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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 20 dicembre 2004 |  | Disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione. (Deliberazione n. 223/04). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 20 dicembre 2004;
 Visti:
 la direttiva n. 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
 il  regolamento  (CE)  n.  1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio  del 26 giugno 2003 (di seguito: regolamento n. 1228/2003), in particolare gli articoli 5 e 6;
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 la  legge  12 dicembre  2002,  n.  273  (di  seguito: la legge n. 273/2002);
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive 17 dicembre 2004  recante  modalita'  e  condizioni delle importazioni di energia elettrica  per  l'anno  2005  (di seguito: decreto 17 dicembre 2004), trasmesso all'Autorita' in data 20 dicembre 2004, prot. n. 0004832;
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di  seguito:  l'Autorita)  13 dicembre  2004  recante  parere  della medesima  Autorita'  al  Ministro  delle  attivita'  produttive sullo schema  di decreto recante modalita' e criteri per le importazioni di energia  elettrica  per  l'anno 2005 (di seguito: la deliberazione n. 214/2004);
 il  documento  per  la consultazione approvato dall'Autorita' per l'energia  elettrica  e  il  gas  (di  seguito:  l'Autorita)  in data 6 agosto   2004   concernente:   schema   per   l'applicazione  delle disposizioni  di  cui  all'art.  6  del  regolamento n. 1228/2003 (di seguito: documento per la consultazione 6 agosto 2004);
 Considerato che:
 il regolamento n. 1228/2003 prevede, tra l'altro:
 a) all'art.   5,   comma  2,  che  i  gestori  dei  sistemi  di trasmissione  elaborino  modelli  generali di calcolo della capacita' totale   di   trasmissione  e  del  margine  di  affidabilita'  della trasmissione  con  riferimento  alle  condizioni elettriche e fisiche della  rete  e  che  tali  modelli  siano  approvati  dalle autorita' nazionali di regolazione;
 b) all'art.  6,  comma  1,  che i problemi di congestione della rete  siano  risolti  con  soluzioni  non  discriminatorie fondate su criteri  di  mercato  che  forniscano segnali economici efficienti ai soggetti  partecipanti  al  mercato  e  ai  gestori  dei  sistemi  di trasmissione;
 c) all'art.  9,  che,  nell'esercizio delle loro competenze, le autorita'  di  regolazione  garantiscano  il rispetto del regolamento medesimo  e  che,  se  necessario  per  realizzare  gli obiettivi del regolamento, cooperino tra loro e con la Commissione;
 nel  documento per la consultazione 6 agosto 2004, l'Autorita' ha posto  in  consultazione,  tra l'altro, misure in materia di gestione delle  congestioni sulla rete di interconnessione che prevedono che i problemi  di congestione sulla rete di interconnessione siano risolti per  mezzo  di  un  metodo  di  mercato  basato  sul  sistema di asta implicita  attualmente  in  uso,  a  cadenza  oraria  e  su orizzonte giornaliero,  per  la  risoluzione  delle congestioni nel mercato del giorno   prima   (soluzione   identificata   nel   documento  per  la consultazione 6 agosto 2004 come metodo S1);
 il  metodo  di  asta  implicita  a  cadenza  oraria  su orizzonte giornaliero   di  cui  al  precedente  alinea,  sebbene  consenta  il raggiungimento   di  elevati  livelli  di  efficienza,  introduce  un corrispettivo  orario  esplicitato a livello giornaliero che potrebbe essere  caratterizzato  da  alta  volatilita';  e  che  tale  rischio necessita  di  essere  mitigato  tramite  l'introduzione  di adeguate coperture   (di   seguito:   le   coperture)  che  potrebbero  essere distribuite  ai  clienti  finali ai fini dell'importazione di energia elettrica;
 sulle   richiamate   misure   esposte   nel   documento   per  la consultazione   la  gran  parte  dei  soggetti  che  hanno  trasmesso osservazioni ha espresso parere favorevole;
 il  decreto  17 dicembre  2004  prevede  che l'assegnazione della capacita'  di trasporto sulla rete di interconnessione sia effettuata mediante un metodo di asta implicita sulla base di offerte di vendita e  di  acquisto  di  energia  elettrica,  per  l'esecuzione di scambi transfrontalieri  di energia elettrica da parte di operatori esteri e nazionali,  che  vengano  presentate  nel  mercato  elettrico secondo disposizioni  dell'Autorita'  adottate  in  coerenza  con  la vigente struttura e funzionamento di detto mercato;
 in  data  14 dicembre 2004 l'Autorita' ha concluso un accordo con la   Commission   de  regulation  de  l'energie  recante  Cooperation agreement on Cross border issues in 2005 and 2006, nel quale, ai fini dell'attuazione  delle disposizioni di cui all'art. 6 del regolamento n.   1228/2003,  si  stabilisce,  tra  l'altro,  che  i  problemi  di congestione  sulla  frontiera  elettrica con la Francia siano risolti mediante  due procedure distinte, tra loro compatibili e coerenti con i  relativi quadri legislativi in materia di scambio transfrontaliero di  energia  elettrica  ivi  incluso  il  regolamento  n. 1228/2003 e riguardanti  la  quota  di  capacita'  di  trasporto di pertinenza di ciascun Paese, specificatamente:
 a) per  quanto  riguarda  la  Francia  una  procedura  di  asta esplicita;
 b) per quanto riguarda l'Italia una procedura di asta implicita con assegnazione di coperture;
 Ritenuto  che  sia  opportuno,  in  forza delle disposizioni di cui all'art.  9  del regolamento n. 1228/2003, stabilire disposizioni per l'anno  2005  in  materia di gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione coerentemente con le disposizioni di cui al medesimo regolamento, nonche' di cui al decreto 17 dicembre 2004;
 Delibera:
 di approvare le disposizioni per l'anno 2005 in materia di gestione delle  congestioni  sulla  rete  di  interconnessione  come  definite nell'allegato  A  al  presente  provvedimento,  di  cui  forma  parte integrante e sostanziale;
 di  inviare  per informazione copia dell'allegato A alla Commission de  regulation  de l'energie, 2 rue du Quatre Septembre, 75084 Paris, Francia,   all'Ufficio   federale  dell'energia,  Worblenstrasse  32, Ittigen,  Svizzera,  all'E-Control  GmbH,  Kaerntner Rudolfsplaz 13a, 1010,  Wien,  Austria,  all'Agencija za energijo Republike Slovenije, Svetozarevska  ul.  6, Maribor, Slovenia ed alla Regulatory Authority for Energy, Michalakopoulou Street 80, 10192 Athens (Grecia);
 di  trasmettere  copia del presente provvedimento al Ministro delle attivita'  produttive,  al  Ministro degli affari esteri, al Ministro delle  politiche  comunitarie  ed alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.;
 di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  Internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione.
 Milano, 20 dicembre 2004
 Il presidente: Ortis
 |  |  |  | Allegato A DISPOSIZIONI PER L'ANNO 2005 IN MATERIA DI GESTIONE DELLE CONGESTIONI SULLA RETE DI INTERCONNESSIONE.
 Parte I
 DISPOSIZIONI GENERALI
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1 Ai fini dell'interpretazione delle disposizioni contenute nel presente  provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 dell'allegato  A  alla  deliberazione  dell'Autorita'  per  l'energia elettrica   e   il   gas   30 dicembre   2003,   n.   168/2003,  come successivamente  integrata e modificata ed all'art. 1 dell'allegato A alla  deliberazione  della  medesima  Autorita'  30 gennaio  2004, n. 05/2004,  come  successivamente  integrata  e  modificata, nonche' le seguenti definizioni:
 capacita'   di   trasporto   e'   la   massima  potenza  oraria destinabile,  con garanzia di continuita' di utilizzo in ciascuna ora all'esecuzione  di  scambi  transfrontalieri di energia elettrica tra uno  o  piu'  Stati  confinanti e l'Italia. La capacita' di trasporto viene   univocamente   definita  con  riferimento  ai  singoli  Stati confinanti, al flusso di energia elettrica in ingresso (importazione) o  in  uscita  (esportazione)  nel/dal  sistema  elettrico nazionale, nonche' ad un predefinito orizzonte temporale;
 capacita'  di  trasporto  annuale  e' la capacita' di trasporto definita   su   base   annuale   ed   utilizzabile   per  gli  scambi transfrontalieri di energia elettrica a partire dal 1° gennaio 2005;
 capacita' di trasporto giornaliera e' la capacita' di trasporto effettivamente   utilizzabile  per  gli  scambi  transfrontalieri  di energia elettrica definita, con cadenza giornaliera, per ciascuna ora di ciascun giorno dell'anno 2005;
 contratti pluriennali sono i contratti di fornitura pluriennali vigenti  al  19 febbraio  1997,  data  di  entrata  in  vigore  della direttiva   96/92/CE,  abrogata  e  ora  sostituita  dalla  direttiva 2003/54/CE;
 frontiera  elettrica  e'  l'insieme  delle  linee elettriche di trasporto  che  connettono la rete di trasmissione nazionale ad una o piu'   reti   di   trasmissione  appartenenti  ad  un  singolo  Stato confinante;
 quote  di capacita' di trasporto allocate autonomamente sono le quote   di  capacita'  di  trasporto  allocate  tramite  assegnazione autonoma  da  parte  gestori di rete esteri e pari, complessivamente, alla misura massima del 50% della capacita' di trasporto giornaliera;
 quote  di capacita' di trasporto pre-assegnate sono le quote di capacita' di trasporto corrispondenti:
 a) alle  riserve  per l'importazione, vale a dire le quote di capacita'  di  trasporto  riservate,  ai  fini  dell'importazione  di energia   elettrica,  alla  parte  italiana  titolare  del  contratto pluriennale  la  cui  controparte  ha  sede nello Stato francese, che risulta   essere  strettamente  necessaria  all'esecuzione  di  detto contratto  qualora  l'energia elettrica cosi' importata sia destinata ai  clienti  del mercato vincolato, nonche' in misura non superiore a 150 MW, alla societa' Raetia energie;
 b) alle  riserve  per  il  transito,  vale a dire le quote di capacita'  di  trasporto  riservate ai fini della consegna di energia elettrica  nella  Repubblica  di San Marino, nello Stato della Citta' del Vaticano - Santa Sede, nonche' in Corsica;
 c) alla  riserva  per  il reingresso, vale a dire la quota di capacita'  di  trasporto riservata alla societa' Edison S.p.a. per il reingresso  in  Italia  di  una parte dell'energia elettrica prodotta presso il bacino idroelettrico di Innerferrera;
 rete  di interconnessione e' la rete elettrica costituita dalle reti di trasmissione nazionali degli Stati confinanti;
 scambi    transfrontalieri    di    energia    elettrica   sono l'importazione  o  l'esportazione di energia elettrica attraverso una frontiera elettrica con l'Italia;
 Stato confinante e' qualunque Stato la cui rete di trasmissione e' interconnessa alla rete di trasmissione nazionale;
 transito  di  energia  elettrica  e'  l'importazione di energia elettrica e la sua contestuale esportazione;
 zona e' ciascuna zona della rete rilevante definita dal GRTN ai sensi  dell'art.  8  della  deliberazione  n.  168/2003  ed approvata dall'Autorita' con deliberazione n. 47/2004;
 zona   virtuale  e'  una  zona  non  stabilita  sul  territorio nazionale e corrispondente ad una frontiera elettrica;
 regolamento  n.  1228/2003  e' il regolamento (CE) n. 1228/2003 del  Parlamento  europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativo alle  condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di  energia elettrica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 176 del 15 luglio 2003, applicabile dal 1° luglio 2004;
 Art. 2.
 Oggetto e finalita'
 2.1  Con  il presente provvedimento, relativamente alle frontiere elettriche    settentrionale    e   meridionale,   vengono   definite disposizioni  attuative  degli  articoli 5  e  6  del  regolamento n. 1228/2003 al fine di:
 a) consentire  l'accesso  alla  rete  di  interconnessione  per l'importazione  di  energia elettrica disponibile al minimo costo per il  sistema  elettrico  italiano,  nonche'  per  l'esportazione ed il transito  di  energia  elettrica  a  mezzo della rete di trasmissione nazionale;
 b) garantire   l'uso  efficiente  della  rete  di  trasmissione nazionale  mediante l'assegnazione della capacita' di trasporto sulla rete  di  interconnessione  con  metodi  di  mercato che prevedano la formazione  di segnali economici ai gestori di rete ed agli operatori di mercato atti alla valorizzazione dell'utilizzo della medesima rete in caso di scarsita';
 c) assicurare  la  liberta' di accesso a parita' di condizioni, l'imparzialita'  e  la neutralita' del servizio di trasmissione sulla rete di interconnessione, promuovendo la concorrenza.
 Parte II
 DETERMINAZIONE DELLA CAPACITA' DI TRASPORTO
 Art. 3.
 Modello generale di calcolo della capacita' di trasporto
 3.1  Entro  il  28 dicembre 2004, il Gestore della rete trasmette all'Autorita',  per l'approvazione ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, uno schema di norme di sicurezza, operative e  di  programmazione per l'anno 2005, corredato dal modello generale di  calcolo  della  capacita'  totale  di  trasporto  sulla  rete  di interconnessione  dallo stesso adottato. L'Autorita' si esprime entro tre  giorni  dal  ricevimento  del  predetto  schema.  Trascorso tale termine lo schema si intende approvato.
 3.2  Entro il 31 ottobre 2005, il Gestore della rete predispone e trasmette  all'Autorita',  per  l'approvazione  ai sensi dell'art. 5, comma 2, del regolamento n. 1228/2003, un modello generale di calcolo della  capacita'  totale  di trasporto sulla rete di interconnessione elaborato  congiuntamente dai gestori delle reti interconnesse con il sistema  elettrico nazionale a valere per l'anno 2006. L'Autorita' si esprime  entro  trenta  giorni  dal ricevimento del predetto modello. Trascorso tale termine il modello si intende approvato.
 Parte III MISURE  UN  MATERIA  DI  GESTIONE  DELLE  CONGESTIONI  SULLA  RETE DI
 INTERCONNESSIONE
 Art. 4.
 Capacita' di trasporto assegnabile
 4.1  La capacita' di trasporto assegnabile per l'effettuazione di scambi  transfrontalieri  di energia elettrica in importazione per le frontiere  elettriche  con  la  Francia,  la  Svizzera, l'Austria, la Slovenia  e  la  Grecia  e'  pari  alla  corrispondente  capacita' di trasporto giornaliera.
 Art. 5. Modalita' di gestione della congestione nel mercato del giorno prima
 5.1  Il  Gestore della rete comunica, con cadenza giornaliera, al Gestore  del mercato elettrico il valore della capacita' di trasporto assegnabile di cui all'art. 4.
 5.2  La  congestione  che si verifichi sulle frontiere elettriche con la Francia, con la Svizzera, con l'Austria, con la Slovenia e con la  Grecia  e'  risolta, nel mercato del giorno prima contestualmente alla gestione delle congestioni tra le zone costituite sul territorio nazionale,  mediante  l'accettazione  di  offerte  di  acquisto  e di vendita  di  energia  elettrica, ivi incluse offerte di acquisto e di vendita  di  energia  elettrica  formulate  con riferimento alle zone virtuali.
 5.3  Ai  fini  della  gestione  delle congestioni nel mercato del giorno  prima,  gli  assegnatari  di  quote di capacita' di trasporto allocate  autonomamente, ovvero gli assegnatari di quote di capacita' di  trasporto  pre-assegnate, formulano offerte di vendita di energia elettrica  nel  mercato  del  giorno  prima,  ovvero,  sono tenuti ad osservare  le  disposizioni  di  cui  alla  deliberazione n. 168/2003 relativamente  all'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi al di fuori del sistema delle offerte.
 5.4  Il  Regolamento di cui all'art. 7 prevede che i programmi di immissione  relativi  alle  offerte  di vendita di energia elettrica, nonche'  ai  contratti  di  compravendita  conclusi  al  di fuori del sistema delle offerte, di cui al comma 5.3, ai fini della regolazione delle  partite  economiche  corrispondenti,  sono  riferiti alla zona adiacente alla zona virtuale a cui le assegnazioni della capacita' di trasporto si riferiscono.
 Art. 6.
 Modalita' di gestione della congestione nel tempo reale
 6.1  Il Gestore della rete risolve le eventuali congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale mediante l'approvvigionamento di risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento.
 6.2  Il  Gestore  della  rete, con cadenza trimestrale, trasmette all'Autorita' una relazione tecnica recante le modalita' adottate per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione in tempo reale,  unitamente  alla stima dei costi sostenuti per tale attivita' suddivisi per frontiera elettrica.
 Parte IV
 DISPOSIZIONI FINALI
 Art. 7.
 Regolamento per la gestione delle congestioni
 7.1  Entro il 28 dicembre 2004 il Gestore della rete predispone e trasmette  all'Autorita'  uno o piu' schemi di regolamento in tema di modalita' applicative per la gestione delle congestioni sulla rete di interconnessione.
 7.2  La  Direzione  Energia  Elettrica dell'Autorita' verifica la conformita' degli schemi di cui al comma 7.1 alle disposizioni di cui all'art.  5,  comunicando  al Gestore della rete, entro cinque giorni dal  loro  ricevimento,  l'esito  di  dette  verifiche.  Trascorso il predetto termine gli schemi si intendono positivamente verificati.
 Art. 8.
 Destinazione dei proventi
 8.3   La  destinazione  di  eventuali  proventi  derivanti  dalle procedure   per   la   gestione   delle  congestioni  sulla  rete  di interconnessione  di  cui  all'art.  5 e' disciplinata dall'Autorita' secondo  le  disposizioni di cui all'art. 6, comma 6, del regolamento n. 1228/2003.
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