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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |  | DELIBERAZIONE 16 dicembre 2004 |  | Determinazione  del  contributo  tariffario  da  erogarsi,  ai  sensi dell'articolo  9, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 in tema  di  promozione  dell'uso razionale dell'energia, modifica della deliberazione  30  gennaio  2004,  n. 5/04 e della integrazione della deliberazione   29 settembre   2004,  n.  170/04.  (Deliberazione  n. 219/04). |  | 
 |  |  |  | L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
 Nella riunione del 16 dicembre 2004,
 Visti:
 la legge 14 novembre 1995, n. 481/1995;
 il  decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);
 il  decreto  legislativo  23 maggio  2000,  n.  164  (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000);
 i decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 il   decreto   ministeriale   20 luglio   2004   recante   «Nuova individuazione   degli   obiettivi   quantitativi   per  l'incremento dell'efficienza  energetica  negli  usi  finali  di energia, ai sensi dell'art.  9,  comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79» (di seguito: decreto ministeriale elettrico);
 il   decreto  ministeriale  gas  20 luglio  2004  recante  «Nuova individuazione  degli  obiettivi  quantitativi nazionali di risparmio energetico  e  sviluppo  delle fonti rinnovabili, di cui all'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164» (di seguito: decreto ministeriale gas);
 la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004).
 Visti:
 la deliberazione 11 luglio 2001, n. 156/2001;
 la deliberazione 11 luglio 2001, n. 157/2001;
 il  documento  per  la  consultazione  4 aprile 2002 (di seguito: documento per la consultazione 4 aprile 2002);
 la  deliberazione  30 gennaio  2004, n. 5/2004 (di seguito: testo integrato tariffe elettriche);
 la  deliberazione  18 settembre  2003,  n.  103/2003 (di seguito: deliberazione n. 103/2003;
 la  deliberazione  29 settembre  2004,  n.  170/2004 (di seguito: deliberazione n. 170/04);
 la  deliberazione  11 novembre  2004,  n.  200/2004  (di seguito: deliberazione n. 200/2004).
 Considerato che:
 l'art.  3,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali elettrico e gas 20 luglio   2004   determina  gli  obiettivi  quantitativi  nazionali rispettivamente  di  incremento  dell'efficienza energetica degli usi finali  in  capo  ai  distributori  di  energia  elettrica  ai  sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili in capo ai distributori  di  gas  naturale  ai  sensi dell'art. 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
 l'art.  5,  comma  1,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio 2004 stabilisce  che  i  distributori  soggetti  agli  obblighi  di cui ai decreti  stessi  perseguono gli obiettivi di cui al precedente alinea attraverso  progetti  che  prevedono  misure  ed interventi ricadenti tipicamente  nelle  tipologie  elencate nell'allegato I ai rispettivi decreti;
 l'art.  9,  comma  1,  primo  paragrafo, del decreto ministeriale elettrico,  e  l'art.  9,  comma  1,  secondo  paragrafo, del decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori  di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per  la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, con le modalita'  di  cui  all'art.  8 degli stessi decreti, possano trovare copertura,  qualora  comportino  una riduzione dei consumi di energia elettrica  e  limitatamente  alla parte non coperta da altre risorse, sulle  componenti  delle  tariffe per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica, secondo criteri stabiliti dall'Autorita';
 l'art.  9,  comma  1, secondo paragrafo, del decreto ministeriale elettrico,  e  l'art.  9,  comma  1,  primo  paragrafo,  del  decreto ministeriale gas, prevedono che i costi sostenuti rispettivamente dai distributori  di energia elettrica e dai distributori di gas naturale per la realizzazione dei progetti di cui ai medesimi decreti, possano trovare  copertura,  qualora  comportino una riduzione dei consumi di gas naturale e limitatamente alla parte non coperta da altre risorse, sulle  componenti  delle  tariffe per il trasporto e la distribuzione del gas naturale, secondo criteri stabiliti dall'Autorita':
 Considerato inoltre che:
 l'art.  10, commi 3 e 5, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004, stabilisce  che i titoli di efficienza energetica di cui ai commi 1 e 2  del  medesimo  articolo  possono  essere oggetto di contrattazione nella  sede  organizzata  dal  Gestore  del mercato elettrico, ovvero anche al di fuori di tale sede;
 l'art.  11,  commi 1 e 2, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce  che entro il 31 maggio di ogni anno a decorrere dall'anno 2006,  i  distributori  soggetti  agli  obblighi  di  cui ai medesimi decreti    (di    seguito:    distributori   obbligati)   trasmettono all'Autorita'  i  titoli  di efficienza energetica posseduti ai sensi dell'art.  10  dei  decreti  stessi,  e  che l'Autorita' verifica che ciascun  distributore  possegga  titoli  corrispondenti all'obiettivo annuo ad esso assegnato ai sensi dei medesimi decreti;
 l'art.  17,  comma  2, della deliberazione n. 103/2003 stabilisce che  la  dimensione commerciale di un titolo di efficienza energetica e' pari ad una tonnellata equivalente di petrolio (tep) risparmiata;
 Considerato infine che:
 l'art.  14,  comma  2,  dei  decreti  ministeriali 20 luglio 2004 stabilisce che sono fatti salvi i procedimenti avviati dall'Autorita' per  l'energia  elettrica e il gas, quelli in corso e i provvedimenti emanati  dalla medesima Autorita' per l'energia elettrica e il gas in attuazione dei decreti ministeriali 24 aprile 2001;
 in  seguito alla pubblicazione del documento per la consultazione 4 aprile  2002  e  nell'ambito delle pubbliche audizioni dei soggetti interessati  organizzate  dall'Autorita' in data 13 e 14 giugno 2002, sono  stati acquisiti elementi utili per la definizione dei criteri e delle  modalita'  per  l'erogazione  di un contributo tariffario alla copertura dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 l'evoluzione tecnologica e di mercato consente una progressiva ma costante  diminuzione  dei  costi  delle  tecnologie  energeticamente efficienti;
 Ritenuto che sia opportuno:
 riconoscere  un  contributo  tariffario per i costi sostenuti dai distributori  obbligati  per  il  conseguimento  degli  obiettivi  di risparmio di energia primaria posti a loro carico dai decreti stessi;
 riconoscere  il contributo tariffario di cui al precedente alinea fino  all'occorrenza  dell'obiettivo di risparmio di energia primaria in   capo  al  singolo  distributore,  limitatamente  alla  quota  di obiettivo  conseguita  attraverso  riduzioni  dei  consumi di energia elettrica e di gas naturale;
 riconoscere  il contributo tariffario di cui al precedente alinea sia  per  risparmi  di energia elettrica e di gas naturale conseguiti dai    distributori   attraverso   la   realizzazione   di   progetti conformemente  a  quanto stabilito dai decreti ministeriali 20 luglio 2004   e   dalle  deliberazioni  attuative  dell'Autorita',  sia  per l'acquisto  di titoli di efficienza energetica emessi dal Gestore del mercato elettrico;
 Ritenuto di:
 definire un contributo tariffario unitario per singola tonnellata equivalente di petrolio risparmiata;
 non  differenziare  il  contributo  unitario di cui al precedente alinea  in funzione del tipo di interventi realizzati, al fine di non alterare il meccanismo di mercato introdotto dai decreti ministeriali 20 luglio   2004  teso  a  promuovere  gli  interventi  di  risparmio energetico  che hanno un miglior rapporto tra costi dell'intervento e benefici conseguiti in termini di risparmi di energia;
 determinare un valore di contributo tariffario unitario che tenga conto  della  necessita'  di  contenere l'impatto dell'attuazione dei decreti   ministeriali  20 luglio  2004  sulle  tariffe  dell'energia elettrica  e del gas naturale e che tenga conto della quota dei costi di  realizzazione  dei  progetti  di  risparmio energetico che dovra' essere mediamente coperta attraverso altre risorse;
 determinare  il valore del contributo tariffario unitario in modo da garantire che l'aggravio complessivo sulla bolletta energetica dei consumatori  sia  sempre inferiore al beneficio economico complessivo derivante dall'attuazione dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 determinare  il valore del contributo tariffario anche sulla base delle informazioni disponibili dai confronti internazionali;
 determinare  il valore del contributo tariffario unitario tenendo conto  del fatto che nel periodo iniziale del meccanismo definito dai decreti   ministeriali   20 luglio   2004   verranno  realizzati  gli interventi   di   risparmio   energetico   a   minor   costo  e  che, progressivamente, dovranno essere realizzati interventi con costi via via crescenti;
 prevedere  la possibilita' di aggiornare il valore del contributo tariffario   unitario  di  cui  al  primo  alinea  in  ragione  anche dell'andamento   del  prezzo  dei  titoli  di  efficienza  energetica registrato sul mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico;
 erogare il contributo tariffario a fronte della consegna da parte del distributore obbligato dei titoli di efficienza energetica di cui all'art.  17,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  della deliberazione n. 103/2003;
 Delibera:
 di approvare il seguente provvedimento:
 Art. 1.
 Definizioni
 1.1   Ai   fini   della  presente  deliberazione  si  applicano  le definizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1.1,  dell'allegato A alla deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas 18 settembre  2004,  n. 103 (di seguito: deliberazione n. 103/2003) e inoltre le seguenti:
 a) conto  proprieta' e' il conto sul quale il Gestore del mercato elettrico  registra  il numero e la tipologia di titoli di efficienza energetica  in  possesso  di ogni singolo soggetto ammesso ad operare nel  mercato  organizzato  dei titoli di efficienza energetica di cui all'art. 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 b) contributo  tariffario  unitario  e'  il contributo tariffario riconosciuto  dall'Autorita'  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, dei decreti  ministeriali  20  luglio  2004,  riferito  ad una tonnellata equivalente di petrolio risparmiata, certificata secondo le modalita' previste   dai   decreti   ministeriali   20 luglio   2004   e  dalla deliberazione n. 103/2003 (di seguito: tep);
 c) distributore obbligato e' il distributore di energia elettrica e   di  gas  naturale  soggetto  agli  obblighi  di  cui  ai  decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 d) obiettivo  specifico  aggiornato  e'  l'obiettivo  specifico a carico del singolo distributore obbligato, maggiorato delle eventuali quote  aggiuntive  derivanti  dalle compensazioni di cui all'art. 11, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004;
 e) titolo  di  efficienza  energetica  di  tipo I e' il titolo di efficienza  energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera a), della deliberazione n. 103/2003;
 f) titolo  di  efficienza  energetica  di tipo II e' il titolo di efficienza  energetica di cui all'art. 17, comma 1, lettera b), della deliberazione n. 103/2003;
 g) titoli  di  efficienza  energetica consegnati sono i titoli di efficienza    energetica   sui   quali   il   distributore   richiede all'Autorita'   l'erogazione   del  contributo  tariffario  ai  sensi dell'art. 4, comma 4.1 della presente deliberazione.
 |  |  |  | Art. 2. Ambito di applicazione
 2.1 Il presente provvedimento si applica ai distributori obbligati.
 2.2  Il periodo di applicazione del presente provvedimento coincide con  il  quinquennio  di  vigenza  degli  obiettivi  quantitativi  di risparmio  di energia primaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a)  ad e), dei decreti ministeriali 20 luglio 2004. Con provvedimento successivo all'emanazione dei decreti di cui all'art. 3, comma 3, dei decreti   ministeriali   20 luglio  2004,  l'Autorita'  definira'  le modalita'  di  attuazione  di  quanto  disposto dall'art. 9, comma 1, degli stessi decreti ai progetti realizzati ai fini del conseguimento degli  obiettivi  nazionali di risparmio di energia primaria definiti per gli anni successivi al quinquennio 2005-2009.
 |  |  |  | Art. 3. Contributo tariffario unitario
 3.1  L'entita' del contributo tariffario unitario e' fissata pari a 100,00 euro/tep risparmiata.
 3.2 Entro il 30 settembre di ogni anno, l'Autorita' puo' aggiornare il  valore  di  cui al comma 3.1, anche sulla base delle informazioni disponibili  relativamente  al  prezzo medio dei titoli di efficienza energetica  scambiati sul mercato organizzato dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 10, comma 3, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004.
 3.3  Il  valore aggiornato del contributo tariffario unitario entra in  vigore  a  decorrere  dal 1° giugno dell'anno solare successivo a quello della sua pubblicazione sul sito internet dell'Autorita'.
 |  |  |  | Art. 4. Richiesta di erogazione del contributo tariffario
 4.1   Ai   fini   dell'erogazione   del  contributo  tariffario  il distributore  obbligato  dichiara all'Autorita' su quanti e quali dei titoli  di  efficienza energetica registrati nel suo Conto proprieta' richiede   il  pagamento  del  contributo  stesso.  La  dichiarazione equivale   a   richiesta  di  erogazione  del  contributo  tariffario sull'ammontare  dei  titoli  oggetto  della  dichiarazione stessa (di seguito:   titoli   consegnati),  espresso  in  tep,  e  puo'  essere effettuata  tra  il  1° gennaio  e  il  31 maggio  di  ogni anno, con riferimento   all'obiettivo   specifico   aggiornato   a  carico  del distributore nell'anno precedente.
 |  |  |  | Art. 5. Erogazione del contributo tariffario totale annuo
 5.1  Il  contributo  tariffario  unitario di cui all'art. 3.1 viene erogato  per ogni titolo di efficienza energetica di tipo I e di tipo II  consegnato  dal  distributore, fino all'occorrenza dell'obiettivo specifico  aggiornato  in  capo  al  medesimo  distributore nell'anno precedente (di seguito: contributo tariffario totale annuo).
 5.2 L'erogazione del contributo tariffario totale annuo spettante a ciascun  distributore  obbligato viene effettuata da Cassa conguaglio per il settore elettrico su specifica richiesta dell'Autorita'.
 5.3  L'erogazione  di cui al comma precedente viene effettuata, nel caso  di  erogazioni  a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo I, a valere sul Conto oneri derivanti da misure ed interventi  per  la  promozione  dell'efficienza energetica negli usi finali  di energia elettrica istituito presso Cassa conguaglio per il settore  elettrico  e, nel caso di erogazioni a fronte della consegna di titoli di efficienza energetica di tipo II, a valere sul Fondo per misure  ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti  rinnovabili  nel  settore del gas naturale istituito presso la stessa Cassa conguaglio per il settore elettrico.
 5.4   I   titoli   di  efficienza  energetica  consegnati  ai  fini dell'erogazione del contributo tariffario di cui all'art. 3.1 vengono trattenuti  sul  Conto  proprieta'  del  distributore  ai  fini della verifica  di  conseguimento  degli obiettivi specifici a suo carico e non  possono  essere oggetto di successiva contrattazione nel mercato organizzato  dal Gestore del mercato elettrico ai sensi dell'art. 10, comma 3,  dei  decreti  ministeriali  20 luglio  2004,  o  attraverso contratti bilaterali.
 Di modificare l'art. 65 della deliberazione n. 5/2004 come segue:
 Art. 65. Conto  oneri  derivanti  da  misure  ed  interventi per la promozione
 dell'efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica
 65.1  Il  Conto  oneri  derivanti  da  misure  ed interventi per la promozione  dell'efficienza  energetica  negli  usi finali di energia elettrica  e'  utilizzato  per  il  finanziamento  di  interventi  di gestione   e   controllo   della   domanda   di   energia  realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorita'.
 Di  integrare l'art. 11 della delibera n. 170/2004 come segue: dopo il comma 11.2 e' aggiunto il seguente comma:
 Art. 11. Istituzione  del  Fondo  per  misure  ed  interventi per il risparmio energetico  e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas
 naturale
 11.3  Il Fondo per misure ed interventi per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore del gas naturale e' utilizzato per il finanziamento di interventi di gestione e controllo della  domanda di energia realizzati conformemente alle deliberazioni dell'Autorita'.
 Di  pubblicare  il  presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della   Repubblica   italiana  e  nel  sito  internet  dell'Autorita' (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data della sua pubblicazione nel sito internet.
 Di trasmettere il presente provvedimento a Cassa conguaglio per il settore elettrico per le determinazioni di propria competenza.
 Milano, 16 dicembre 2004
 Il presidente: Ortis
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