Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario) |
AGENZIA DEL DEMANIO |
DECRETO 21 dicembre 2004 |
Individuazione di alcuni beni immobili non piu' strumentali all'attivita' istituzionale della CONI Servizi S.p.a., riconosciuti di proprieta' dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito nella legge 23 novembre 2001, n. 410. |
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IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito con modificazioni in legge 23 novembre 2001, n. 410; Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001 che prevede, fra l'altro, l'individuazione dei beni immobili non strumentali in precedenza attribuiti a societa' a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, riconosciuti dalla norma di proprieta' dello Stato; Vista la nota n. 000175 del 16 dicembre 2004 con la quale la CONI Servizi S.p.a., ha dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410, la non strumentalita' alle proprie attivita' istituzionali di alcuni beni immobili gia' di proprieta' dello Stato in precedenza conferiti al patrimonio della medesima Societa'; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173; Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001 convertito in legge n. 410/2001; Decreta:
Art. 1. Sono di proprieta' dello Stato i beni immobili individuati nell'elenco di cui all'allegato A facente parte integrante del presente decreto. |
| Art. 2. Il presente decreto ha effetto dichiarativo della proprieta' degli immobili stessi in capo allo Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio di cui agli articoli 5, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e 14, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e produce ai fini della trascrizione gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonche' effetti sostitutivi dell'iscrizione dei beni in catasto. |
| Art. 3. L'Agenzia del demanio e' immessa nel possesso dei beni immobili individuati ai sensi dell'art. 1 a decorrere dall'emanazione del presente decreto. |
| Art. 4. Contro l'iscrizione dei beni nell'elenco di cui all'art. 1 e' ammesso ricorso amministrativo all'Agenzia del demanio entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli altri rimedi di legge. |
| Art. 5. Gli uffici competenti provvederanno, se necessario, alle conseguenti attivita' di trascrizione, intavolazione e voltura. |
| Art. 6. Il presente decreto potra' essere modificato a seguito degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare sulla documentazione trasmessa. |
| Art. 7. Eventuali accertate difformita' relative ai dati catastali forniti dalla Societa' non incidono sulla titolarita' del diritto sugli immobili. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 dicembre 2004 Il direttore: Spitz |
| Allegato A
----> Vedere allegato da pag. 104 a pag. 106 <---- |
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