Gazzetta n. 303 del 28 dicembre 2004 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 30 settembre 2004 |
Determinazione degli organici del personale insegnante di religione cattolica, con riferimento all'anno scolastico 2001/2002, per la scuola dell'infanzia e per l'anno scolastico 2003/2004, per la scuola secondaria. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, di approvazione del regolamento concernente l'autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visti il decreto ministeriale 24 luglio 1998, n. 331, e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare il titolo II, recante disposizioni sulla formazione delle classi e il decreto ministeriale 3 giugno 1999, n. 141, inerente la formazione delle classi con alunni disabili; Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme in materia di curricoli delle istituzioni scolastiche; Vista la legge 20 agosto 2001, n. 333, di conversione del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, concernente disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico; Visti i decreti interministeriali 28 novembre 2001, n. 168 e 18 dicembre 2002, n. 131, relativi alla determinazione degli organici del personale docente rispettivamente per l'anno scolastico 2001/2002 e per l'anno scolastico 2003/2004; Vista la legge 22 novembre 2002, n. 268, di conversione del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola, l'universita', la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, di delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di formazione professionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, che reca esecuzione all'intesa tra l'Autorita' scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, con il quale sono state apportate modifiche all'intesa di cui al decreto n. 751/1985; Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e scuole di ogni ordine e grado; Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, inerente la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; Visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»; Tenuto conto della rilevazione effettuata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche, in merito alle ore di insegnamento di religione cattolica attivate negli anni scolastici di riferimento e della convalida apportata a tale rilevazione da parte dei competenti dirigenti degli uffici scolastici regionali; Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della citata legge 18 luglio 2003, n. 186, «il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica, la consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica e la sua ripartizione su base regionale, nella misura del 70 per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti»; Fornita la prescritta informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto «Scuola»; Decreta:
Art. 1. Consistenza dotazioni
1. La consistenza della dotazione organica degli insegnanti di religione cattolica, articolata su base regionale, e' indicata nell'allegata tabella «A», costituente parte integrante del presente provvedimento. 2. Le dotazioni organiche regionali di cui al comma 1 sono determinate in misura del settanta per cento dei posti di insegnamento complessivamente funzionanti. 3. Per effetto di quanto prescritto all'art. 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia e della scuola primaria sono stabilite, in sede di prima applicazione, con riferimento al numero dei posti funzionanti nell'anno scolastico 2001/2002 e tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge. Le dotazioni organiche della scuola secondaria sono determinate relativamente al numero dei posti funzionanti nell'anno scolastico 2003/2004. 4. L'entita' dei posti e' definita per effetto del numero complessivo delle ore di insegnamento, rapportate ai divisori orari relativi alla costituzione dei posti e delle cattedre di insegnamento di ciascun grado di istruzione. |
| Art. 2. Ripartizione dotazione organica
1. Entro il limite riportato nella colonna «f» della tabella «A», il dirigente dell'ufficio scolastico regionale effettua, per ciascuno dei ruoli indicati all'art. 1, comma 1, della legge n. 186/2003, la ripartizione dei posti, con riferimento al territorio di pertinenza di ciascuna diocesi. 2. In via residuale possono essere costituiti posti di insegnamento con contributi orari di gradi di istruzione anche differenti, purche' le quote orarie afferiscano al medesimo ruolo regionale. |
| Art. 3. Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui all'art. 1 gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 30 settembre 2004
Il Ministro dell'istruzione dell'universita' e della ricerca Moratti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Siniscalco
Il Ministro per la funzione pubblica Mazzella
Registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2004 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 313. |
| Tabella A
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il Personale della Scuola DOTAZIONI ORGANICHE DEGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA (Ripartizione regionale)
----> Vedere allegato a pag. 17 <---- |
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