Gazzetta n. 305 del 30 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 12 novembre 2004
Rettifica e modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 30 aprile 2004, recante modifiche del decreto ministeriale 24 settembre 2003, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376 «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive integrazioni e modificazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 1991;
Vista la direttiva 2001/83/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2000, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping»;
Visto il proprio decreto 24 settembre 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2003 - serie generale - n. 257, concernente modalita' di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 7 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, ed il successivo decreto di modifica del 30 aprile 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 luglio 2004, n. 168;
Considerato che l'art. 4 del suddetto decreto ministeriale 30 aprile 2004 risulta erroneamente formulato e prevede inoltre una riduzione dell'intervallo di tempo concesso alle aziende farmaceutiche dall'art. 1, comma 4 del precedente decreto ministeriale 24 settembre 2003 per l'adeguamento dei foglietti illustrativi;
Considerato altresi' che tale riduzione non risulta giustificata da alcuna sopravvenuta motivazione di carattere sanitario;
Ritenuto di dover urgentemente rimuovere gli equivoci interpretativi dovuti a tale contraddittoria disposizione;
Decreta:
Art. 1.
1. L'art. 4 del decreto ministeriale 30 aprile 2004 e' cosi' rettificato e modificato:
«Art. 4. - La modifica, di cui all'art. 1, comma 3 del presente decreto, dovra' essere apportata a partire dai lotti prodotti dopo il novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto».
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 novembre 2004
Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 9 dicembre 2004 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 320
 
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