Gazzetta n. 305 del 30 dicembre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
DETERMINAZIONE 23 dicembre 2004 |
Modifica della determinazione AIFA del 29 ottobre 2004 concernente «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)». |
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IL DIRETTORE GENERALE Visto il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326 che all'art. 48 ha disposto l'istituzione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA ); Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze datato 14 luglio 2004 che a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato ha dettato norme per il funzionamento della predetta AIFA; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145 recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; Visto il decreto del Ministro della salute 6 maggio 2004, con cui e' stato designato il dott. Nello Martini in qualita' di Direttore generale dell'AIFA; Vista la propria determinazione in data 29 ottobre 2004, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 4 novembre 2004, supplemento ordinario n. 162, con cui sono state approvate le note AIFA, di revisione delle note CUF di cui al decreto 22 dicembre 2000; Ritenuto necessario, a fronte di alcuni problemi interpretativi ed attuativi del provvedimento di cui al punto precedente, segnalati dalle Regioni e dalle Associazioni dei medici di medicina generale, di effettuare un riesame delle condizioni di prescrivibilita' e di rimborsabilita' di cui alle suddette note AIFA; Tenuto conto dell'esito dell'incontro con le Regioni in data 1° dicembre 2004 nel corso del quale sono state condivise ed assunte le iniziative ritenute necessarie per risolvere i problemi di cui al punto precedente; Acquisito il parere favorevole espresso dal CdA dell'AIFA nel corso della riunione del 22 dicembre 2004: Determina: Art. 1. Modifica delle note 13, 28 e 74 Le note 13, 28 e 74 di cui all'allegato 3 della determinazione 29 ottobre 2004, riportata in premesse, sono modificate e sostituite dalle corrispondenti note riportate nell'allegato 1, che costituisce parte integrante della presente determinazione. |
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Art. 2. Efficacia ed ambito di applicazione della nota 78 1. La disposizione di cui alla nota 78 della determinazione 29 ottobre 2004, riportata in premesse e' da considerarsi non retroattiva; pertanto ai pazienti gia' in trattamento alla data di entrata in vigore della determinazione in questione, e' consentito proseguire la terapia secondo le modalita' in essere. 2. Detti pazienti dovranno dotarsi del piano terapeutico in occasione del primo controllo successivo all'entrata in vigore delle note presso le strutture sanitarie o comunque presso i centri abilitati alla prescrizione individuati dalle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano. La nota ha validita' immediata solo per i nuovi casi. |
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Art. 3. Distribuzione diretta La distribuzione diretta dei medicinali o, di altre forme di distribuzione individuate dalle Regioni, di cui all'allegato 2 della determinazione 29 ottobre 2004, di cui in premesse, non modifica ne' il regime di rimborsabilita' ne' il regime di dispensazione dei medicinali inclusi nella medesima lista, indicati rispettivamente nei decreti di Autorizzazione all'Immissione in Commercio delle singole formulazioni. |
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Art. 4. Ossigeno terapeutico La disposizione recata dall'art. 2 della determinazione 29 ottobre 2004 con riferimento alla nota 58 e' abrogata. In attesa di nuove disposizioni si applicano le procedure vigenti prima dell'entrata in vigore della determinazione 29 ottobre 2004. |
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Art. 5. Entrata in vigore La presente determinazione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 23 dicembre 2004 Il direttore generale: Martini |
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Allegato 1 ----> Vedere Allegato da pag. 100 a pag. 102 della G.U. <---- |
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