Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 13 dicembre 2004 |
Riconoscimento, al sig. Sorrentino Marcelo Pedro, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189; Visto altresi' il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni; Visto l'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, cosi' come modificato con legge 30 luglio 2002, n. 189, che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti»; Vista l'istanza del sig. Sorrentino Marcelo Pedro, nato il 26 gennaio 1969 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992, il riconoscimento del proprio titolo accademico professionale di «Ingeniero Quimico» conseguito in Argentina presso la ««Universidad Tecnologica Nacional» di Buenos Aires (Argentina) in data 15 maggio 1998 e rilasciato il 28 aprile 1999 ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di «ingegnere» Preso atto che il richiedente risulta essere iscritto al «Colegio de Ingenieros Especialistas de Cordoba» dal 6 luglio 2004; Considerato inoltre che il sig. Sorrentino ha maturato esperienza professionale in Argentina dal 1999 al 2001, come documentato in atti; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 14 settembre 2004 e del 19 ottobre 2004; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria espresso nella seduta del 19 ottobre 2004; Rilevato che l'istante ha richiesto l'iscrizione ai tre settori (civile ambientale, industriale e dell'informazione) della sezione A dell'albo degli ingegneri e che la Conferenza di servizi nella seduta del 19 ottobre 2004 ha espresso parere favorevole per l'iscrizione nella sezione A settore industriale e parere negativo per l'iscrizione agli altri due settori in quanto la formazione accademico-professionale posseduta dal richiedente non e' assimilabile a quella richiesta per l'iscrizione in tali settori; Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui e' in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative; Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato; Decreta:
Art. 1. Al sig. Sorrentino Marcelo Pedro, nato il 26 gennaio 1969 a Cordoba (Argentina), cittadino italiano, e riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «ingegneri» sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) impianti elettrici; 2) meccanica del volo. |
| Art. 3. La prova si compone di un esame scritto e un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 13 dicembre 2004 Il direttore generale: Mele |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 2. c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 2, ed altresi' sulle conoscenze di deontologia ed ordinamento professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto. d) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri, sez. A settore «industriale». |
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