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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |  | Disposizioni  per  l'anno  2005  per  l'assegnazione di coperture dal rischio  associato  ai  differenziali  di prezzo tra zone del mercato elettrico  italiano  ed  adiacenti zone estere, nonche' di riserve di capacita' di trasporto, ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica. (Deliberazione n. 224/04). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 20 dicembre 2004;
 Visti:
 la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
 il  regolamento  (CE)  n.  1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio   del   26 giugno  2003  (di  seguito:  il  regolamento  n. 1228/2003);
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il  decreto  legislativo 16 marzo 1999, n. 79 ed, in particolare, l'art. 10, comma 2;
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004,  recante  modalita'  e condizioni delle importazioni di energia elettrica  per  l'anno  2005  (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorita' in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 28 ottobre 1999, n. 162/99;
 l'Allegato  A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n.  168/03,  come successivamente modificata e integrata (di seguito: la deliberazione n. 168/03);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  19 novembre  2004,  n. 205/04, recante  definizione  di  strumenti di copertura contro il rischio di volatilita'   del   corrispettivo  di  utilizzo  della  capacita'  di trasporto (di seguito: la deliberazione n. 205/04);
 la  deliberazione  dell'Autorita'  13 dicembre  2004,  n. 214/04, recante  parere dell'Autorita' al Ministro delle attivita' produttive sullo   schema   di  decreto  recante  modalita'  e  criteri  per  le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 la  deliberazione  dell'Autorita'  20 dicembre  2004,  n. 223/04, recante  disposizioni  per  l'anno  2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione (di seguito: deliberazione n. 223/04);
 Considerato che:
 il  decreto  17 dicembre  2004  prevede  che l'assegnazione della capacita'  di trasporto sulla rete di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla base di offerte di vendita e  di  acquisto  di  energia  elettrica,  per  l'esecuzione di scambi transfrontalieri  di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali,  che  vengano  presentate  nel  mercato  elettrico secondo disposizioni  dell'Autorita'  adottate  in  coerenza  con  la vigente struttura   e   funzionamento   di   detto  mercato;  e  che  con  la deliberazione  n.  223/04  l'Autorita'  ha  stabilito  che,  ai  fini dell'attuazione  per  l'anno  2005  all'art.  6  del  regolamento  n. 1228/2003,  le  congestioni  sulla  rete  di  interconnessione  siano risolte  per mezzo di un metodo di mercato basato sul sistema di asta implicita  attualmente  in  uso,  a  cadenza  oraria  e  su orizzonte giornaliero,  per  la  risoluzione  delle congestioni nel mercato del giorno prima;
 il  metodo  di  asta  implicita  a  cadenza  oraria  su orizzonte giornaliero   di  cui  al  precedente  alinea,  sebbene  consenta  il raggiungimento   di  elevati  livelli  di  efficienza,  introduce  un corrispettivo  orario  esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere  caratterizzato  da  alta  volatilita'; e che a fronte di tale rischio   e'  richiesta  l'introduzione  di  adeguate  coperture  (di seguito:  le  coperture)  da  attribuire  ai  clienti  finali  attivi nell'importazione di energia elettrica;
 con  la  deliberazione  n.  205/04,  l'Autorita'  ha introdotto e disciplinato  strumenti di copertura contro il rischio di volatilita' del  corrispettivo  di  utilizzo  della capacita' di trasporto tra le zone del territorio nazionale;
 le  disposizioni  di  cui  allo  schema di decreto prevedono, tra l'altro,   l'adozione,  da  parte  dell'Autorita',  di  provvedimenti relativi  a  strumenti  di  copertura  contro il rischio associato ai differenziali  di  prezzo  tra  zone del mercato elettrico italiano e adiacenti zone estere;
 in  data 14 dicembre 2004, l'Autorita' ha concluso un accordo con la   Commission   de  regulation  de  l'energie  recante  Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel quale, ai fini dell'attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n.   1228/2003,  si  stabilisce,  tra  l'altro,  che  i  problemi  di congestione  sulla  frontiera  elettrica con la Francia siano risolti mediante  due procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i  relativi quadri legislativi in materia di scambio transfrontaliero di  energia  elettrica  ivi  incluso  il  regolamento  n. 1228/2003 e riguardanti  la  quota  di  capacita'  di  trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:
 a) per  quanto  riguarda  la  Francia,  una  procedura  di asta esplicita;
 b) per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita con assegnazione di coperture;
 Ritenuto che sia opportuno:
 coerentemente  alle  disposizioni  di  cui al decreto 17 dicembre 2004:
 a) disciplinare  l'assegnazione,  limitatamente all'ingresso in Italia  di  energia  elettrica  importata,  nelle  more  di eventuali integrazioni  o  perfezionamenti  di  accordi  con  le  autorita'  di regolazione  dei  Paesi  confinanti  al  fine  della  definizione  di procedure per l'assegnazione congiunta, di strumenti di copertura del rischio  associato  ai  differenziali  di prezzo tra zone del mercato elettrico  italiano  e  adiacenti  zone  estere su ciascuna frontiera elettrica  sulla  base  di  criteri di economicita', proporzionalita' richieste,  sicurezza  del  sistema  elettrico  nazionale, nonche' di gradualita'   di  applicazione  della  normativa  rispetto  a  quella adottata negli anni precedenti;
 b) disciplinare l'assegnazione di riserve di quote di capacita' di  trasporto  per  l'importazione,  il  transito  e il reingresso di energia  elettrica,  secondo  quanto  stabilito  dal medesimo decreto 17 dicembre 2004;
 ai  fini  di  garantire  una  effettiva  pluralita'  dei soggetti assegnatari,  limitare l'accesso alle procedure di assegnazione delle coperture  dei  soggetti  che siano risultati assegnatari di quote di capacita'   di   trasporto   in   esito   alle   assegnazioni  curate autonomamente dagli operatori di rete estera;
 Delibera:
 1.  Di approvare le disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture da rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del  mercato  elettrico italiano ed adiacenti zone estere, nonche' di riserve  di  capacita'  di  trasporto  ai fini dell'importazione, del transito  e  del  reingresso  di  energia  elettrica,  come  definite nell'allegato  A  al  presente  provvedimento,  di  cui  forma  parte integrante e sostanziale.
 2.  Di  trasmettere  per  informazione  copia  dell'allegato A alla Commission  de  regulation  de  l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084    Paris,    Francia,    all'Ufficio   federale   dell'energia, Worblenstrasse  32,  Ittigen, Svizzera, all'E-Control GmbH, Kaerntner Rudolfsplaz  13a,  1010,  Wien,  Austria,  all'Agencija  za  energijo Republike  Slovenije,  Svetozarevska ul. 6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory  Authority  for  Energy,  Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Greece).
 3.  Di  trasmettere  copia  del  presente provvedimento al Ministro delle  attivita'  produttive,  al  Ministro  degli  affari esteri, al Ministro  delle  politiche comunitarie ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A.
 4. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 20 dicembre 2004 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A DISPOSIZIONI  PER  L'ANNO  2005  PER  L'ASSEGNAZIONE DI COPERTURE DAL RISCHIO  ASSOCIATO AI DIFFERENZIALI DI PREZZO TRA ZONE DEL MERCATO
 ELETTRICO ITALIANO ED ADIACENTI ZONE ESTERE, NONCHE' DI RISERVE DI
 CAPACITA'  DI  TRASPORTO AI FINI DELL'IMPORTAZIONE, DEL TRANSITO E
 DEL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA
 
 Parte I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Titolo 1
 Disposizioni generali
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1.  Ai  fini  dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel  presente  provvedimento  si  applicano  le  definizioni  di  cui all'art.  1  dell'allegato  A  alla  deliberazione dell'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  30 dicembre  2003,  n. 168/03, come successivamente  integrata e modificata ed all'art. 1 dell'allegato A alla  deliberazione  della  medesima  Autorita'  30 gennaio  2004, n. 05/04,  come  successivamente  integrata  e  modificata,  nonche'  le seguenti definizioni:
 assegnatario: e' il soggetto titolare di un'assegnazione;
 assegnazione:  e'  l'attribuzione  di  coperture  dal  rischio, ovvero  di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica su una frontiera elettrica al fine della esecuzione di scambi transfrontalieri di energia elettrica;
 allocazione:   e'  l'attribuzione  di  quote  di  capacita'  di trasporto  su  una  frontiera  elettrica effettuata autonomamente dai singoli gestori di rete interessati alla stessa frontiera elettrica e diversi dal Gestore della rete;
 capacita'   di   trasporto:   e'   la  massima  potenza  oraria destinabile,  con garanzia di continuita' di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione  di  scambi  transfrontalieri di energia elettrica tra uno  o  piu'  Stati  confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene   univocamente   definita  con  riferimento  ai  singoli  Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o  in  uscita  (esportazione)  nel/dal  sistema  elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
 capacita'  di  trasporto  di  riferimento:  e'  la capacita' di trasporto  riferita  a  ciascuna  frontiera  elettrica  assunte  come riferimento  per  il  calcolo  della capacita' di trasporto annuale e posta pari, rispettivamente:
 a) per la frontiera elettrica con la Francia, a 2650 MW;
 b) per la frontiera elettrica con la Svizzera, a 3850 MW;
 c) per la frontiera elettrica con l'Austria, a 220 MW;
 d) per la frontiera elettrica con la Slovenia, a 430 MW;
 e) per la frontiera elettrica con la Grecia, a 100 MW;
 capacita'  di  trasporto  annuale: e' la capacita' di trasporto definita   su   base   annuale   ed   utilizzabile   per  gli  scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2005;
 capacita'  di  trasporto  giornaliera:  e'  la  capacita'  di trasporto     effettivamente    utilizzabile,    per    gli    scambi transfrontalieri   di   energia   elettrica   definita,  con  cadenza giornaliera,  per  ciascuna  ora  del  giorno  successivo a quello di definizione:
 CCC:  sono  le  coperture  dal  rischio  di  volatilita'  del corrispettivo  di  assegnazione  della  capacita' di trasporto di cui all'art. 3 della deliberazione n. 205/04;
 contratti   pluriennali:   sono  i  contratti  di  fornitura pluriennali  vigenti  al  19 febbraio 1997, data di entrata in vigore della  direttiva  96/92/CE, abrogata e ora sostituita dalla direttiva 2003/54/CE;
 coperture  dal rischio o CCCI: sono le coperture, assegnate dal Gestore  della rete, dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra  la zona virtuale che caratterizza ciascuna frontiera elettrica e la zona adiacente alle predetta zona virtuale;
 riserve  per  l'importazione  sono  le  quote  di  capacita' di trasporto  riservate, ai fini dell'importazione di energia elettrica, alla  parte  italiana  titolare  del  contratto  pluriennale  la  cui controparte   ha  sede  nello  Stato  francese,  che  risulta  essere strettamente  necessaria  all'esecuzione  di  detto contratto qualora l'energia  elettrica  cosi  importata  sia  destinata  ai clienti del mercato  vincolato,  nonche',  in misura non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia Energie;
 riserve  per  il  transito:  sono  le  quote  di capacita' di trasporto riservate ai fini della consegna di energia elettrica nella Repubblica  di  San  Marino,  nello Stato della Citta' del Vaticano - Santa Sede, nonche' in Corsica;
 riserva  per  il  reingresso:  e'  la  quota  di  capacita'  di trasporto  riservata alla societa' Edison S.p.A. per il reingresso in Italia  di una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
 parametri:  XFr,  XSv,  XAu,  XSl,  XGr,  sono  i  parametri di variazione    delle    capacita'   di   trasporto   di   riferimento, rispettivamente,  della  frontiera  elettrica  con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la Grecia, ai fini del calcolo della capacita' di trasporto annuale;
 frontiera  elettrica:  e'  l'insieme  delle linee elettriche di trasporto  che  connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu'   reti   di   trasmissione  appartenenti  ad  un  singolo  Stato confinante;
 frontiera  nord  ovest: e' l'insieme delle frontiere elettriche con la Francia e con la Svizzera;
 gestore  di  rete:  e'  un ente o una societa' incaricata della gestione  unificata  delle  reti  di  trasmissione  in un determinato Stato;
 operatore  di  sistema:  e' ciascun soggetto responsabile della gestione  di  una  rete  di  trasmissione  di  uno  Stato  confinante interconnessa con la rete di trasmissione nazionale;
 rete di interconnessione: e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
 scambi    transfrontalieri    di    energia    elettrica   sono l'importazione  o  l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'italia o il transito di energia elettrica;
 Stato   confinante:   e'   qualunque   Stato  la  cui  rete  di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
 transito  di  energia  elettrica:  e' l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
 zona:  e'  ciascuna  zona  della  rete  rilevante  definita dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 8 della deliberazione n. 168/03 ed approvata dall'Autorita' con deliberazione n. 47/04;
 zona  virtuale:  e'  una  zona  non  stabilita  sul  territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
 decreto  ministeriale  17 dicembre  2004:  e'  il  decreto  del Ministro   delle   attivita'   produttive  17 dicembre  2004  recante modalita'  e  condizioni per le importazioni di energia elettrica per l'anno 2005;
 regolamento  n.  1228/2003: e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle  condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di  energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003;
 deliberazione  n.  162/99:  e'  la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre  1999,  n.  162/99,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 264 del 10 novembre 1999;
 deliberazione  n.  205/04:  e'  la deliberazione dell'Autorita' 19 novembre 2004, n. 205/04;
 Art. 2.
 Oggetto e finalita'
 2.1.  Con il presente provvedimento vengono definite disposizioni per l'anno 2005 per l'assegnazione di coperture dal rischio associato ai differenziali di prezzo tra zone del mercato elettrico italiano ed adiacenti  zone  estere,  ovvero  di  CCCI,  nonche'  di  riserve  di capacita'  di trasporto ai fini dell'importazione, del transito e del reingresso di energia elettrica.
 Art. 3. Corrispettivi  di accesso alla rete di trasmissione nazionale per gli
 scambi transfrontalieri
 3.1.  Il  corrispettivo  di  cui  all'art.  5,  comma  5.4, della deliberazione  n. 162/99, a copertura dei costi sostenuti dal Gestore della  rete per la garanzia della capacita' di trasporto, e' fissato, a  titolo d'acconto, per l'anno 2005, nella misura di 0,03 centesimi, di  euro  per  kWh  di  energia elettrica oggetto di importazione, di transito e di reingresso.
 Parte II COPERTURE  DAL  RISCHIO  E  RISERVE  DI  CAPACITA'  DI  TRASPORTO PER
 L'IMPORTAZIONE, IL TRANSITO E IL REINGRESSO DI ENERGIA ELETTRICA
 Titolo 2
 Definizione delle coperture dal rischio
 Art. 4.
 Coperture dal rischio
 4.1.  Le coperture dal rischio si riferiscono all'utilizzo di una quota   di  capacita'  di  trasporto  annuale,  per  una  determinata frontiera elettrica, costante in ciascun raggruppamento orario di cui all'art. 12, comma 12.1, e conferiscono all'assegnatario il diritto a ricevere  dal  Gestore della rete, qualora positivo, per ciascuna ora del  periodo  a  cui  la copertura si riferisce, un ammontare pari al prodotto tra:
 a) il  valore  orario della quota di capacita' di trasporto cui e' riferita la copertura dal rischio;
 b) la   differenza  tra  il  prezzo  orario  di  valorizzazione dell'energia  elettrica  venduta  nel  mercato del giorno prima nella zona  adiacente  alla  zona  virtuale  che  caratterizza la frontiera elettrica  a  cui  detta copertura si riferisce e il prezzo orario di valorizzazione  dell'energia elettrica venduta nel mercato del giorno prima  nella  predetta  zona  virtuale diminuita di 0.03 centesimi di euro a garanzia delle coperture dal rischio assegnate.
 4.2.  La  quantita'  complessiva  di CCCI assegnabile dal Gestore della rete e' definita su base annuale ed e' pari:
 a) per  la  frontiera  elettrica  con  la Francia, al 50% della corrispondente  capacita' di trasporto annuale, una volta dedotte: i) la  quota  di  capacita'  di  trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera a), ii) la quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.2, lettera c);
 b) per  la  frontiera  elettrica  con la Svizzera, al 50% della corrispondente  capacita'  di trasporto annuale, una volta dedotta la quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera b),  punto i., diminuita delle quote di capacita' di trasporto di cui all'art. 8, comma 8.1, lettera b), punto ii., e art. 8, comma 8.4;
 c) per  le frontiere elettriche con la l'Austria, la Slovenia e la  Grecia,  al  50%  delle  corrispondenti  capacita'  di  trasporto annuali.
 4.3.  Le  quantita' di cui al comma 4.2, lettere a) e b), possono essere ulteriormente ridotte in esito all'assegnazione di riserve per il transito di cui all'art. 8, comma 8.2, lettere a) e b), sulla base delle comunicazioni di cui all'art. 10, comma 10.2.
 Titolo 3 Assegnazione delle coperture dal rischio
 Art. 5.
 Assegnazione di CCCI all'Acquirente unico
 5.1.  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3, lettera b), del decreto ministeriale   17  dicembre  2004,  per  l'anno  2005,  e'  assegnata all'Acquirente  unico  una  quantita' di CCCI, con durata annuale, in misura  non  superiore  al  26%  della  complessiva quantita' di CCCI assegnabile di cui all'art. 4, comma 4.2.
 5.2. Ai fini dello svolgimento delle procedure di assegnazione di CCCI di cui all'art. 6, il Gestore della rete stabilisce le modalita' di  comunicazione  da  parte  dell'Acquirente  unico  delle frontiere elettriche  in  relazione  alle quali intenda utilizzare le coperture assegnate.
 Art. 6.
 Assegnazione di CCCI ai clienti del mercato libero
 6.1.  L'assegnazione  di  CCCI  di  cui  al  presente articolo e' effettuata dal Gestore della rete su base annuale.
 6.2.  Ai  sensi  del  decreto  ministeriale 17 dicembre 2004, per l'anno  2005,  sono  assegnate  ai  clienti  del  mercato  libero, su ciascuna frontiera elettrica, CCCI per una quantita' complessiva pari alla  differenza tra l'ammontare complessivo di coperture dal rischio assegnabili  su ciascuna frontiera elettrica di cui all'art. 4, commi 4.2  e  4.3,  e  la  quantita'  complessiva  di CCCI assegnata, sulla medesima  frontiera  elettrica, ai sensi dell'art. 5, come comunicata dall'Acquirente unico.
 Art. 7.
 Procedure per l'assegnazione di CCCI ai clienti dei mercato libero
 7.1.  Possono  avanzare  richiesta  di  assegnazione di CCCI, gli utenti  del dispacciamento in prelievo secondo le modalita' stabilite dal Gestore della rete. La richiesta deve indicare almeno:
 a) l'elenco dei punti di dispacciamento in prelievo inclusi nel contratto  di  dispacciamento  di  cui  il richiedente risulta essere titolare;
 b) la  potenza  media annuale di prelievo, pari al rapporto tra l'energia   elettrica   complessivamente   prelevata   nei  punti  di dispacciamento  di cui alla precedente lettera a) negli ultimi dodici mesi disponibili e il numero di ore comprese nel medesimo periodo;
 c) la  quantita'  di  CCCI  richiesta  per  ciascuna  frontiera elettrica.
 7.2.  La  somma  delle  quantita'  di  CCCI  richieste  di cui al comma 7.1,   lettera   c),   con  riferimento  a  ciascuna  frontiera elettrica,  non  puo'  eccedere  la  potenza  media annuale di cui al medesimo comma, lettera b).
 7.3.  Qualora,  per  ciascuna  frontiera  elettrica, la quantita' complessiva  di CCCI richiesta non ecceda la quantita' complessiva di CCCI  assegnabili  ai  clienti  del mercato libero di cui all'art. 6, comma 6.2,  il  Gestore  della  rete  procede  ad  assegnare  CCCI ai richiedenti  in  misura corrispondente alla quantita' di cui al comma 7.1, lettera c).
 7.4.  Qualora,  per  ciascuna  frontiera  elettrica, la quantita' complessiva di CCCI richiesta ecceda la quantita' complessiva di CCCI assegnabile  ai  clienti  del mercato libero di cui all'art. 6, comma 6.2, il Gestore della rete assegna CCCI ai richiedenti:
 a) riducendo  le  richieste in misura proporzionale al rapporto tra  la  quantita' complessiva di CCCI assegnabili di cui all'art. 6, comma  6.2,  e  la  quantita' complessiva di CCCI richiesti, al netto delle  quantita'  di CCCI assegnati ai sensi della successiva lettera b);
 b) assegnando una quantita' di CCCI pari al 10% della quantita' complessiva  di  CCCI  assegnabili  di  cui all'art. 6, comma 6.2, ai richiedenti che dovessero risultare assegnatari di quote eccedenti il predetto  limite  ed  escludendo i medesimi soggetti dall'insieme dei richiedenti;
 c) escludendo  dall'assegnazione,  qualora la condizione di cui alla  precedente lettera b) non sia verificata, la minore, in termini di   quantita'   di   CCCI   richiesti,   delle  richieste  risultate assegnatarie di una quantita' di CCCI inferiore ad 1 MW;
 d) reiterando  quanto  stabilito nelle disposizioni di cui alle precedenti  lettere  a), b) e c), sino al momento in cui vengano meno le condizioni di cui alle precedenti lettere b) e c).
 7.5.  La  quantita'  di  CCCI  assegnata a ciascun richiedente ai sensi  del  comma  7.4  deve  essere arrotondata al numero intero per difetto.  Eventuali decimali risultanti dal precedente arrotondamento sono  assegnati  dal  Gestore  della  rete  secondo una procedura dal medesimo  stabilita  ed  indicata  negli schemi di regolamento di cui all'art.  12,  comma  12.2.  Per  effetto di tale assegnazione nessun soggetto  puo'  risultare  assegnatario  di  una  quantita'  di  CCCI superiore al 10% della quantita' complessiva di CCCI assegnabili.
 7.6.  Ai  fini della formulazione delle richieste di cui al comma 7.1,  le  imprese  distributrici  forniscono  a  ciascun  utente  del dispacciamento  il  valore della potenza media annuale di prelievo di cui al medesimo comma, lettera b).
 7.7.  Non  sono  ammesse  richieste  di  assegnazione di CCCI per quantita'  superiori  a  173  MW da parte di soggetti cui siano state allocate quote di capacita' di trasporto autonomamente dai gestori di rete  esteri.  Ai  fini  della  verifica  del rispetto della predetta soglia  sono  considerate  congiuntamente  le richieste presentate da societa'  tra  le  quali  sussista  un  rapporto  di  controllo  o di collegamento  ai  sensi  dell'art.  7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ovvero siano controllate dalla medesima societa'.
 Titolo 4 Riserve  per  l'importazione,  il transito e il reingresso di energia
 elettrica
 Art. 8. Assegnazione   di  riserve  per  l'importazione,  il  transito  e  il
 reingresso di energia elettrica
 8.1.   Per   l'anno   2005  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 17 dicembre  2004,  sono  assegnate  quote  di capacita' di trasporto annuale per l'importazione di energia elettrica:
 a)  relativamente  alla  frontiera elettrica con la Francia, al contratto pluriennale la cui controparte ha sede nello Stato francese nei  limiti  di  quanto  necessario all'esecuzione di detto contratto mediante  destinazione  ai clienti del mercato vincolato dell'energia elettrica cosi' importata;
 b) relativamente  alla  frontiera elettrica con la Svizzera: i) al  contratto  pluriennale  la  cui  controparte  ha sede nello Stato svizzero  nei  limiti  di  quanto  necessario all'esecuzione di detto contratto  mediante  destinazione  ai  clienti  del mercato vincolato dell'energia  elettrica  cosi'  importata;  ii) per una quantita' non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia Energie;
 8.2.   Per   l'anno  2005,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 17 dicembre  2004,  e'  assegnata una quota di capacita' di trasporto annuale:
 a) relativamente  alla frontiera nord-ovest, alla Repubblica di San  Marino  ai  fini  della  consegna  di energia elettrica in detto Stato;
 b) non   superiore   a  50  MW,  relativamente  alla  frontiera nord-ovest,  ai  fini  della consegna di energia elettrica allo Stato della Citta' del Vaticano - Santa Sede;
 c) non   superiore   a  55  MW,  relativamente  alla  frontiera elettrica  con  la  Francia,  ai  fini  della  consegna  dell'energia elettrica in Corsica.
 8.3.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 1, del decreto ministeriale 17 dicembre  2004,  il  Gestore  della  rete  determina  le  quote di capacita'  di  trasporto  di  cui  al  comma 8.2, lettere a) e b), in misura  strettamente necessaria a soddisfare esclusivamente i consumi di ciascun Stato ivi indicato.
 8.4.   Per   l'anno  2005,  ai  sensi  del  decreto  ministeriale 17 dicembre 2004:
 a) e'  assegnata  una  quota di capacita' di trasporto annuale, relativamente  alla  frontiera  elettrica  con  la  Svizzera, ai fini dell'importazione di energia elettrica da parte della societa' Edison S.p.A.  per  il  reingresso  in  Italia  di  una  parte  dell'energia elettrica  prodotta  presso  il bacino idroelettrico di Innerferrera, per una quantita' non superiore a 32 MW;
 b) il  Gestore  della rete verifica, in accordo con la predetta societa',   la   possibilita'  di  reingresso  graduale  dell'energia elettrica  avente  titolo  al  reingresso  negli  anni  precedenti in utilizzo di una quota di capacita' di trasporto pari a 8 MW.
 8.5.  Ai  sensi  dell'art.  4,  comma 2, del decreto ministeriale 17 dicembre  2004,  l'energia elettrica immessa nel sistema elettrico italiano  in  utilizzo  della capacita' di' trasporto di cui al comma 8.2,  lettere a)  e  b) puo' essere utilizzata, pena la decadenza del diritto,  esclusivamente  all'interno  degli  Stati  beneficiari  del diritto  di  transito.  Il  Gestore  della rete verifica, con cadenza trimestrale,  il  rispetto della condizione di cui al presente comma, anche   avvalendosi   delle   imprese   distributrici  stabilite  sul territorio nazionale, e comunica all'Autorita' eventuali violazioni.
 Titolo 5 Diritti  ed  obblighi  degli  assegnatari  di  CCCI  e di riserve per
 l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica
 Art. 9.
 Diritti e obblighi degli assegnatari di CCCI
 9.1.  Gli  assegnatari  di  CCCI, hanno il diritto a ricevere dal Gestore  della  rete, qualora positivo, un ammontare pari al prodotto di cui all'art. 4, comma 1.
 9.2.  Entro il giorno venticinque del secondo mese successivo a quello  di competenza, il Gestore della rete calcola, con riferimento a ciascuna ora del predetto mese di competenza, l'ammontare di cui al comma 9.1.
 9.3  Qualora  per  esigenze  legate ad interventi di manutenzione della rete di interconnessione, la capacita' di trasporto giornaliera risulti  inferiore  alla capacita' di trasporto annuale, le quantita' di    CCCI    assegnate   a   ciascun   assegnatario   sono   ridotte proporzionalmente   al   rapporto   tra  la  capacita'  di  trasporto giornaliera  e  la  capacita'  di trasporto annuale entrambe al netto della  capacita'  di  trasporto assegnate ai sensi dell'art. 8, comma 8.1,  lettera  a)  e lettera b), punto i., nonche' comma 8.2, lettera c).  Detta  riduzione  deve  essere limitata alla durata dei medesimi interventi  e  comunque  per un numero di giorni complessivamente non superiore  a  trenta  nel corso dell'anno 2005 e non puo' superare il 20%   della  quantita'  dei  CCCI  complessivamente  assegnati  sulla frontiera  di riferimento. Le modalita' di comunicazione dell'entita' e  della  durata  delle suddette riduzioni devono essere indicate nei bandi di cui all'art. 12, comma 12.4.
 9.4.  Ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2, lettera a), del decreto ministeriale  17  dicembre 2004, l'energia elettrica complessivamente prelevata, su base mensile, nei punti di dispacciamento inclusi nella richiesta  di  cui  all'art.  7,  comma  7.1, deve essere almeno pari all'80% dell'energia elettrica corrispondente, per ciascun mese, alla quota di capacita' di trasporto di cui all'art. 4, comma 4.1, pena la decadenza dell'assegnazione.
 Art. 10. Diritti e obblighi degli assegnatari di riserve per l'importazione il
 transito e il reingresso di energia elettrica
 10.1.  Il  Gestore  della  rete  indica,  per  ciascuna frontiera elettrica,  la  zona  adiacente  alla  zona  virtuale  relativa  alla frontiera  elettrica cui si riferiscono le importazioni relative alle assegnazioni di cui all'art. 8.
 10.2.  Gli  assegnatari  delle  riserve di cui all'art. 8, conima 8.2,  lettere  a) e b), sono tenuti ad indicare in maniera definitiva ed  irrevocabile  per  l'intero  anno  2005  al Gestore della rete la frontiera  elettrica  a  cui  l'importazione relativa alla riserva si riferisce  secondo  le modalita' stabilite dal medesimo Gestore della rete,   al   fine  del  successivo  svolgimento  delle  procedure  di assegnazione di cui agli articoli 5, 6 e 7.
 10.3.  I  soggetti  assegnatari di riserve per l'importazione, il transito  e  il reingresso di energia elettrica ai sensi dell'art. 8, sono tenuti a comunicare all'operatore del sistema e al Gestore della rete  un programma orario di scambio alla frontiera. La comunicazione del suddetto programma orario deve avvenire con le medesime modalita' previste  per la comunicazione al Gestore della rete dei programmi di immissione dei contratti bilaterali.
 10.4.  Il  programma di cui al comma 10.3, non puo' prevedere, in alcuna  ora, l'importazione o l'esportazione di una potenza superiore alla capacita' di trasporto riservata nella medesima ora.
 10.5.  Qualora  per esigenze legate ad interventi di manutenzione della  rete  di  interconnessione  si  verifichi la condizione per la quale  la  capacita'  di  trasporto  giornaliera  e'  inferiore  alla capacita'  di  trasporto  annuale, le quote di capacita' di trasporto riservate  sono  ridotte  in  ragione del rapporto di cui all'art. 9, comma 9.3.
 10.6.  Gli assegnatari di riserve per l'importazione, il transito e il reingresso di energia elettrica sono tenuti a versare al Gestore della  rete un ammontare pari al prodotto tra il corrispettivo di cui all'art.  3,  comma  3.1,  per  la  quantita'  di  energia  elettrica equivalente  all'utilizzo della capacita' di trasporto corrispondente ai programmi orari di cui al comma 10.3.
 10.7.  Allo  scambio transfrontaliero di energia elettrica di cui al   comma   10.4,   sono   applicabili   i   corrispettivi  relativi all'assegnazione  dei  diritti  di  capacita' di trasporto sulla rete rilevante secondo le condizioni definite dall'Autorita' in materia di dispacciamento  dell'energia  elettrica  con riferimento alla zona di cui al comma 10.1.
 Art. 11. Diritti  e  obblighi  dei  soggetti  cui sono state allocate quote di
 capacita' di trasporto autonomamente dai gestori di rete esteri
 11.1.  Ai  soggetti cui siano allocate autonomamente, da parte di un  gestore  di rete estero, quote della capacita' di trasporto, sono riconosciuti  i  medesimi  diritti ed obblighi di cui all'art. 10, ad eccezione del comma 10.2, purche' il medesimo operatore si impegni:
 a) a    rendere   disponibile   alla   frontiera   la   potenza complessivamente prevista nei programmi orari di scambio;
 b) ad  applicare  una  disciplina  non  discriminatoria  per il servizio  di  trasporto,  sulle reti stabilite sul proprio territorio nazionale,   dell'energia  elettrica  destinata  all'importazione  in Italia.
 11.2.  Qualora  per esigenze legate ad interventi di manutenzione della  rete  di  interconnessione  si  verifichi la condizione per la quale  la  capacita'  di  trasporto  giornaliera  e'  inferiore  alla capacita'   di  trasporto  annuale,  le  quantita'  di  capacita'  di trasporto  allocate  da parte dei gestori di rete esteri sono ridotte in ragione del rapporto di cui all'art. 9, comma 9.3.
 Parte III
 DISPOSIZIONI FINALI
 Art. 12.
 Disposizioni transitorie e finali
 12.1.  Il Gestore della rete determina i parametri XFr, XSv, XAu, XSl,  XGr,  per  raggruppamenti  omogenei  di  ore dell'anno 2005. La capacita'  di trasporto annuale, con riferimento a ciascuna frontiera elettrica,  e' ottenuta sottraendo detti parametri dalla capacita' di trasporto di riferimento.
 12.2.  Entro il 22 dicembre 2004 il Gestore della rete predispone e   trasmette   uno   o   piu'  schemi  di  regolamento  in  tema  di organizzazione  e  sistema  di  assegnazione dei CCCI relativamente a ciascuna frontiera elettrica.
 12.3. La Direzione energia elettrica dell'Autorita' verifica la conformita'  degli  schemi d cui ai commi 12.2 comunicando al Gestore della  rete,  entro  2  giorni dal loro ricevimento, l'esito di dette verifiche.  Trascorso  il  predetto  termine  gli schemi si intendono positivamente verificati.
 12.4.  Successivamente  alla  verifica  di  cui al comma 12.3. il Gestore  della  rete  pubblica  sul  proprio sito internet uno o piu' bandi  per  la  partecipazione  alle assegnazioni su base annuale dei CCCI   su  ciascuna  frontiera  elettrica,  indicando,  per  ciascuna frontiera, almeno:
 a) la capacita' di trasporto annuale;
 b) la quantita' di CCCI assegnabili.
 12.5.  L'assegnazione dei CCCI deve avvenire entro il 30 dicembre 2004.
 12.6.  Il  Gestore  della  rete trasmette all'Autorita', entro il 15 gennaio  2005,  un rapporto contenente i risultati delle procedure di  assegnazione  e, con cadenza bimestrale nel corso dell'anno 2005, le problematiche inerenti la gestione della rete di interconnessione.
 12.7.  Agli assegnatari di cui agli articoli 5 e 6 possono essere altresi' assegnati dal Gestore della rete su richiesta dei medesimi e per  le  quantita'  massime individuate al successivo comma 12.8, CCC riferiti  alla  zona adiacente alla zona virtuale che caratterizza la frontiera elettrica cui ciascun CCCI si riferisce.
 12.8. Le quantita' di cui al precedente comma 12.7 sono pari, per ciascun assegnatario di cui agli articoli 5 e 6, al prodotto tra:
 a) la quota di capacita' di trasporto cui si riferiscono i CCCI assegnati ai sensi del precedenti articoli 5 e 6;
 b) la  differenza tra 1 e il maggior valore delle distribuzioni percentuali  di  cui  all'art.  4,  comma 4.4, lettera d), punto ii., della deliberazione n. 205/04.
 12.9.  Ciascun  assegnatario di CCCI che, a seguito della propria richiesta, risulti anche assegnatario di' CCC ai sensi del precedente art.  12.7,  e'  tenuto  a  riconoscere  al  Gestore  della  rete  un corrispettivo  pari al prodotto tra il prezzo di aggiudicazione delle procedure  di  concorsuali  di  cui  all'art.  8,  comma  8.1,  della deliberazione  n.  205/04,  e  la  corrispondente  quantita'  di  CCC assegnata.
 12.10.  Ai  fini  di quanto previsto all'art. 8, comma 8.7, della deliberazione  n.  205/04, la quantita' di cui alla lettera c), della terza   definizione   dell'art.   1,   comma   1.1,   della  medesima deliberazione, e' posta pari a zero.
 12.11. Entro il 31 gennaio 2005, il Gestore della rete predispone e trasmette all'Autorita' uno schema di procedura per la negoziazione delle  coperture  dal  rischio  assegnate,  prevedendo,  al  fine  di un'adeguata trasparenza, la pubblicazione delle quantita' negoziate e dei  prezzi  a  cui  avvengono  le  negoziazioni,  nel rispetto degli obblighi  di  segretezza  sulle  informazioni commerciali relative ai soggetti  che  stipulano  transazioni,  nonche'  misure finalizzate a garantire  che  nessun soggetto divenga titolare, su base annuale, di una quantita' di CCCI superiore al 10% della quantita' complessiva di CCCI  assegnabili  di  cui  all'art.  6, comma 6.2, tenendo conto dei rapporti di collegamento tra i soggetti di cui all'art. 7, comma 7.7.
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