Gazzetta n. 305 del 30 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 22 dicembre 2004 |
Modificazione della graduatoria delle concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo per la provincia di Torino, di cui al decreto 11 luglio 2001. |
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IL DIRETTORE CENTRALE per le concessioni amministrative dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2000, n. 29, recante norme per l'istituzione del gioco del Bingo ai sensi dell'art. 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133; Vista la Direttiva del Ministro delle finanze 12 settembre 2000 con la quale l'incarico di controllore centralizzato del gioco del Bingo e' stato affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; Visto il bando di gara mediante pubblico incanto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, foglio delle inserzioni n. 278, del 28 novembre 2000, per l'assegnazione di ottocento concessioni per la gestione delle sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 21 novembre 2000 con il quale e' stata approvata la convenzione-tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali 16 novembre 2000 e 6 luglio 2001, concernenti l'approvazione del piano di distribuzione territoriale delle sale destinate al gioco del Bingo; Visti i decreti direttoriali n. UDG/70 del 24 gennaio 2001, n. UDG/84 del 30 gennaio 2001 e n. UDG/91 del 1° febbraio 2001, con i quali e' stata istituita la Commissione aggiudicatrice delle concessioni per le sale destinate al gioco del Bingo; Visto il decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 163 del 16 luglio 2001), con il quale e' stata approvata la graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del Bingo, e successive modificazioni; Visto il decreto direttoriale n. 445/UDG del 7 ottobre 2003; Considerato che, con sentenze n. 6202/02, in data 8 maggio-8 luglio 2002, n. 6223/02, in data 8 maggio-9 luglio 2002, n. 6228/02, in data 8 maggio - 9 luglio 2002 e n. 189/03, in data 5 giugno 2002 - 17 gennaio 2003, il T.A.R. per il Lazio, accogliendo il ricorso proposto rispettivamente dalle Societa' «All Center s.r.l.» (plico n. 584 - prov. di Torino). Ludi s.a.s.» (plico n. 429 prov. di Torino), «Eredi Giacinto Contin s.n.c.» (plico n. 296 - prov. di Torino) e dalla Ditta Individuale «Autina Giancarlo» (plico n. 431 - prov. di Torino), ha annullato il predetto provvedimento di approvazione della graduatoria nei limiti dell'interesse delle ricorrenti, poiche' «appare illogico ed inficiato da difetto di istruttoria l'operato della Commissione che, da un lato, procede alla valutazione di alcune voci non collegate all'esame del progetto nel suo insieme e, dall'altro. omette di assegnare punteggi a quei sottocapitoli» «che non richiedevano apprezzamenti di natura tecnico-discrezionale, ma rispondevano a risultanze oggettive direttamente rilevabili dalla descrizione dell'impianto»; Considerato che, con sentenza n. 6218/02 in data 8 maggio - 8 luglio 2002, il succitato T.A.R. per il Lazio, ha accolto il ricorso proposto dalla Societa' «Moncenisio S.r.l» (plico n. 353 - prov. di Torino), affermando testualmente in motivazione che «e' di tutta evidenza la circostanza secondo la quale la commissione ha operato in maniera alquanto confusa e contraddittoria rispetto a cio' che e' stabilito nei punti 13 e 15 del bando di gara, in quanto o il progetto e' ammissibile, e quindi va valutato per la qualita' e le caratteristiche tecniche, come stabilisce il punto quindici, oppure non e' ammissibile perche' difforme dalla lettera H del punto tredici ed, allora, non e' possibile valutare solo le voci che non richiedono la valutazione qualitativa del progetto, come e' avvenuto nel caso di specie, perche' in tal caso il bando non prevede alcuna valutazione parziale, bensi' la semplice esclusione dalla gara. Ne consegue, pertanto, che la valutazione compiuta dalla commissione non risulta essere la corretta e logica applicazione dei criteri individuati nell'allegato 1 del bando di gara, dove sono riportati in maniera particolareggiata i punteggi attribuibili per ogni caratteristica tecnica dell'offerta del servizio connesso all'espletamento del gioco del bingo. Cio' induce il Collegio a ritenere fondata, oltre che assorbente e prevalente, il motivo di doglianza secondo il quale la Commissione non avrebbe esplicitato una motivazione del tutto sufficiente, in relazione al contenuto del bando di gara, a giustificare la mancata assegnazione di determinati punteggi per alcune voci relative alle aree A e C dell'allegato 1 al bando di gara medesimo.»; Considerato che, a seguito di rinuncia alla concessione da parte delle Societa' Bingo Nichelino S.r.l. (plico n. 1189) e Playservice S.p.a. (plico n. 253) sono subentrate, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto 11 luglio 2001, le Societa' Italbingo S.r.l. (plico n. 906) ed il R.T.I. Carmes di Siciliano & C. s.a.s. - Centro Europeo educativo S.r.l. (plico n. 850), a sua volta rinunciatario; Visto il decreto 8 agosto 2002 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale e' stata modificata, tra l'altro, la graduatoria delle concessioni del bingo per la provincia di Torino; Visto il decreto 9 agosto 2002 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 197 del 23 agosto 2002), con il quale e' stata dichiarata la decadenza dall'assegnazione della concessione delle Societa' Imperial Bingo S.r.l. (plico n. 1073), R.T.I. Coop. Tempo Libero Bingoo! s.c.r.l. - Coopservice S.r.l. (plico n. 457) e Spot S.r.l. (plico n. 1244) e, per l'effetto, sono state individuate le Societa' assegnatarie delle concessioni in quanto collocate, nella medesima graduatoria della provincia di Torino, nella posizione progressivamente piu' favorevole e cioe' le Societa' Last Action Business di Prochilo R. (plico n. 499), E. & R. s.r.l. (plico n. 943), a sua volta rinunciataria, e Fantasia Bingo s.a.s. (plico n. 609), anch'essa rinunciataria; Visto il successivo decreto 26 settembre 2003 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 2 ottobre 2003), con il quale sono state dichiarate decadute dalla graduatoria delle concessioni del bingo per la provincia di Torino le menzionate Societa' Italbingo S.r.l. (plico n. 906) e Last Action Business di Prochilo R. (plico n. 499); Considerato che nei confronti della Societa' Bingo Star S.r.l. (plico n. 851) e' stato avviato il procedimento di esclusione dalla graduatoria delle concessioni per la gestione del gioco del bingo di cui al richiamato decreto direttoriale 11 luglio 2001, per la mancanza del requisito di cui al punto 13, lettera b), del bando di gara e cioe' per la sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del decreto 17 marzo 1995, n. 157, nel testo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nonche' per quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera e) dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo (approvata con decreto ministeriale 21 novembre 2000) che prevede la decadenza dalla concessione quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della societa' aggiudicataria, sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione»; Visti gli atti istruttori e la nota con la quale e' stato comunicato alla predetta Societa' Bingo Star S.r.l., ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria per i suddetti motivi; Atteso che, in ottemperanza alle richiamate pronunce giurisdizionali n. 6202/02, n. 6218/02. n. 6223/02, n. 6228/02 e n. 189/03, l'Amministrazione, dopo accurata istruttoria ed attento riesame della documentazione presentata in sede di gara dai rispettivi ricorrenti, ritiene di poter attribuire, giusta i criteri di aggiudicazione di cui al citato bando di gara ed i sub criteri analitici stabiliti dalla Commissione aggiudicatrice nel verbale del 27 febbraio 2001, all'offerta della All Center S.r.l (plico n. 584) il punteggio complessivo pari a 19 punti, all'offerta della Moncenisio S.r.l. (plico n. 353) il punteggio complessivo pari a 40 punti, all'offerta della Ludi s.a.s. (plico n. 429) il punteggio complessivo pari a 41 punti, all'offerta della Eredi Giacinto Contin s.n.c. (plico n. 296) il punteggio complessivo pari a 41 punti, all'offerta della Ditta individuale Autina Giancarlo (plico n. 431) il punteggio complessivo pari a 40 punti; Considerato che, per quant'innanzi, occorre procedere, da un lato, alla esecuzione delle ripetute sentenze n. 6202/02, n. 6218/02, n. 6223/02, n. 6228/02 e n. 189/03, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 della legge n. 1034/1971, dall'altro, alla emanazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria della Societa' Bingo Star S.r.l. e, quindi, provvedere alla modifica della graduatoria della provincia di Torino, in base alle suddette risultanze istruttorie; Decreta: Art. 1. 1. La Societa' Bingo Star S.r.l. (plico n. 851) e' esclusa dalla graduatoria provinciale delle concessioni per la gestione del gioco del bingo per la provincia di Torino di cui al decreto direttoriale 11 luglio 2001, per la mancanza del requisito di cui al punto 13, lettera b), del bando di gara e cioe' per la sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 12, comma 1, lettera e) del decreto 17 marzo 1995, n. 157, nel testo modificato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, nonche' per quanto previsto dall'art. 13, comma 1, lettera e) dello schema di convenzione per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo (approvata con decreto ministeriale 21 novembre 2000) che prevede la decadenza dalla concessione «quando, nei confronti del gestore o degli amministratori della societa' aggiudicataria, sono adottate misure cautelari o provvedimenti di rinvio a giudizio per tutte le ipotesi di reato di cui alla legge 19 marzo 1990, n. 55, e per ogni altra ipotesi di reato suscettibile di far venir meno il rapporto fiduciario con l'Amministrazione.». 2. La graduatoria, per la provincia di Torino, delle concessioni per la gestione del gioco del bingo, riportata nell'allegato 1 al decreto direttoriale 11 luglio 2001 (pubbl. in Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001), e' modificata, per i motivi indicati in premessa, come di seguito indicato: Regione: Piemonte; Provincia: Torino Pos. |Plico |Mittente |Ubicazione |Punti 1 |259 |Play Service S.r.l. |Torino |66 2 |257 |Play Service S.r.l. |Torino |65 3 |258 |Play Service S.r.l. |Torino |53 4 |828 |Torino Bingo S.r.l. |Torino |53 5 |944 |Orchidea 2001 S.r.l. |Torino |52 6 |1339 |Borgaro Bingo S.r.l. |Borgaro Torinese |50 7 |115 |Winner Bet S.a.s. |Rivoli |50 8 |1144 |Clara S.r.l. |Torino |47 9 |1279 |Mimosa S.a.s. |Torino |46 10 |203 |Sey International S.r.l. |Torino |45 11 |1285 |Bingoo S.r.l. |Torino |43 12 |945 |Margherita S.r.l. |Orbassano |42 13 |429 |Ludi S.a.s. |Torino |41 14 |296 |Eredi Giacinto Contin S.n.c. |Susa |41 15 |431 |G. Autina |Ivrea |40 16 |353 |Moncenisio S.p.a. |Torino |40 17 |934 |Imm.re Aurelia S.r.l. |Pinerolo |33 18 |343 |Cecchi Stefano |Torino |32 19 |391 |Serena S.R.L. |Moncalieri |30 20 |494 |Fantasia Bingo S.a.s. |Nichelino |30 21 |624 |Ludonet S.r.l. |Alpignano |29 22 |569 |Diciannove Marzo S.r.l. |Moncalieri |27 23 |836 |Giochi e Fortuna S.r.l. |Moncalieri |26 24 |600 |Bingo Game Aurora S.a.s. |Torino |26 25 |584 |All Center S.r.l. |Alpignano |19 26 |588 |All Center S.r.l. |Chianocco |12 2. Le societa' Ludi S.a.s. (plico n. 429), Eredi Giacinto Contin (plico n. 296), Moncenisio S.p.a. (plico n. 353) ed Immobiliare Aurelia S.a.s. (plico n. 934) e la Ditta Individuale G. Autina (plico n. 431) dovranno ritirare presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - Piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma - la scheda di valutazione del progetto presentato con l'obbligo di attenersi, in sede di realizzazione dei lavori, alla proposta inviata all'Amministrazione in sede di gara, secondo quanto descritto nella relazione illustrativa, nel rispetto del numero delle postazioni della superficie utile netta della sala da gioco e di quella a disposizione di ciascun giocatore. In caso di divergenza grave ricadranno sulle Societa' tutte le conseguenti responsabilita' di carattere risarcitorio ed eventualmente penale. Le Societa' Ludi S.A.S. (plico n. 429), Eredi Giacinto Contin (plico n. 296), Moncenisio S.p.a. (plico n. 353) ed Immobiliare Aurelia S.a.s. (plico n. 934) e la Ditta Individuale G. Autina (plico n. 431) dovranno provvedere, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, a presentare rinnovata ed idonea cauzione provvisoria di Euro 5.165. Inoltre, entro il termine perentorio di centocinquanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto, le Societa' in parola dovranno approntare la sala debitamente attrezzata e funzionante per il collaudo da parte dell'Amministrazione con facolta' di richiederne il differimento nei termini e alle condizioni stabilite dall'art. 52, comma 48 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni. 3. Restano ferme le altre disposizioni di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2001. 4. Avverso il presente decreto, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' ammesso ricorso nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente. Roma, 22 dicembre 2004 Il direttore centrale: Tagliaferri |
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