Gazzetta n. 304 del 29 dicembre 2004 (vai al sommario)
LEGGE 27 dicembre 2004, n. 309
Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno 2004.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1.

1. Il Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' incrementato per l'anno 2004 della somma di euro 6.750.000.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a euro 6.750.000, per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n.
97, (Nuove disposizioni per le zone montane), come
modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 2 (Fondo nazionale per la montagna). - 1. E'
istituito presso il Ministero del bilancio e della
programmazione economica il Fondo nazionale per la
montagna.
2. Il Fondo e' alimentato da trasferimenti comunitari,
dello Stato e di enti pubblici, ed e' iscritto in un
apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero
del bilancio e della programmazione economica. Le somme
provenienti dagli enti pubblici sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate al suddetto
capitolo.
3. Le risorse erogate dal Fondo hanno carattere
aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o
speciale dello Stato a favore degli enti locali. Le risorse
sono ripartite fra le regioni e le province autonome che
provvedono ad istituire propri fondi regionali per la
montagna alimentati anche con stanziamenti a carico dei
rispettivi bilanci, con i quali sostenere gli interventi
speciali di cui all'art. 1.
4. Le regioni e le province autonome disciplinano con
propria legge i criteri relativi all'impiego delle risorse
di cui al comma 3.
5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e
le province autonome sono stabiliti con deliberazione del
Comitato interministeiale per la programmazione economica
(CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro delle politiche agricole e forestali.
6. I criteri di ripartizione tengono conto
dell'esigenza della salvaguardia dell'ambiente con il
conseguente sviluppo delle attivita' agro-silvo-pastorali
eco-compatibili, dell'estensione del territorio montano,
della popolazione residente, anche con riferimento alle
classi di eta', alla occupazione ed all'indice di
spopolamento, del reddito medio pro capite, del livello dei
servizi e dell'entita' dei trasferimenti ordinari e
speciali.».



 
Art. 2.

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e' sostituito dal seguente:
«5. I criteri di ripartizione del Fondo tra le regioni e le province autonome sono stabiliti con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole e forestali».



Nota all'art. 2:
Per il testo dell'art. 2 della legge n. 97 del 1994, si
veda la nota all'art. 1.



 
Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
La Loggia, Ministro per gli affari
regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3182):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e dal Ministro per gli affari regionali (La
Loggia) il 28 ottobre 2004.
Assegnato alla 5ª commissione (Bilancio), in sede
deliberante, l'8 novembre 2004 con pareri delle commissioni
1ª, 9ª, 14ª e parlamentare per le questioni regionali.
Esaminato dalla 5ª commissione, in sede deliberante, il
16 novembre 2004 e approvato il 17 novembre 2004.
Camera dei deputati (atto n. 5427):
Assegnato alla V commissione (bilancio, tesoro e
programmazione), in sede referente, il 2 dicembre 2004, con
pareri delle commissioni I, XII e parlamentare per le
questioni regionali.
Esaminato dalla V commissione, in sede referente, il 15
e 16 dicembre 2004.
Nuovamente assegnato alla V commissione, in sede
legislativa, il 17 dicembre 2004, con parere delle
commissioni I, XII e parlamentare per le questioni
regionali.
Esaminato dalla V commissione, in sede legislativa ed
approvato il 17 dicembre 2004.
 
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