Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
ORDINANZA 17 dicembre 2004 |
Esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Sessioni anno 2005. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale e' stato istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269; Visto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni; Visto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni; Visto il regolamento concernente gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo approvato con decreto ministeriale 19 ottobre 2001, n. 445; Ordina:
Art. 1. Sono indette per l'anno 2005 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo. Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che hanno conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine stabilito per ciascuna sessione dai rettori delle singole universita' in relazione alle date fissate per le sedute di laurea. |
| Art. 2. I candidati possono presentare l'istanza ai fini dell'ammissione agli esami di Stato in una sola delle sedi elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. |
| Art. 3. I candidati agli esami di Stato devono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 4 marzo 2005 e alla seconda sessione non oltre il 7 ottobre 2005 presso la segreteria dell'universita' o istituto di istruzione universitaria presso cui intendono sostenere gli esami. Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che sono stati assenti alle prove possono presentarsi alla seconda sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la suddetta data del 7 ottobre 2005 facendo riferimento alla documentazione gia' allegata alla precedente istanza. La domanda, in carta semplice, con l'indicazione della data di nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: a) diploma di laurea conseguito ai sensi dell'ordinamento previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ovvero diploma di laurea specialistica afferente alla classe 46/S in originale o in copia autentica o in copia notarile; b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami nella misura di Euro 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, salvi gli eventuali successivi adeguamenti. I richiedenti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'universita' il contributo stabilito da ogni singolo ateneo ai sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. Il candidato puo' presentare un certificato sostitutivo del titolo originale rilasciato dalla competente Universita'. La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico e' inserita nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'universita' o dell'istituto di istruzione universitaria competente per coloro i quali dichiarano nella domanda di aver conseguito il predetto titolo accademico nella stessa sede ove chiedono di sostenere gli esami di Stato. In luogo dei documenti di cui alla lettera a), i richiedenti possono presentare, sotto la propria responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione degli esami cui abbiano chiesto di partecipare. Le domande di ammissione agli esami si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede la data dell'ufficio postale accettante. Sono altresi' accolte le domande di ammissione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi. |
| Art. 4. I candidati che conseguono il titolo accademico successivamente alla scadenza dei termine per la presentazione delle domande e comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a produrre l'istanza nei termini prescritti con l'osservanza delle medesime modalita' stabilite per tutti gli altri candidati, allegando un certificato ovvero una dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea. |
| Art. 5. L'esame di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consiste in un tirocinio pratico e una prova scritta. |
| Art. 6. Il tirocinio e' una prova pratica a carattere continuativo della durata di tre mesi svolto presso le strutture di cui al comma 1, dell'art. 2 del decreto ministeriale n. 445/2001 e si svolge secondo le modalita' previste dai successivi commi del predetto art. 2. La data di inizio del predetto tirocinio e' fissata al 1° aprile 2005 per la prima sessione e al 2 novembre 2005 per la seconda sessione. |
| Art. 7. La prova scritta si svolge il giorno 15 luglio 2005 per la prima sessione e il 15 febbraio 2006 per la seconda sessione presso le Universita' di cui al prospetto allegato secondo le modalita' previste dagli articoli 3 e 4 del decreto n. 445/2001. Le due parti della prova scritta si svolgeranno in un'unica giornata. Ciascuna delle due parti consiste nella soluzione di 90 quesiti a risposta multipla estratti dall'archivio di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 445/2001. Il predetto archivio contenente almeno cinquemila quesiti sara' reso pubblico mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca (www.miur.it) almeno sessanta giorni prima della data fissata per la prova scritta. Da questo archivio verranno estratti, con procedura automatizzata che garantisce la totale segretezza della prova, novanta quesiti per ciascuna parte della prova stessa. Il M.I.U.R. si avvale del CINECA per la stampa e la riproduzione dei quesiti e la predisposizione dei plichi individuali contenenti il materiale relativo alle prove di esame, in numero corrispondente alla stima dei partecipanti comunicata dagli atenei. A tal fine le universita' dovranno comunicare al Ministero e al CINECA entro il 27 maggio 2005 per la prima sessione ed entro il 15 dicembre 2005 per la seconda sessione, il numero delle domande di ammissione agli esami pervenute. Per ogni candidato saranno predisposti due plichi, ciascuno relativo ad una delle due parti della prova di esame. I responsabili del procedimento per ciascuna sede, o loro delegati, provvedono a ritirare gli elaborati presso il CINECA il giorno 13 luglio 2005 per la prima sessione e il giorno 13 febbraio 2006 per la seconda sessione. A decorrere dall'avvenuta consegna ciascuna universita' appronta idonee misure cautelari per la custodia e la sicurezza dell'integrita' delle scatole stesse e dei plichi in esse contenuti, che devono risultare integri all'atto della consegna ad ogni candidato. Ogni plico contiene: un modulo per i dati anagrafici che presenta un codice a barre di identificazione e che il candidato deve obbligatoriamente compilare; i quesiti relativi alla specifica parte delle prove di esame e due moduli di risposte, ciascuno dei quali presenta lo stesso codice a barre di identificazione posto sul modulo anagrafica; una busta vuota, provvista di finestra trasparente, nella quale lo studente al termine della prova inserisce solo il modulo di risposta ritenuto valido. I bandi predisposti dagli atenei devono indicare che il candidato deve, per la compilazione del questionario, far uso esclusivamente di penna nera; che ha la possibilita' di correggere una (e una sola) risposta eventualmente gia' data ad un quesito, avendo cura di annerire completamente la casella precedentemente tracciata e scegliendone un'altra: deve risultare in ogni caso un contrassegno in una sola delle cinque caselle perche' sia chiaramente manifestata la volonta' dei candidato, altrimenti si ritiene non data alcuna risposta; che al momento della consegna deve aver cura di inserire, non piegato, nella busta vuota il solo modulo di risposte ritenuto valido, destinato al CINECA per la determinazione del punteggio conseguito. I bandi devono indicare anche che l'inserimento nella busta nel modulo anagrafica costituisce elemento di annullamento della prova. A conclusione di ogni parte della prova la commissione ha cura, in presenza del candidato, di sigillare tale busta, che non deve risultare firmata ne' dal candidato, ne' dal presidente della commissione a pena della nullita' della prova e di trattenere sia il secondo modulo non utilizzato o annullato dal candidato con una barra, sia i quesiti relativi alla prova sia il foglio anagrafica. Al termine delle prove di esame i presidenti delle commissioni redigono un verbale nel quale vanno indicati: il numero dei plichi sigillati loro consegnati; il numero dei candidati che hanno effettivamente partecipato alle prove; il numero dei plichi non utilizzati, che devono essere restituiti al M.I.U.R. ancora sigillati e accompagnati dai predetti verbali. Ogni universita' provvede, a cura del responsabile amministrativo, all'immediata consegna al CINECA esclusivamente delle buste contenenti le prove valide. Il CINECA assicura la determinazione dei relativi punteggi conseguiti e la comunicazione degli stessi ai responsabili del procedimento di ciascun ateneo ai fini della valutazione di cui all'art. 5 del decreto ministeriale n. 445/2001 da parte della commissione di cui all'art. 3 dello stesso decreto. Roma, 17 dicembre 2004 Il Ministro: Moratti |
| TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 2005
Medico chirurgo
Sedi Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Catania Catanzaro Chieti (Univ. G. D'Annunzio) Ferrara Firenze Foggia Genova L'Aquila Messina Milano Milano-Bicocca Milano (Univ. Vita-Salute S. Raffaele) Modena Napoli (Univ. Federico II) Napoli (II Universita) Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma «La Sapienza» Roma «Tor Vergata» Roma (Univ. Cattolica) Roma (Campus Bio-Medico) Sassari Siena Torino Trieste Udine Varese (Univ. dell'Insubria) Vercelli (Univ. Piemonte Orientale) Verona |
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