Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI
DECRETO 20 dicembre 2004
Determinazione della misura dei canoni di abbonamento alle radiodiffusioni per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Visto il regio decreto legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542;
Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1948;
Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1948, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 19 luglio 1948;
Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1953, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 24 novembre 1953;
Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103 recante nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223;
Visto il decreto ministeriale 20 dicembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 1991;
Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 650, di conversione del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 645;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo» e successive modificazioni e integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare gli articoli 17, comma 8 e 24, commi 14 e 15;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448;
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle comunicazioni;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Visto il decreto ministeriale 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 dicembre 1999;
Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2000;
Vista la convenzione stipulata in data 15 marzo 1994 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 1994;
Visto il contratto di servizio tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., per il triennio 2003-2005, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2003;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante «Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione» ed in particolare l'art. 18, comma 3, che nel dettare i principi sul finanziamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo prevede che entro il mese di novembre di ciascun anno, il Ministro delle comunicazioni con proprio decreto stabilisce l'ammontare del canone di abbonamento in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo, in misura tale da consentire alla societa' concessionaria della fornitura del servizio di coprire i costi che prevedibilmente verranno sostenuti in tale anno per adempiere gli specifici obblighi di servizio pubblico generale radiotelevisivo affidati a tale societa', come desumibili dall'ultimo bilancio trasmesso prendendo anche in considerazione il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese;
Ritenuti pertanto non piu' applicabili, alla luce del mutato quadro normativo di riferimento di cui alla legge n. 112/2004, i criteri fissati dall'art. 28 del contratto di servizio;
Considerato che i dati risultanti dal bilancio dell'esercizio 2003, approvato dalla RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A. il 25 maggio 2004, registrano un utile netto di 24,7 milioni di euro, e che l'andamento positivo della gestione viene confermato anche dalla relazione prevista al comma 6 dell'art. 27 del contratto di servizio, contenente i risultati economici e finanziari consuntivi al 30 giugno 2004 approvata dal Consiglio di amministrazione della concessionaria in data 28 settembre 2004;
Considerato che, in fase di prima applicazione del menzionato art. 18 della legge n. 112/2004, pur non essendo stata ancora adottata dalla RAI-Radiotelevisione italiana la contabilita' separata da attuare secondo le disposizioni del comma 1, occorre tuttavia dare attuazione a quanto stabilito al comma 3 dello stesso art. 18, in base ai parametri attualmente valutabili;
Ritenuto, peraltro, che i positivi dati di bilancio complessivamente considerati, tenuto altresi' conto delle entrate della concessionaria derivanti da pubblicita', depongono per un'ampia copertura dei costi per la fornitura del servizio pubblico generale radiotelevisivo che prevedibilmente verranno sostenuti nell'anno 2005, compensando anche il tasso di inflazione programmato e le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese, e che pertanto non si ravvisano i presupposti per un adeguamento del canone di abbonamento;
Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004;
Decreta:

Art. 1.
1. Per l'anno 2005 il sovrapprezzo dovuto dagli abbonati ordinari alla televisione, i canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi, i canoni di abbonamento speciale dovuti per la detenzione di apparecchi radiofonici o televisivi nei cinema, teatri e in locali a questi assimilabili rimangono fissati secondo le misure indicate dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 gennaio 2004 e citato in premessa.
 
Art. 2.
1. E' data facolta' agli abbonati agli abbonati ordinari alla televisione di corrispondere la quota semestrale di euro 46,73 in due rate trimestrali di euro 24,31.
2. E' data, inoltre, facolta' agli abbonati di corrispondere, contestualmente alla prima semestralita', anche la somma di pari importo per il secondo semestre, nel quale caso essi fruiranno di una riduzione di euro 1,87 sull'ammontare della seconda semestralita' anticipata, versando euro 91,58.
 
Art. 3.
1. Gli importi annuali, semestrali e trimestrali complessivamente dovuti per canone, sovrapprezzo, tassa di concessione governativa e I.V.A. dovuti dai detentori di apparecchi televisivi ad uso privato sono indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
2. Coloro che nel corso dell'anno entrano in possesso di un apparecchio, atto od adattabile con qualsiasi mezzo alla ricezione delle trasmissioni televisive, devono corrispondere un rateo complessivo nella misura risultante dalla annessa tabella 2.
 
Art. 4.
1. La misura dei canoni di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare di apparecchi radioriceventi o televisivi risulta dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.
 
Art. 5.
1. Le norme contenute nel presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 2005.
2. Gli utenti hanno facolta' di disdire il proprio abbonamento nei termini e secondo le modalita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1542.
Il presente decreto sara' registrato alla Corte dei Conti e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 dicembre 2004
Il Ministro: Gasparri

Registrato alla Corte dei conti il 24 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive registro n. 5, foglio n. 65
 
----> Vedere Tabelle da pag. 25 a pag. 27 della G.U. <----
 
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