Gazzetta n. 305 del 30 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 22 dicembre 2004 |
Aggiornamento degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, conseguenti a violazioni al codice della strada, ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. |
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IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'art. 195, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada; Ritenuto di dover provvedere, in conformita' alla citata disposizione, all'aggiornamento delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal citato decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nella misura risultante al 1° dicembre 2004 a seguito dell'operazione di conversione in euro secondo le disposizioni dell'art. 51 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in misura pari alla intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (media nazionale); Ritenuto, altresi', di dover escludere dal predetto aggiornamento l'importo delle sanzioni introdotte nel nuovo codice della strada per effetto delle disposizioni del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dalla legge 7 aprile 2003, n. 72 e dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, perche' entrate in vigore successivamente al 1° gennaio 2003; Considerato che l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese di novembre 2004, comunicato dall'Istituto nazionale di statistica, indica la variazione percentuale dell'indice del mese di novembre 2004 rispetto a novembre 2002 in misura pari al 4,1%; Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; Decreta: Art. 1. 1. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, e successive modifiche ed integrazioni, e' aggiornata secondo la tabella I figurante in allegato al presente decreto. 2. Dall'adeguamento di cui al comma precedente sono escluse le sanzioni amministrative previste dalle norme del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, dalla legge 7 aprile 2003, n. 72 e dal decretolegge 27 giugno 2003, n. 151, convertito con legge 1° agosto 2003, n. 214, indicate nella tabella II figurante in allegato al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed avra' effetto a decorrere dal 1° gennaio 2005. Roma, 22 dicembre 2004 Il Ministro della giustizia Castelli Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Lunardi |
| Allegato I ----> Vedere Allegato a pag. 62 della G.U. <---- |
| Allegato II ----> Vedere Allegato a pag. 63 della G.U. <---- |
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