Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
CONFERENZA UNIFICATA
ACCORDO 25 novembre 2004
Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sui criteri e le procedure per la concessione dei contributi alle organizzazioni di volontariato di Protezione civile, per i progetti degli anni 2002-2003, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nell'odierna seduta del 25 novembre 2004:
Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
Premesso che sull'applicazione del disposto di cui all'art 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2001, n. 194, i rappresentanti delle Autonomie regionali e locali hanno rappresentato l'esigenza di condivisione dei criteri di istruttoria delle pratiche di concessione alle organizzazioni di volontariato della protezione civile dei contributi relativi agli anni 2002 - 2003;
Tenuto conto delle oggettive esigenze di rispettare limiti di tempo imposti dall'Ufficio del bilancio del Dipartimento della protezione civile;
Visto l'art. 107, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che tra le funzioni mantenute allo Stato attribuisce rilievo nazionale alle competenze concernenti la predisposizione dei piani di emergenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e la loro attuazione;
Considerato che l'art. 108, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle Amministrazioni regionali le funzioni inerenti gli interventi per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato;
Considerato che l'art. 117, comma 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potesta' regolamentare nelle materie di legislazione concorrente;
Visto l'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che demanda a questa Conferenza la facolta' di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
Considerati gli esiti della riunione tecnica del 10 novembre 2004, in occasione della quale, sotto il profilo tecnico, sono stati concordati i criteri oggetto del presente accordo tra i rappresentanti delle autonomie e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;
Considerato che in corso di seduta i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno convenuto sul perfezionamento del presente accordo nei termini sotto riportati; Sancisce accordo nei seguenti termini tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la protezione civile e le autonomie regionali e locali sui criteri di selezione dei progetti presentati dal volontariato di protezione civile per l'erogazione dei contributi relativi agli anni 2002-2003:
1. Sono accolte le istruttorie per i progetti prodotti da:
organizzazioni iscritte nell'elenco del Dipartimento, antecedentemente alla data di presentazione della domanda;
organizzazioni non nazionali iscritte nei rispettivi registri/albi regionali, istituiti ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266, legge-quadro sul volontariato, e considerate operative dalle amministrazioni regionali competenti;
sezioni locali di organizzazioni nazionali, anche se non individualmente iscritte nei registri/albi di cui sopra, considerate operative dal Dipartimento della protezione civile nazionale, previo nulla osta da parte della Sede centrale dell'associazione nazionale e con eventuale possibilita' da parte del Dipartimento, per necessita' istruttorie, di cumulo degli importi.
2. Sono ammessi al contributo i progetti con i seguenti requisiti:
i progetti, la cui documentazione, allegata alla domanda, deve essere completa ai sensi degli articoli 3 - 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n 194;
i progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini che abbiano ottenuto il parere positivo del servizio formazione del Dipartimento della protezione civile;
i progetti di organizzazioni che abbiano adempiuto correttamente all'assolvimento delle indicazioni istruttorie negli anni precedenti.
3. Sono esclusi dal finanziamento:
i progetti di organizzazioni ufficialmente indicate da autorita' di protezione civile come «non operative»;
i progetti prodotti da organizzazioni che hanno ottenuto il finanziamento da parte del Dipartimento della protezione civile nell'anno immediatamente precedente (ad esclusione delle organizzazioni nazionali, se i progetti presentati sono a nome di sezioni che non hanno ricevuto finanziamenti nell'anno immediatamente precedente);
i progetti per i quali non venga esplicitamente garantita la totale copertura dei restanti costi del progetto;
i progetti presentati dalle organizzazioni della Croce rossa italiana e del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico;
i progetti sui quali siano stati espressi pareti negativi, eventualmente richiesti dal Dipartimento della protezione civile per il completamento delle istruttorie ad enti appositamente individuati;
i progetti che prevedano l'acquisizione di materiali e mezzi usati (salvo giustificate ed autorizzate eccezioni);
i progetti che prevedano l'acquisto, la costruzione, interventi di ristrutturazione di beni immobili e/o analoghe opere prefabbricate (salvo giustificate eccezioni di volta in volta autorizzate).
4. Il Dipartimento della protezione civile valuta i progetti delle organizzazioni nazionali sulla base dei criteri generali concordati e l'eventuale accoglimento escludera' i progetti che singoli distaccamenti (o sezioni) delle stesse presenteranno autonomamente.
5. Il limite del finanziamento stabilito dall'art. 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, nell'aliquota del 75%, potra' essere aumentato, secondo le indicazioni di cui al predetto comma, in aree che presentino elevati indici di rischio o per le quali sia in atto la dichiarazione dello stato di emergenza al momento della domanda, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio e delle esigenze logistiche, di coordinamento e delle strategie della protezione civile.
6. Sono considerati prioritariamente progetti e proposte attuati con il coordinamento del Dipartimento della protezione civile e/o delle amministrazioni regionali.
7. In assenza di indicazioni regionali sulla opportunita' e validita' di progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini, verra' acquisito il parere del servizio formazione del Dipartimento della protezione civile (o di altra autorita' competente).
8. I progetti di miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini saranno comunque esaminati sotto l'aspetto dei benefici ottenibili in un ambito di progettualita' e programmazione nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali criteri, saranno esclusi od accolti parzialmente.
9. I progetti di potenziamento attrezzature e mezzi saranno comunque esaminati sotto l'aspetto dei benefici ottenibili in un ambito di progettualita' e programmazione nazionale e, qualora non fossero compatibili con tali criteri saranno esclusi od accolti parzialmente.
10. Nel caso in cui una organizzazione presenti due progetti nello stesso anno, concernenti miglioramento della preparazione tecnica e formazione dei cittadini e di potenziamento di materiali e mezzi, verra' considerata l'opportunita', sulla base delle disponibilita' di bilancio, di chiedere all'organizzazione stessa quale priorita' attribuire ad uno dei due progetti, ed eventualmente escludere quello considerato secondario.
11. Il Dipartimento della protezione civile potra' stabilire un limite massimo agli importi dei progetti, in considerazione degli stanziamenti annui e del numero di domande pervenuto nell'anno.
12. Il Dipartimento della protezione civile potra' stabilire un limite massimo ai finanziamenti erogati nei confronti di una stessa organizzazione in un periodo di tempo definito.
13. In presenza di un confinanziamento dichiarato, documentato ed esattamente quantificato da parte dell'organizzazione richiedente, verra' calcolato l'importo del contributo:
fermo restando il rispetto dei requisiti sopra esposti;
tenuto conto delle disponibilita' di bilancio;
a complemento della cifra stanziata da altro ente e, comunque, non oltre l'intero importo del progetto.
14. In presenza di progetti presentati da coordinamenti a nome di sezioni degli stessi, si considerera' ai fini del calcolo della percentuale erogabile, l'importo complessivo delle domande, come un progetto unico.
15. Le amministrazioni regionali potranno prendere visione, a richiesta, della tabella di distribuzione delle fasce percentuali dei contributi da erogare.
16. Stabilito il piano di ripartizione del contributo secondo i criteri sopra indicati, sulla base dello stanziamento annuale, ne verra' data comunicazione alle Organizzazioni beneficiarie ed alle animmistrazioni regionali interessate.
17. Alle organizzazioni beneficiarie viene accordato un anno di tempo, a far data dall'accreditamento del contributo, per realizzare completamente il progetto secondo le indicazioni e la documentazione presentata e confermata negli atti dell'istruttoria. In caso contrario sara' avviata la prevista procedura per il recupero del contributo erogato.
Roma, 25 novembre 2004
Il presidente: La loggia
 
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