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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 13 dicembre 2004 |  | Adozione  di disposizioni in materia di opzioni tariffarie per l'anno 2005, per la distribuzione dell'energia elettrica su reti con obbligo di connessione di terzi. (Deliberazione n. 212/04). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 13 dicembre 2004;
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481;
 il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
 il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
 la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
 la legge 23 agosto 2004, n. 239;
 Visti:
 la  deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di   seguito:   l'Autorita)   30 maggio   1997,  n.  61/97,  recante disposizioni  generali in materia di svolgimento dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorita';
 il   testo   integrato   delle  disposizioni  dell'Autorita'  per l'energia  elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione  dei  servizi  di trasmissione,  distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica -  Periodo  di  regolazione  2004-2007 (di seguito: testo integrato), approvato  con deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificato e integrato;
 la deliberazione dell'Autorita' 4 marzo 2004, n. 23/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 23 giugno 2004, n. 98/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04;
 la deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2004, n. 211/04;
 Considerato che:
 ai  sensi  del comma 4.1 del testo integrato, come modificato dal comma 7.1 della deliberazione n. 135/04, entro il 15 ottobre 2004, le imprese  distributrici  che  non  hanno  aderito al regime tariffario semplificato  di  cui  all'art.  13  del  testo  integrato  medesimo, dovevano proporre le opzioni tariffarie per l'anno 2005;
 ai  sensi del comma 4.3 del testo integrato, l'Autorita' verifica la  compatibilita'  delle  opzioni  tariffarie proposte con i criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato;
 Considerato che:
 122 imprese distributrici hanno aderito al regime semplificato di cui all'art. 13 del testo integrato;
 51  imprese  distributrici  hanno  proposto all'Autorita' opzioni tariffarie   base  per  il  servizio  di  distribuzione  dell'energia elettrica  ai  fini  della  verifica di cui al comma 4.3 del medesimo testo integrato;
 21  imprese  distributrici  hanno  proposto all'Autorita' opzioni tariffarie  speciali  per  il  servizio di distribuzione dell'energia elettrica ai fini della verifica di cui al citato comma 4.3 del testo integrato;
 Considerato che:
 con  deliberazione n. 211/04 l'Autorita' ha sospeso i termini per l'approvazione delle opzioni ulteriori domestiche per l'anno 2005;
 ai  fini  della verifica di conformita' delle proposte di opzioni tariffarie  ai  criteri di cui alla parte II del testo integrato, non sono  rilevanti  gli  elementi  diversi  da quelli tariffari, quali i contributi  di  allacciamento  o  ogni  altra condizione contrattuale della fornitura e della qualita' del servizio;
 Ritenuto  di  approvare  le  proposte  di opzioni tariffarie base e speciali  per  l'anno  2005,  avanzate  dalle imprese distributrici e risultate  conformi ai criteri generali e specifici di cui alla parte II del testo integrato
 Delibera:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1. Ai   fini   della   presente  deliberazione  si  applicano  le definizioni  contenute nell'art. 1 dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, e successive modificazioni, integrate come segue:
 testo   integrato   e'  il  testo  integrato  delle  disposizioni dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica   -   Periodo   di  regolazione  2004-2007,  approvato  con deliberazione  dell'Autorita'  n.  5/04, e successive modificazioni e integrazioni;
 opzioni  base  sono le opzioni tariffarie base per il servizio di distribuzione  dell'energia  elettrica, di cui al comma 7.1 del testo integrato;
 opzioni  speciali  sono  le  opzioni  tariffarie  speciali per il servizio di distribuzione dell'energia elettrica, di cui al comma 7.2 del testo integrato;
 |  |  |  | Art. 2. Verifica delle proposte di opzioni tariffarie base per l'anno 2005
 2.1.  Le  opzioni  base per l'anno 2005 proposte dagli esercenti di cui  alla  tabella 1 allegata alla presente deliberazione e riportate nella  medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.
 |  |  |  | Art. 3. Verifica  delle  proposte  di  opzioni tariffarie speciali per l'anno 2005
 3.1 Le opzioni speciali per l'anno 2005 proposte dagli esercenti di cui  alla  tabella 2 allegata alla presente deliberazione e riportate nella  medesima tabella, sono approvate in quanto conformi ai criteri di cui alla parte II del testo integrato.
 Di  pubblicare  la  presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it),  affinche' entri in vigore alla data della pubblicazione.
 Milano, 13 dicembre 2004
 Il presidente: Ortis
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