispacciamento inclusi nella richiesta di cui all'art. 7, comma 7.1, deve essere almeno pari all'80% dell'energia elettrica corrispondente, per ciascun mese, alla quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 4, comma 4.1, pena la decadenza dell'assegnazione.
Art. 10. Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione il
transito e il reingresso di energia elettrica
10.1. Il Gestore della rete indica, per ciascuna frontiera elettrica, la zona adiacente alla zona virtuale relativa alla frontiera elettrica cui si riferiscono le importazioni relative alle assegnazioni di cui all'art. 8.
10.2. Gli assegnatari delle riserve di cui all'art. 8, conima 8.2, lettere a) e b), sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed irrevocabile per l'intero anno 2005 al Gestore della rete la frontiera elettrica a cui l'importazione relativa alla riserva si riferisce secondo le modalita' stabilite dal medesimo Gestore della rete, al fine del successivo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 5, 6 e 7.
10.3. I soggetti assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a comunicare all'operatore del sistema e al Gestore della rete un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalita' previste per la comunicazione al Gestore della rete dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.
10.4. Il programma di cui al comma 10.3, non puo' prevedere, in alcuna ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto riservata nella medesima ora.
10.5. Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacita' di trasporto giornaliera e' inferiore alla capacita' di trasporto annuale, le quote di capacita' di trasporto riservate sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'art. 9, comma 9.3.
10.6. Gli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica sono tenuti a versare al Gestore della rete un ammontare pari al prodotto tra il corrispettivo di cui all'art. 3, comma 3.1, per la quantita' di energia elettrica equivalente all'utilizzo della capacita' di trasporto corrispondente ai programmi orari di cui al comma 10.3.
10.7. Allo scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al comma 10.4, sono applicabili i corrispettivi relativi all'assegnazione dei diritti di capacita' di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorita' in materia di dispacciamento dell'energia elettrica con riferimento alla zona di cui al comma 10.1.
Art. 11. Diritti e obblighi dei soggetti cui sono state allocate quote di
capacita' di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri
11.1. Ai soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un gestore di rete estero, quote della capacita' di trasporto, sono riconosciuti i medesimi diritti ed obblighi di cui all'art. 10, ad eccezione del comma 10.2, purche' il medesimo operatore si impegni:
a) a rendere disponibile alla frontiera la potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;
b) ad applicare una disciplina non discriminatoria per il servizio di trasporto, sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale, dell'energia elettrica destinata all'importazione in Italia.
11.2. Qualora per esigenze legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione si verifichi la condizione per la quale la capacita' di trasporto giornaliera e' inferiore alla capacita' di trasporto annuale, le quantita' di capacita' di trasporto allocate da parte dei gestori di rete esteri sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'art. 9, comma 9.3.
Parte III
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali
12.1. Il Gestore della rete determina i parametri XFr, XSv, XAu, XSl, XGr, per raggruppamenti omogenei di ore dell'anno 2005. La capacita' di trasporto annuale, con riferimento a ciascuna frontiera elettrica, e' ottenuta sottraendo detti parametri dalla capacita' di trasporto di riferimento.
12.2. Entro il 22 dicembre 2004 il Gestore della rete predispone e trasmette uno o piu' schemi di regolamento in tema di organizzazione e sistema di assegnazione dei CCCI relativamente a ciascuna frontiera elettrica.
12.3. La Direzione energia elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi d cui ai commi 12.2 comunicando al Gestore della rete, entro 2 giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche. Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
12.4. Successivamente alla verifica di cui al comma 12.3. il Gestore della rete pubblica sul proprio sito internet uno o piu' bandi per la partecipazione alle assegnazioni su base annuale dei CCCI su ciascuna frontiera elettrica, indicando, per ciascuna frontiera, almeno:
a) la capacita' di trasporto annuale;
b) la quantita' di CCCI assegnabili.
12.5. L'assegnazione dei CCCI deve avvenire entro il 30 dicembre 2004.
12.6. Il Gestore della rete trasmette all'Autorita', entro il 15 gennaio 2005, un rapporto contenente i risultati delle procedure di assegnazione e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2005, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.
12.7. Agli assegnatari di cui agli articoli 5 e 6 possono essere altresi' assegnati dal Gestore della rete su richiesta dei medesimi e per le quantita' massime individuate al successivo comma 12.8, CCC riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica cui ciascun CCCI si riferisce.
12.8. Le quantita' di cui al precedente comma 12.7 sono pari, per ciascun assegnatario di cui agli articoli 5 e 6, al prodotto tra:
a) la quota di capacita' di trasporto cui si riferiscono i CCCI assegnati ai sensi del precedenti articoli 5 e 6;
b) la differenza tra 1 e il maggior valore delle distribuzioni percentuali di cui all'art. 4, comma 4.4, lettera d), punto ii., della deliberazione n. 205/04.
12.9. Ciascun assegnatario di CCCI che, a seguito della propria richiesta, risulti anche assegnatario di' CCC ai sensi del precedente art. 12.7, e' tenuto a riconoscere al Gestore della rete un corrispettivo pari al prodotto tra il prezzo di aggiudicazione delle procedure di concorsuali di cui all'art. 8, comma 8.1, della deliberazione n. 205/04, e la corrispondente quantita' di CCC assegnata.
12.10. Ai fini di quanto previsto all'art. 8, comma 8.7, della deliberazione n. 205/04, la quantita' di cui alla lettera c), della terza definizione dell'art. 1, comma 1.1, della medesima deliberazione, e' posta pari a zero.
12.11. Entro il 31 gennaio 2005, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorita' uno schema di procedura per la negoziazione delle coperture dal rischio assegnate, prevedendo, al fine di un'adeguata trasparenza, la pubblicazione delle quantita' negoziate e dei prezzi a cui avvengono le negoziazioni, nel rispetto degli obblighi di segretezza sulle informazioni commerciali relative ai soggetti che stipulano transazioni, nonche' misure finalizzate a garantire che nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una quantita' di CCCI superiore al 10% della quantita' complessiva di CCCI assegnabili di cui all'art. 6, comma 6.2, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 7.7.
 
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