Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di riconoscimento della denominazione di origine protetta «Marrone di Caprese Michelangelo» |
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Il Ministero delle politiche agricole e forestali esaminata la domanda intesa ad ottenere la protezione della denominazione «Marrone di Caprese Michelangelo» come denominazione di origine protetta ai sensi del Regolamento (CEE) n. 2081/92, presentata dal comitato promotore Marrone di Caprese Michelangelo con sede in Caprese Michelangelo (Arezzo) - Localita' Manzi, 180/b esprime parere favorevole sulla stessa e sulla proposta di disciplinare di produzione nel testo appresso indicato. Le eventuali osservazioni, relative alla presente proposta, adeguatamente motivate, dovranno essere presentate dai soggetti interessati, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Divisione QTC III - via XX settembre n. 20, 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta. Decorso tale termine, in assenza delle predette osservazioni o dopo la loro valutazione ove pervenute, la predetta proposta sara' notificata, per la registrazione ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92, ai competenti Organi comunitari. DISCIPLINARE DI PRODUZIONE Art. 1. Denominazione La denominazione di origine protetta (D.O.P.) «Marrone di Caprese Michelangelo» e riservata esclusivamente ai frutti allo stato fresco e secco della specie Castanea sativa Mill. delle varieta' descritte al successivo art. 2. |
| Art. 2. Descrizione del prodotto Per la produzione del «Marrone di Caprese Michelangelo» vengono utilizzati i frutti dalle seguenti varieta': «Marrone» biotipo locale del «Marrone» distinto per caratteristiche sia morfologiche che bioagronomiche da differenti biotipi di «Marrone» coltivate in altre aree castanicole, da utilizzarsi per il consumo fresco e secco «Pistolese» da utilizzarsi per il consumo secco. Le caratteristiche carpologiche al consumo della castagna fresca sono le seguenti: frutti: buccia di colore avana con striature marroni, piu' o meno intense, forma tendenzialmente ellittico-arrotondata o, nel frutto centrale, tendenzialmente quadrangolare. Polpa di colore bianco avorio poco incisa dall'episperma (pellicina sottile che la riveste). Le caratteristiche al consumo della castagna secca devono essere le seguenti: frutti: sani, integri, con non oltre il 5 % di frutti deformati o con tracce di bacatura o di muffa; colore: avorio o paglierino chiaro. |
| Art. 3. Zona di Produzione L'area geografica di produzione, di essiccazione e condizionamento del «Marrone di Caprese Michelangelo» e' rappresentata dal territorio di seguito descritto: comune di Caprese Michelangelo intero territorio amministrativo; comune di Anghiari la parte di territorio nord a partire dall'incrocio del confine amministrativo di Caprese Michelangelo delimitato dalla strada provinciale n. 57 Catenaia fino all'inizio del confine del comune di Subbiano. |
| Art. 4. Origine del prodotto Il «Marrone di Caprese Michelangelo» rappresenta la denominazione storica che si identifica con una coltura tipica del territorio documentata, fra l'altro, da un'ampia serie di determinanti elementi che comprovano l'origine del prodotto, costituiti da: riferimenti derivanti da secolari fonti storiche, risalenti al XII secolo: rogiti notarili relativi a compre-vendite e trasmissioni ereditarie di castagneti, conservati nelle «carte del monastero di Camaldoli»; da specifiche norme che disciplinano la castanicoltura contenute negli «Statuti di Caprese del 1386»; da precisi riferimenti contenuti nella «Statistica di tutte le Comunita' componenti il circondario della sottoprefettura di Arezzo, richiesta nel 1809 dal Governo francese»; dall'esistenza di monumentali esemplari di castagno innestato, con eta' stimabile oltre i 500-600 anni; da secoli, e tuttora, la castanicoltura da frutto e' fonte di consistenti risorse economiche non facilmente calcolabili, ma di certo molto elevato; e' inoltre ampio l'indotto della castanicoltura. Di elevata importanza e' stato, fino a tempi non molto remoti, l'apporto della castanicoltura all'alimentazione della popolazione, tenuto conto anche del non indifferente contenuto proteico delle castagne e della possibilita' di un prolungato uso dei prodotti come le castagne secche e la farina. la castagna e' da secoli inserita profondamente nella cultura locale, sia per la preparazione di numerosi piatti tipici della cucina capresana (oltre 20 sono i piatti e i dolci a base di castagne), sia per l'esistenza di filastrocche e cantilene popolari inerenti alle castagne, sia per i numerosi vocaboli e locuzioni specifici del vernacolo locale (quale ad esempio «gonghio»= achenio vuoto di seme; «grifato» = achenio con seme incompletamente sviluppato; «cuccola» o «cruccola» = castagna caduta separata dal riccio; «balocia» = castagna lessa; «bricia» = caldarrosta; ecc). Al fine di garantire la tracciabilita' del prodotto si procedera' alla costituzione di un elenco di produttori, essiccatori e confezionatori, tenuto dall'organismo di controllo di cui all'art. 7. |
| Art. 5. Metodo di ottenimento 5.1 tecnica colturale. Per la tecnica colturale non sono previste particolari condizioni, se non la preparazione del terreno prima della raccolta che deve essere effettuata esclusivamente con mezzi meccanici. Possono essere consentiti trattamenti fitoiatrici nei confronti della Cidia e del Balanino esclusivamente mediante prodotti ammessi per la castanicoltura biologica. Possono essere consentiti interventi di fertilizzazione del suolo mediante prodotti ammessi per la castanicoltura biologica. La densita' degli impianti in produzione non deve superare le 120 piante ad ettaro. 5.2 tempi e modalita' di raccolta. La raccolta e' consentita dal 20 settembre, escludendo l'impiego della bacchiatura o di altri mezzi meccanici e/o chimici che anticipano o accelerano il distacco dall'albero. E' consentito l'uso della raccattatura meccanica, dell'andanatura dei ricci con apposite macchine, della battitura meccanica dei pegliai (ovvero piccole ricciaie), della spazzatura delle foglie con ventilatori meccanici, purche' tali interventi non danneggino le caratteristiche del prodotto. 5.3 ottenimento dei frutti destinati al consumo fresco. 5.3.1 cernita e calibratura. La cernita viene effettuata per eliminare i frutti lesionati da patogeni o da altri fattori. La cernita viene svolta manualmente. La percentuale massima di frutti non rispondenti alle caratteristiche suddette non deve superare il 5% del peso. La calibratura viene effettuata esclusivamente sulla varieta' «Marrone». La stessa puo' essere eseguita anche prima della cernita e della eventuale curatura. Puo' essere effettuata anche con apposite macchine calibratrici. Il numero dei frutti non deve superare 90 unita' per Kg. Il prodotto che non presenta le caratteristiche stabilite dal presente disciplinare per essere destinato al consumo fresco, puo' essere utilizzato per la produzione in castagna secca. 5.3.2 curatura. La curatura dei frutti serve al mantenimento della serbevolezza del prodotto e non e' obbligatoria. Qualora la stessa venga effettuata, deve essere eseguita esclusivamente mediante acqua, sia a freddo con immersione in acqua a temperatura ambiente per un periodo dai 5 ai 9 giorni; sia a caldo, consistente nell'immersione dei frutti in acqua calda a 48 °C per 50' e successivamente tenuti in acqua fredda per altri 50'. Tale processo non danneggia le caratteristiche tipiche del prodotto. Non e' consentito in alcun caso l'uso di additivi chimici. 5.3.3 caratteristiche dei frutti per il consumo fresco. Per il consumo allo stato fresco del «Marrone di Caprese Michelangelo» sono ammessi soltanto i frutti della varieta' «Marrone». I frutti devono presentare le caratteristiche descritte all'art. 2. 5.6 ottenimento della castagna secca. Per la produzione di castagne secche «Marrone di Caprese Michelangelo» e' ammessa l'utilizzazione dei frutti sia della varieta' «Marrone» che della varieta' «Pistolese». Tale prodotto viene ottenuto tramite essiccazione e successiva sbucciatura dei frutti. L'essiccazione viene effettuata con la tradizionale tecnica del seccatoio a legna, oppure mediante utilizzo di essiccatoi ad aria calda. Gli essiccatoi tradizionali sono delle costruzioni, monocamera, localizzate sia nei castagneti che nei pressi delle abitazioni, in cui internamente e' predisposto, un graticcio orizzontale costruito con paletti di castagno, sul quale viene disteso uno strato minimo 30 cm di castagne. Sul pavimento dell'essiccatoio viene tenuto acceso un fuoco «morto» ovvero senza fiamma. L'essiccazione si completa entro 40 giorni, a partire dal momento in cui si immettono le castagne sui graticci, in funzione del raggiungimento delle caratteristiche tipiche della castagna secca «Marrone di Caprese Michelangelo». L'essiccazione puo' essere attuata anche mediante essiccatoi ad aria calda, operanti con temperature opportunamente variate durante l'essiccazione e comprese tra i 25 e i 45 °C. Il giusto grado di essiccazione si ottiene entro un massimo di 15 giomi a partire dall'immissione delle castagne nell'essiccatoio. La sbucciatura viene effettuata mediante l'utilizzo di macchine sbucciatrici. Le caratteristiche al consumo della castagna secca devono essere quelle indicate all'art. 2. |
| Art. 6. Legame con l'ambiente Il «Marrone di Caprese Michelangelo» presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le sue fasi di produzione per una serie di importanti motivi. I castagneti «capresani» coprono tutto il versante dell'Alpe di Catenaia in modo uniforme e senza soluzione di continuita'. La comunita' locale e' stata di generazione in generazione continuatrice di un fenomeno di «popolamento forestale» iniziato nei secoli IX e X, durante il dominio degli Arimanni, ai quali erano state assegnate in godimento terre di interesse strategico. Da allora inizia il lungo processo di trasformazione che ha modificato il castagneto selvatico in castagneto domestico con l'introduzione dell'innesto. Da quel tempo la cura del castagno ha rappresentato l'impegno primario di ogni famiglia, condizione propria dell'84% della popolazione di Caprese gia' nei primi decenni del `400. Successivamente la coltivazione del castagneto istitui forme rigorose di tutela del castagno. A nessuno era consentito il taglio e l'asportazione di legname se non previa autorizzazione di tutti i consiglieri ed anche la raccolta era regolata da norme locali: la rubrica VIII del castagno cita «... in settembre convochi il Podesta' i Consiglieri per stabilire il modo ed il tempo del raccorre le castagne e i Consiglieri facciano campari e custodi che le badino, e denunzino chiunque o personalmente o con bestie danneggino i castagneti, e parimente chi facesse la raccolta prima del tempo o diversa da quello ordinato.» Le varieta' che oggi troviamo nei castagneti dell'areale, sono ecotipi' evoluti nel tempo attraverso una secolare accurata selezione (definibile «massale») di materiale di propagazione prelevato dagli esemplari piu' rappresentativi e migliori sotto il profilo agronomico e pomologico, piu' adatti alle caratteristiche ambientali. La omogeneita', la tipicita' e la peculiarita' del prodotto sono, inoltre, determinate dall'uniformita' e tipicita' pedoclimatica del territorio di produzione, nonche' dalla uguaglianza della tecnica culturale e del trattamento del prodotto da parte delle aziende. In definitiva, la predetta connessione con l'ambiente e l'opera dell'uomo, che hanno sviluppato tecniche colturali locali, determina un prodotto peculiare, il «Marrone di Caprese Michelangelo», le cui caratteristiche derivano da metodi leali e costanti protratti dai tempi remoti. |
| Art. 7. Controlli Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE 2081/1992. |
| Art. 8. Confezionamento ed etichettatura Le indicazioni relative alla designazione e presentazione del prodotto sono le seguenti: 8.1. consumo fresco; 8.1.1. confezionamento del prodotto allo stato fresco. Il confezionamento deve avvenire entro l'areale delimitato per la D.O.P. Per il confezionamento il prodotto prevede l'impiego di contenitori, opportunamente sigillati, da kg 1, 2, 3, 5, 10, 25. E' consentita la vendita al dettaglio di frutti sfusi prelevati da contenitori sigillati esposti al pubblico. 8.1.2. indicazioni in etichetta: «Marrone di Caprese Michelangelo» e «Denominazione di Origine Protetta» in caratteri superiori a tutte le altre iscrizioni; i marroni ottenuti in zona classificata geograficamente come montagna possono recare in etichetta la dicitura «Prodotto della montagna»; logo della D.O.P. obbligatorio; ragione sociale di chi ha effettuato il confezionamento; eventuali informazioni per il consumatore. 8.2. castagna secca; 8.2.1 confezionamento della castagna secca. Il confezionamento della castagna secca avviene in contenitori, opportunamente sigillati, da kg. 0, 5, 1, 2, 3, 5, 10, 25. Il confezionamento puo' avvenire al di fuori dell'areale delimitato per la D.O.P. 8.2.2. indicazioni in etichetta: castagne secche; «Marrone di Caprese Michelangelo»; denominazione di origine protetta, in caratteri superiori a tutte le altre iscrizioni; logo della D.O.P; ragione sociale di chi ha effettuato il confezionamento; eventuali informazioni a garanzia del consumatore. |
| Art. 9. Utilizzo della Denominazione d'Origine Protetta per i prodotti trasformati I prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la D.O.P. «Marrone di Caprese Michelangelo» anche a seguito di processi di elaborazione o di trasformazione, possono essere immessi al consumo in confezioni recanti il riferimento a detta denominazione senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che: il prodotto a denominazione protetta, certificato come tale, costituisca il componente esclusivo della categoria merceologica di appartenenza; gli utilizzatori del prodotto a denominazione protetta siano autorizzati dai titolari del diritto di proprieta' intellettuale conferito dalla registrazione della D.O.P., riuniti in Consorzio incaricato alla tutela dal Ministero delle politiche agricole. Lo stesso consorzio incaricato provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione protetta. In assenza di un Consorzio di Tutela incaricato le predette funzioni saranno svolte dal Ministero delle politiche agricole in quanto autorita' nazionale preposta all'attuazione del reg. CEE 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva della denominazione protetta consente soltanto il suo riferimento, secondo la normativa vigente, tra gli ingredienti del prodotto che lo contiene, o in cui e' trasformato o elaborato. |
| Art. 10. L o g o
----> Vedere Logo a pag. 79 della G.U. <----
Il logo di identificazione e' rappresentato da una castagna stilizzata costituita da un corpo centrale di colore blu (C l00%, M 96%, Y 12%, K 7%) che racchiude l'effigie di Michelangelo Buonarroti rappresentato con una tonalita' sfumata di grigio. La castagna inoltre presenta uno spessore colorato in Argento e in cima sono riportate 2 foglie di castagno in colore Oro; sempre in Oro e' raffigurata al centro del logo una «M» (carattere Vivaldid, dimensione 200) che indica contestualmente la dicitura «Marrone e Michelangelo». Il nome del prodotto «Marrone di Caprese Michelangelo» e' posto in alto e rappresentato con carattere Amaze, dimensione 18 e colore Nero. Infine in basso sono collocate le diciture «Denominazione di Origine Protetta» rappresentata con carattere CALLIGRAPH421BT, dimensione 18 colore Nero. E «Prodotto della Montagna» rappresentata con carattere CALLIGRAPH421BT, dimensione 16 colore Nero. |
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