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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |  | DECRETO 10 dicembre 2004 |  | Designazione  dell'agenzia  ANCCP,  in Milano, per l'esecuzione delle procedure   di  valutazione  della  conformita'  dell'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407. |  | 
 |  |  |  | IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto
 
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407, Regolamento recante norme di attuazione delle direttive 96/98/CE e  98/85/CE  relative  all'equipaggiamento  marittimo  e i successivi emendamenti;
 Visto  l'art.  3  della legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme sul  riordino  della  legislazione  in materia portuale, e successive modifiche  ed  integrazioni, che attribuisce la competenza in materia di  sicurezza  della  navigazione al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto;
 Vista l'istanza in data 6 novembre 2003 con cui l'Agenzia Nazionale Certificazione  Componenti  e Prodotti - ANCCP, con sede a Milano, in via  Rombon  n.  11,  ha chiesto di essere autorizzato all'esecuzione delle   procedure   di   valutazione   della   conformita'  CE  degli equipaggiamenti  di  cui  all'allegato  A1  parte  3ยช del decreto del Presidente  della  Repubblica  6 ottobre  1999,  n. 407, e successive modificazioni;
 Visto  il  decreto  n.  136/2002  in  data 8 marzo 2002 del Comando Generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di Porto con il quale viene costituito  un  Gruppo  Ispettivo allo scopo di esperire le verifiche presso  gli organismi richiedenti la designazione di cui al succitato decreto  del  Presidente  della  Repubblica  6 ottobre  1999, n. 407, articolo 7;
 Visto l'esito degli accertamenti delle verifiche eseguite presso la sede  dell'Agenzia  Nazionale  Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, nei giorni 27 e 28 luglio 2004;
 Visto  il  verbale  di  verifica, in data 5 novembre 2004, relativo agli  accertamenti  esperiti  presso  la  sede dell'Agenzia Nazionale Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, nonche' all'esame della documentazione integrativa pervenuta dalla succitata Agenzia;
 Preso   atto  degli  obblighi  attuativi  del  citato  decreto  del Presidente  della  Repubblica  6 ottobre  1999, n. 407 che prevede la designazione  e  la  verifica  periodica biennale degli organismi che procedono  alla  valutazione  della  conformita' dell'equipaggiamento marittimo  elencato  nell'allegato A.1 del precitato decreto, secondo quanto indicato per ciascun tipo di equipaggiamento.
 Decreta:
 Art. 1.
 L'Agenzia  Nazionale  Certificazione Componenti e Prodotti - ANCCP, con  sede a Milano, in via Rombon n. 11, e' designata quale organismo di  prova,  per  i moduli B, D, E, F, G, ai sensi dell'articolo 7 del decreto  del  Presidente  della Repubblica 6 ottobre 1999, n. 407 per l'esecuzione  delle  procedure  di  valutazione  della conformita' ai requisiti,   previsti   dagli   strumenti   internazionali   indicati nell'allegato A.1 del predetto D.P.R., per i seguenti equipaggiamenti marittimi:
 A.1/1.1 Salvagenti;
 A.1/1.2 Luci per mezzi di salvataggio:
 a) Mezzi di salvataggio e battelli d'emergenza;
 b) Salvagenti;
 c) Cinture di salvataggio;
 A.1/1.3   Segnali   fumogeni   ad   attivazione   automatica  per salvagenti;
 A.1/1.4 Cinture di salvataggio;
 A.1/1.5  Tute  di immersione e tute antiesposizione isolate o non isolate;
 A.1/1.6  Tute  di  immersione e tute antiesposizione classificate come cinture di salvataggio;
 A.1/1.7 Indumenti di protezione termica;
 A.1/1.8 Razzi a paracadute (pirotecnica);
 A.1/1.9 Razzi manuali (pirotecnica);
 A.1/1.10 Segnali fumogeni galleggianti (pirotecnica);
 A.1/1.11 Apparecchi lanciasagole (pirotecnica);
 A.1/1.12 Zattere di salvataggio gonfiabili;
 A.1/1.13 Zattere di salvataggio rigide;
 A.1/1.14 Zattere di salvataggio autoraddrizzanti.
 A.1/1.15 Zattere di salvataggio reversibili con copertura;
 A.1/1.16  Sistemazioni per il galleggiamento libero delle zattere di salvataggio (dispositivi a distacco idrostatico);
 A.1/1.17 Imbarcazioni di salvataggio;
 A.1/1.18 Battelli di emergenza rigidi;
 A.1/1.19 Battelli di emergenza pneumatici;
 A.1/1.20 Battelli di emergenza veloci.
 A.1/1.21  Dispositivi  per  la  messa a mare dotati di paranchi e verricelli;
 A.1/1.22  Dispositivi di messa a mare a galleggiamento libero per mezzi di salvataggio;
 A.1/1.23   Dispositivi  di  messa  a  mare  per  imbarcazioni  di salvataggio a caduta libera;
 A1/1.24 Dispositivi di messa a mare per zattere di salvataggio;
 A.1/1.25 Dispositivi di messa a mare per battelli di emergenza;
 A.1/1.26 Meccanismo di distacco per:
 a) imbarcazioni di salvataggio, battelli di emergenza e
 b) zattere di salvataggio messe a mare da uno o piu' paranchi;
 A.1/1.27 Sistemi di evacuazione in mare;
 A.1/1.28 Sistemi di salvataggio;
 A.1/1.29 Scalette per l'imbarco;
 A1/1.30 Materiali retroriflettenti;
 A.1/1.33  Riflettore  radar  per  imbarcazioni  di  salvataggio e battelli di emergenza;
 A.1/1.34  Bussola  per  imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza;
 A.1/1.36  Motore di propulsione per imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza;
 A.1/1.37  Motore  di propulsione - motore fuoribordo per battelli d'emergenza;
 A.1/1.38  Proiettori per l'impiego in imbarcazioni di salvataggio e battelli di emergenza;
 A.1/1.39 Zattere di salvataggio reversibili aperte;
 A.1/1.40 Apparecchiature meccaniche per l'imbarco dei piloti.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 10 dicembre 2004
 Il comandante generale: Dassatti
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