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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA SALUTE |  | DECRETO 3 dicembre 2004 |  | Riconoscimento,  al  sig.  Giunta  Raul  Eduardo, di titolo di studio estero,  quale  titolo  abilitante  per  l'esercizio  in Italia della professione di medico chirurgo. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE delle risorse umane e delle professioni sanitarie
 
 Vista l'istanza con la quale il sig. Giunta Raul Eduardo, cittadino italiano,  ha  chiesto  il  riconoscimento  del  titolo  di  «medico» conseguito  in  Argentina,  ai  fini  dell'esercizio  in Italia della professione di medico chirurgo;
 Visto  il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico  delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e  norme  sulla condizione dello straniero, e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394  «Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a norma dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
 Visti  gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999 ed in   particolare  il  comma  7  dell'art.  50,  che  disciplinano  il riconoscimento  dei  titoli professionali abilitanti all'esercizio di una  professione sanitaria, conseguiti in un Paese terzo da parte dei cittadini  non  comunitari, nonche' dei titoli accademici di studio e di   formazione  professionale,  complementari  dei  predetti  titoli abilitanti  all'esercizio  di  una  professione,  conseguiti  ai fini dell'ammissione  agli  impieghi  e  dello  svolgimento  di  attivita' sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;
 Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  che  estende  l'applicazione  delle  norme in esso contenute ai cittadini dell'Unione europea in quanto piu' favorevoli;
 Vista la decisione della Conferenza dei servizi, prevista dall'art. 12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e dall'art. 14 del decreto legislativo  n. 319/1994, che nella riunione del 30 settembre 2004 ha ritenuto  di applicare al richiedente la misura compensativa ai sensi di   quanto   disposto  dall'art.  6,  comma  1  del  citato  decreto legislativo n. 115/1992;
 Visto   l'esito   della   prova  attitudinale  effettuata  in  data 28 ottobre,  ai  sensi  dell'art. 8, comma 1, del gia' citato decreto legislativo  n.  115/1992,  a seguito della quale il sig. Giunta Raul Eduardo e' risultato idoneo;
 Rilevata   la   sussistenza   dei   requisiti   di   legge  per  il riconoscimento del titolo di medico chirurgo;
 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
 Decreta:
 1.  Il  titolo  di  «Medico» rilasciato in data 9 aprile 1980 dalla «Universidad   Nacional  De  Cuyo  -  facultad  de  ciencias  medicas (Republica  Argentina)  al  sig.  Giunta Raul Eduardo, nato a Mendoza (Argentina)   il  30 dicembre  1953,  e'  riconosciuto  quale  titolo abilitante  per  l'esercizio  in  Italia  della professione di medico chirurgo.
 2.  Il.  dott.  Giunta Raul Eduardo e' autorizzato ad esercitare in Italia,  come  lavoratore  dipendente  o  autonomo, la professione di medico  chirurgo, previa iscrizione all'ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente.
 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 3 dicembre 2004
 Il direttore generale: Mastrocola
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