Gazzetta n. 305 del 30 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 28 dicembre 2004
Sospensione, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, della validita' dei decreti di riconoscimento di alcune acque minerali.

IL DIRETTORE GENERALE
della prevenzione sanitaria
Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;
Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003 ed in particolare gli articoli 5 e 6 che prevedono, tra l'altro, la ricerca nelle analisi chimiche di acque minerali dei nuovi parametri antimonio e nichel ed i relativi limiti massimi ammissibili, nonche' la modifica dei limiti massimi ammissibili per i parametri arsenico e manganese;
Visto che l'art. 17, comma 2, del sopra citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, per verificare la rispondenza delle acque minerali gia' riconosciute alle nuove disposizioni normative, ha previsto la revisione dei riconoscimenti e, a tal fine, ha reso obbligatorio produrre al Ministero della salute, entro il termine inderogabile del 31 ottobre 2004, certificati analitici relativi alla determinazione dei soli parametri antimonio, arsenico e manganese;
Considerato che ai sensi del piu' volte citato decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, la valutazione di conformita' della certificazione analitica prodotta e' effettuata sentito il Consiglio superiore di sanita';
Visto che il Consiglio Superiore di Sanita', nella seduta del 14 dicembre 2004, ha espresso parere non favorevole in merito alle analisi chimiche relative alle sotto elencate acque minerali naturali per le motivazioni indicate a fianco di ciascuna:
1. Diamante: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente.
2. Fonte Garbarino: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento.
3. Fontealta: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per il parametro antimonio deve essere riferita al limite di rivelabilita' del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile.
4. Giulia: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente.
5. La Francesca: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente.
6. Nevissima: il valore del parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente.
7. San Lorenzo: il valore del parametro manganese e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per i parametri antimonio e arsenico deve essere riferita al limite di rivelabilita' del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile.
8. San Paolo: il valore del parametro manganese e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stato effettuato il trattamento per l'abbattimento degli elementi instabili. Mancano le analisi successive al trattamento. Manca l'analisi della miscela.
9. San Pietro: il valore del parametro manganese e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stato effettuato il trattamento per l'abbattimento degli elementi instabili. Mancano le analisi successive al trattamento.
10. Sanfaustino: il valore del parametro manganese e superiore al limite previsto dalla normativa vigente. Non risulta essere stata effettuata la determinazione del parametro stesso dopo il trattamento di demanganizzazione.
11. Virginia il valore del parametro arsenico e' superiore al limite previsto dalla normativa vigente. La dicitura «inferiore a», riportata nei referti analitici per il parametro antimonio deve essere riferita al limite di rivelabilita' del metodo utilizzato, calcolato come riportato nell'allegato I, nota 3 del decreto ministeriale 29 dicembre 2003, e non al limite massimo ammissibile;
Considerato che, alla luce delle sopra riportate motivazioni, non puo' ritenersi garantita la tutela della salute dei consumatori;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Decreta:
Art. 1.
1) Ai sensi dell'art. 17, commi 2 e 4, del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre 2003, in considerazione della valutazione non favorevole effettuata dal Consiglio superiore di sanita' in merito alla certificazione analitica prodotta, a far data dal 1° gennaio 2005, e' sospesa la validita' dei decreti di riconoscimento delle seguenti acque minerali naturali per le motivazioni di cui alle premesse del presente decreto, indicate a fianco di ciascuna:
1. Diamante di Codrongianos (Sassari);
2. Fonte Garbarino di Lurisia di Roccaforte Mondovi' (Cuneo);
3. Fontealta di Roncegno (Trento);
4. Giulia di Anguillara (Roma);
5. La Francesca di Rionero in Vulture (Potenza);
6. Nevissima di Vinadio (Cuneo);
7. San Lorenzo di Bognanco (Novara);
8. San Paolo di Roma;
9. San Pietro di Roma;
10. Sanfaustino di Massa Martana (Perugia);
11. Virginia di Prata Camportaccio (Sondrio).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione europea.
Il presente decreto sara' trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di competenza.
Roma, 28 dicembre 2004
Il direttore generale: Greco
 
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