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| Gazzetta n. 1 del 3 gennaio 2005 (vai al sommario) |  | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  | DECRETO 13 dicembre 2004 |  | Riconoscimento,  alla sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, di titolo di studio  estero,  quale  titolo  abilitante  per l'esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro. |  | 
 |  |  |  | IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
 
 Visti  gli  articoli 1  e  8  della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante   disposizioni   per   l'adempimento  di  obblighi  derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
 Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;
 Visto  il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della  direttiva  n.  2001/19 che modifica le direttive del Consiglio relative  al  sistema  generale  di  riconoscimento  delle qualifiche professionali;
 Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328,  contenente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina dei requisiti  per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per   l'esercizio   di   talune   professioni  nonche'  dei  relativi ordinamenti»;
 Vista  l'istanza  del  sig.ra  Otero  Capataz  Maria Isabel, nata a Sabadell   (Barcellona  -  Spagna)  il  29 novembre  1973,  cittadina spagnola,  diretta  ad  ottenere,  ai  sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 cosi' come modificato dal decreto legislativo n.     277/2003,     il     riconoscimento     del     suo     titolo accademico-professionale   di  «Diplomada  en  relaciones  laborales» conseguito  in  Spagna  e  rilasciato  dalla «Universitat Autonoma de Barcelona»  in  data  3 giugno 1997, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di consulente del lavoro;
 Rilevato    che    vi    sono    differenze   tra   la   formazione accademico-professionale  richiesta  in  Italia per l'esercizio della professione  di  consulente del lavoro e quella di cui e' in possesso l'istante,   per   cui   appare   necessario   applicare   le  misure compensative;
 Viste  le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 14 settembre 2004;
 Considerato  il  conforme  parere  del rappresentante del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro nella seduta di cui sopra;
 Visto l'art. 6, n. 1, del decreto legislativo n. 115/1992;
 Decreta:
 Art. 1.
 Alla sig.ra Otero Capataz Maria Isabel, nata a Sabadell (Barcellona - Spagna) il 29 novembre 1973, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo  di  cui  in  premessa  quale  titolo  valido per l'iscrizione nell'albo  dei  consulenti  del  lavoro e l'esercizio in Italia della omonima professione.
 |  |  |  | Art. 2. Il  riconoscimento  di cui al precedente articolo e' subordinato, a scelta  della  richiedente,  al superamento di una prova attitudinale oppure  al  compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di  dodici  mesi,  da effettuarsi presso un consulente del lavoro che abbia un'anzianita' di almeno cinque anni.
 Le  modalita'  di  svolgimento  dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente decreto.
 |  |  |  | Art. 3. La  prova  attitudinale,  ove  oggetto  di  scelta del richiedente, vertera'  sulle seguenti materie: 1) mercato del lavoro; 2) sicurezza ed igiene del lavoro; 3) diritto tributario; 4) diritto del lavoro.
 Roma, 13 dicembre 2004
 Il direttore generale: Mele
 |  |  |  | Allegato A A) Prova   attitudinale:  la  candidata,  per  essere  ammessa  a sostenere  la  prova  attitudinale,  dovra'  presentare  al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente  decreto.  La  commissione,  istituita  presso  il Consiglio nazionale,   si  riunisce  su  convocazione  del  presidente  per  lo svolgimento  delle  prove  di  esame, fissandone il calendario. Della convocazione  della commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata  notizia  all'interessato,  al recapito da questi indicato nella domanda.
 La  prova  attitudinale,  volta  ad accertare la conoscenza delle materie  indicate  nel  testo  del  decreto,  si  compone di un esame scritto  ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale  il  candidato  potra'  accedere  solo  se  abbia superato, con successo, quello scritto.
 La    commissione    rilascia    all'interessato   certificazione dell'avvenuto   superamento   dell'esame,   al  fine  dell'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro.
 B) Tirocinio   di   adattamento:  ove  oggetto  di  scelta  della richiedente,  e' diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base,  specialistiche e professionali relative alla materia di cui al precedente art. 3.
 La  richiedente  presentera'  al  Consiglio  nazionale domanda in carta   legale   allegando   la   copia   autenticata   del  presente provvedimento.
 Il  Consiglio  nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
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