Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 13 dicembre 2004 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano». |
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IL DIRETTORE GENERALE per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Grana Padano» nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 11 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 30 gennaio 2002, con il quale l'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, e' stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano»; Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale decorrente dall'11 gennaio 2002, data del decreto di autorizzazione in precedenza citato; Considerato che il Consorzio di tutela del formaggio Grana Padano, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra indicata; Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione; Decreta:
Art. 1. L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 11 gennaio 2002, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Grana Padano» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996, e' prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 gennaio 2005. |
| Art. 2. Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 11 gennaio 2002. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2004 Il direttore generale: Abate |
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