Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 10 dicembre 2004 |
Designazione dell'agenzia ANCCP, in Milano, per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' dell'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. |
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IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e 98/85/CE relative all'equipaggiamento marittimo e i successivi emendamenti; Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul riordino della legislazione in materia portuale, e successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto; Vista l'istanza in data 6 novembre 2003 con cui l'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, con sede a Milano, in via Rombon n. 11, ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' CE degli equipaggiamenti di cui all'allegato A1 parte 3ยช del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, e successive modificazioni; Visto il decreto n. 136/2002 in data 8 marzo 2002 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con il quale viene costituito un Gruppo Ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, articolo 7; Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la sede dell'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, nei giorni 27 e 28 luglio 2004; Visto il verbale di verifica, in data 5 novembre 2004, relativo agli accertamenti esperiti presso la sede dell'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, nonche' all'esame della documentazione integrativa pervenuta dalla succitata Agenzia; Preso atto degli obblighi attuativi del citato decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 che prevede la designazione e la verifica periodica biennale degli organismi che procedono alla valutazione della conformita' dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento. Decreta: Art. 1. L'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, con sede a Milano, in via Rombon n. 11, e' designata quale organismo di prova, per i moduli B, D, E, F, G, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione delle procedure di valutazione della conformita' ai requisiti, previsti dagli strumenti internazionali indicati nell'allegato A.1 del predetto D.P.R., per i seguenti equipaggiamenti marittimi: A.1/1.1 Salvagenti; A.1/1.2 Luci per mezzi di salvataggio: a) Mezzi di salvataggio e battelli d'emergenza; b) Salvagenti; c) Cinture di salvataggio; A.1/1.3 Segnali fumogeni ad attivazione automatica per salvagenti; A.1/1.4 Cinture di salvataggio; A.1/1.5 Tute di immersione e tute antiesposizione isolate o non isolate; A.1/1.6 Tute di immersione e tute antiesposizione classificate come cinture di salvataggio; A.1/1.7 Indumenti di protezione termica; A.1/1.8 Razzi a paracadute (pirotecnica); A.1/1.9 Razzi manuali (pirotecnica); A.1/1.10 Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica); A.1/1.11 Apparecchi lanciasagole (pirotecnica); A.1/1.12 Zattere di salvataggio gonfiabili; A.1/1.13 Zattere di salvataggio rigide; A.1/1.14 Zattere di salvataggio autoraddrizzanti. A.1/1.15 Zattere di salvataggio reversibili con copertura; A.1/1.16 Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico); A.1/1.17 Imbarcazioni di salvataggio; A.1/1.18 Battelli di emergenza rigidi; A.1/1.19 Battelli di emergenza pneumatici; A.1/1.20 Battelli di emergenza veloci. A.1/1.21 Dispositivi per la messa a mare dotati di paranchi e verricelli; A.1/1.22 Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio; A.1/1.23 Dispositivi di messa a mare per imbarcazioni di salvataggio a caduta libera; A1/1.24 Dispositivi di messa a mare per zattere di salvataggio; A.1/1.25 Dispositivi di messa a mare per battelli di emergenza; A.1/1.26 Meccanismo di distacco per: a) imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e b) zattere di salvataggio messe a mare da uno o piu' paranchi; A.1/1.27 Sistemi di evacuazione in mare; A.1/1.28 Sistemi di salvataggio; A.1/1.29 Scalette per l'imbarco; A1/1.30 Materiali retroriflettenti; A.1/1.33 Riflettore radar per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza; A.1/1.34 Bussola per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza; A.1/1.36 Motore di propulsione per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza; A.1/1.37 Motore di propulsione - motore fuoribordo per battelli d'emergenza; A.1/1.38 Proiettori per l'impiego in imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza; A.1/1.39 Zattere di salvataggio reversibili aperte; A.1/1.40 Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 dicembre 2004 Il comandante generale: Dassatti |
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