Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 22 dicembre 2004 |
Aggiornamento per l'anno 2005 dei contributi di allacciamento e dei diritti fissi di cui al capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996. (Deliberazione n. 232/04). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 22 dicembre 2004. Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; la legge 27 ottobre 2003, n. 290; la legge 23 agosto 2004, n. 239. Visti: la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 gennaio 2004, n. 5/04, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 5/04); deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 6/04; il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato); la deliberazione dell'Autorita' 29 luglio 2004, n. 135/04. Considerato che: ai sensi del comma 9.2 della deliberazione n. 5/04, per il periodo di regolazione 2004-2007, l'Autorita' aggiorna annualmente i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, applicando: a) il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat; b) il tasso di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti, fissato pari al 3,5%; c) il tasso di variazione collegato a modifiche dei costi riconosciuti da eventi imprevedibili ed eccezionali, da mutamenti del quadro normativo e dalla variazione degli obblighi relativi al servizio universale; il tasso di variazione medio annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, rilevato dall'Istat e' stato fissato, per il periodo giugno 2003- maggio 2004 rispetto ai dodici mesi precedenti, pari alla variazione registrata dall'indice generale dei prezzi al consumo dell'intera collettivita', al netto dei prezzi del tabacco, accertata nella misura del 2,2%, Delibera: 1. Di ridurre dell'1,3%, a valere dall'1 gennaio 2005, i contributi di allacciamento e i diritti fissi di cui al Capitolo I del decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 172, del 24 luglio 1996, come modificati con deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04; 2. Di pubblicare il presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore il 1° gennaio 2005.
Milano, 22 dicembre 2004
Il presidente: Ortis |
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