| IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO di Venezia
 
 Visto l'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
 Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;
 Visto   il   decreto   legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  che attribuisce  al Ministero delle attivita' produttive le funzioni ed i compiti   statali   in   materia   di   sviluppo  e  vigilanza  sulla cooperazione;
 Vista  la convenzione n. 216399/F934/a del 30 novembre 2001 a firma congiunta del Direttore generale per gli enti cooperativi - Ministero delle  attivita'  produttive e del Direttore generale della Direzione generale  e  degli  AA.GG.  risorse  umane  e  attivita'  ispettiva - Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali circa il permanere presso le Direzioni regionali e provinciali del lavoro (gia' uffici e ispettorati  provinciali  del  lavoro) delle competenze relative alla materia di cooperazione;
 Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002;
 Vista  la  nota  1470234  del  21 ottobre  2002 del Ministero delle attivita' produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi;
 Considerato  che  l'autorita'  amministrativa  di  vigilanza  ha il potere  di disporre la cancellazione dal registro delle imprese delle societa'  cooperative  e  degli  enti  mutualistici  in  liquidazione ordinaria  che si trovano nelle condizioni indicate nel suddetto art. 2545-octiesdecies del codice civile;
 Vista la documentazione in possesso di questa Direzione provinciale del  lavoro e preso atto delle visure camerali eseguite nei confronti delle  societa'  cooperative appresso indicate, da cui risulta che le medesime sono in liquidazione ordinaria da oltre un quinquennio e non hanno depositato i bilanci relativi agli ultimi cinque anni;
 Considerato   che  per  tali  societa'  cooperative  sussistono  le condizioni  previste  dall'art.  2545-octiesdecies del codice civile, commi 2 e 3;
 Espletata  la  procedura  di  cui  agli  articoli 7 e 8 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  mediante  comunicazioni  ai liquidatori ed avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 dicembre 2004 di  avvio  del  procedimento  di  cancellazione  dal  registro  delle imprese, ai sensi dell'art. 2545-octiesdecies del codice civile;
 Considerato   che   non   sono   pervenute  opposizioni  da  terzi, all'adozione  del  provvedimento  di cancellazione dal registro delle imprese  ne'  domande  tendenti  ad  ottenere  la  prosecuzione della liquidazione;
 Dispone la  pubblicazione  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  seguente  elenco  di  societa'  cooperative  per  la  successiva cancellazione dal registro imprese:
 
 ----> vedere elenco a pag. 21 della G.U. <----
 Entro  il  termine  perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  i creditori o chiunque abbia un interesse puo' presentare a questa Direzione provinciale del lavoro di Venezia, servizio  politiche del lavoro, unita' operativa cooperazione via Ca' Venier,  8  -  Venezia-Mestre,  formale  e  motivata domanda intesa a consentire la prosecuzione della liquidazione.
 Trascorso  il  suddetto  termine  questa  Direzione provinciale del lavoro  comunichera'  al  conservatore  del  registro  delle imprese, territorialmente  competente,  l'elenco  delle  sopra citate societa' cooperative al fine di provvedere alla cancellazione delle stesse dal registro medesimo.
 Venezia-Mestre, 7 dicembre 2004
 Il direttore provinciale: Monaco
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